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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità

AS 2018 3533 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 set 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-3533/it/ordinanza-sull-assicurazione-per-l-invalidita

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

RU 2018 3533

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

500 17 300 0,754

300 20 900 0,772

900 23 300 0,790

300 25 700 0,808

700 28 100 0,826

100 30 500 0,844

500 32 900 0,879

900 35 300 0,915

300 37 700 0,951

700 40 100 0,987

100 42 500 1,023

500 44 900 1,059

900 47 300 1,113

300 49 700 1,167

700 52 100 1,221 Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

100 54 500 1,274

500 56 900 1,328

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 66 a 3300 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

Footnotes

  1. [2] RS 831.101

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza

Il contributo per l’assistenza ammonta a 33.20 franchi all’ora.

Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 49.80 franchi all’ora.

L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 88.55 franchi per notte.

Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.

Footnotes

  1. [3] RS 831.10

Footnotes

  1. [1] RS 831.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr