RU 2018 3533
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 21 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
500 17 300 0,754
300 20 900 0,772
900 23 300 0,790
300 25 700 0,808
700 28 100 0,826
100 30 500 0,844
500 32 900 0,879
900 35 300 0,915
300 37 700 0,951
700 40 100 0,987
100 42 500 1,023
500 44 900 1,059
900 47 300 1,113
300 49 700 1,167
700 52 100 1,221 Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
100 54 500 1,274
500 56 900 1,328
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 66 a 3300 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza
Il contributo per l’assistenza ammonta a 33.20 franchi all’ora.
Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 49.80 franchi all’ora.
L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 88.55 franchi per notte.
Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |