RU 2018 3849
Ordinanza
sull’infrastruttura aeronautica
(OSIA)
Modifica del 17 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli3 capoverso3, 6a, 8 capoversi2 e 6, 12 capoversi1 e 2,
capoverso1, 38 capoverso1, 40 capoverso1, 41 capoversi3 e 4, 41a, 42 capoversi1, 1bis e 2, 106 capoverso2 nonché 111 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),
Art. 2 lett. b–d, g, j, k e n
Nella presente ordinanza s’intendono per:
–d. Abrogate
Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell’articolo13 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell’aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza;
ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l’esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei;
Abrogata
Art. 3 Esigenze specifiche della navigazione aerea
Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l’esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d’imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze.
Le norme e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati3, 4, 10, 11, 14, 15 e 19 della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aerodromi, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione.
Per concretizzare le norme, le raccomandazioni e le prescrizioni tecniche internazionali di cui al capoverso2, l’UFAC può emanare direttive per un elevato standard di sicurezza. Se queste direttive sono attuate, si presuppone che i requisiti fissati dalle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche internazionali siano soddisfatti. Se si deroga alle direttive, si deve fornire all’UFAC la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.
Le norme e le raccomandazioni dell’OACI nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l’UFAC in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco5.
Art. 3a Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica
Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all’esercizio civile di aeromobili in particolare l’obiettivo, l’area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d’esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente.
È possibile ordinare oppure abbonarsi a questi documenti presso l’OACI.
Art. 8 Preparazione del volo: compiti dell’esercente dell’aerodromo
Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:
aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile;
aerodromi con servizi della navigazione aerea locali;
nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile.
Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:
aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile;
nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile.
In caso di perturbazioni dell’esercizio l’esercente dell’aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile.
L’esercente dell’aerodromo indennizza il fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto.
Art. 9 cpv.2
L’UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell’articolo3 e se sono garantite procedure d’esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l’assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP)6.
Art. 11 cpv.1 lett. b e e
Chiunque voglia ottenere una concessione per l’esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:
Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch > Services > Aeronautical information management.
fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d’esercizio e dalla legge;
includere il regolamento d’esercizio e i documenti di cui all’articolo 24.
Art. 18 Domanda
Chiunque voglia ottenere un’autorizzazione d’esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all’UFAC nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:
indicare chi è responsabile degli impianti e dell’esercizio dell’aeroporto;
fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d’esercizio e dalla legge;
includere il regolamento d’esercizio e i documenti di cui all’articolo 24.
Art. 22 cpv.1 lett. e
Ladurata dell’autorizzazione d’esercizio è illimitata. Tuttavia l’UFAC la può modificare o revocare senza corrispondere indennità se:
e. l’autorizzazione non viene utilizzata per dieci anni.
Art. 23a Certificazione secondo il diritto UE
Gli aerodromi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE)
216/20087 sono certificati dall’UFAC secondo i requisiti del regolamento (UE)
139/20148. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura.
Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento delle condizioni il certificato può essere revocato.
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero3 dell’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo).
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo.
Per i sottosettori che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell’OACI di cui all’articolo 23b.
Art. 23b Certificazione secondo le regolamentazioni OACI9
Se non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 23a, gli aeroporti e l’aerodromo di San Gallo-Altenrhein vengono certificati dall’UFAC secondo i criteri descritti nell’allegato 14 dell’Accordo di Chicago10, vol. I e II, nei relativi documenti OACI 9774 «Manual on Certification of Aerodromes», 9859 «Safety Management Manual» e 9981 «PANS-Aerodromes» nonché nell’allegato 19 dell’Accordo di Chicago. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura.
Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al documento OACI 9981 «PANS-Aerodromes», il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato.
Art. 23c Certificato svizzero basato sul diritto UE
Agli aeroporti e all’aerodromo di San Gallo-Altenrhein contemplati dall’articolo 23b ma che negli ultimi tre anni hanno raggiunto oltre 10 000 passeggeri l’anno sia nel traffico di linea che nel traffico charter e che hanno presentato apposita domanda, l’UFAC può rilasciare un certificato svizzero secondo i criteri del regolamento (UE) n. 139/201411. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura.
Il certificato rilasciato ha durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato.
Per i sottosettori che non possono essere disciplinati analogamente al regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell’OACI di cui all’articolo 23b.
Art. 24 Domanda
La domanda per ottenere un’approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d’esercizio deve comprendere:
I corrispondenti documenti OACI possono essere consultati in lingua francese e inglese presso l’Ufficio federale; è inoltre possibile ordinarli oppure abbonarsi presso l’OACI.
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
il regolamento d’esercizio o la sua modifica completi di commento e motivazione;
la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull’esercizio che sul territorio e sull’ambiente; in caso di modifiche sottoposte all’esame dell’impatto sull’ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all’impatto ambientale;
se vi sono effetti sull’esercizio dell’aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari a determinare o adeguare il catasto di limitazione degli ostacoli;
se vi sono effetti sull’esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all’articolo 37a dell’ordinanza del 15 dicembre 198612 contro l’inquinamento fonico;
per gli aeroporti: progetto per le zone di sicurezza da modificare;
bozza dei documenti da pubblicare nell’AIP.
Art. 25 cpv.1 lett. a, d e f
Il regolamento d’esercizio e le sue modifiche sono approvati se:
sono rispettate le decisioni del PSIA;
Abrogata
sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c.
Art. 27abis cpv.1
I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere presentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:
la descrizione del progetto;
una dichiarazione di consenso del proprietario del fondo;
i seguenti piani: 1. pianta generale dell’aerodromo con localizzazione del progetto, 2. pianta del progetto, 3. planimetria dei piani, viste verticali e, se del caso, sezioni;
tutti i piani, i documenti e i moduli necessari, secondo l’uso locale, per la valutazione; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei documenti richiesti devono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell’installazione dell’aerodromo,
dati relativi alle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente nonché, per i progetti sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, il rapporto di impatto ambientale;
se vi sono effetti sull’esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all’articolo 37a dell’ordinanza del 15 dicembre 198613 contro l’inquinamento fonico;
dati relativi alle ripercussioni del progetto sull’esercizio dell’aerodromo;
la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite;
eventuali modifiche del regolamento d’esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione e i documenti corrispondenti secondo l’articolo 24;
i motivi di una eventuale rinuncia a una modinatura;
dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti dalle restanti disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte.
Art. 27ater Esame preliminare
Progetti di costruzione o modifiche edili previsti possono essere sottoposti all’UFAC per un esame preliminare. La portata dell’esame preliminare dipende dalla documentazione presentata. Quest’ultima può comprendere, ad esempio:
una descrizione a grandi linee del progetto;
i seguenti piani: 1. pianta generale dell’aerodromo con localizzazione del progetto, 2. pianta del progetto, 3. bozza della planimetria dei piani, delle viste verticali e, se del caso, delle sezioni;
dati approssimativi sulle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente;
dati relativi alle ripercussioni del progetto sull’esercizio dell’aerodromo;
dati indicanti il modo in cui si intende adempiere le esigenze della sicurezza aerea.
L’UFAC comunica ai richiedenti il risultato dell’esame preliminare.
Art. 27d cpv.1 lett. a
I piani sono approvati se il progetto:
a. rispetta le decisioni del PSIA;
Titolo prima dell’art. 28
Sezione 6 Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione e impianti
accessori
Art. 29 cpv.1
Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione oppure, se del caso, la procedura di approvazione dei piani della Confederazione prevista per l’impianto interessato.
Art. 29a Disposizioni applicabili
Per l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di assistenza a terra vale la Direttiva
Art. 29b cpv.1
L’esercente dell’aeroporto disciplina nel regolamento d’esercizio l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE15 e l’allegato1 della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.
Art. 29c cpv.2
L’UFAC rilascia l’autorizzazione se la persona in questione dispone delle capacità e della formazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
Art. 30 Categorie della coutenza di un aerodromo militare a fini civili
La coutenza di un aerodromo militare a fini civili è da ritenersi regolare se i movimenti di volo civili superano il dieci per cento di quelli militari oppure i 1000 movimenti di volo a motore l’anno. Determinante per il calcolo è la media del numero di movimenti effettuati negli ultimi tre anni civili.
I restanti casi sono da ritenersi coutenza occasionale a fini civili.
Art. 30a Costruzioni per la coutenza di aerodromi militari a fini civili
Per le costruzioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d’uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare si applicano le disposizioni relative agli aerodromi civili.
L’approvazione dei piani viene rilasciata d’intesa con il DDPS.
Art. 30b Coutenza regolare di un aerodromo militare a scopi civili
L’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezio-
Direttiva 96/67/CE, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero1 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Vedi nota a piè di pagina all’art. 29a.
ne della popolazione e dello sport (DDPS), e il coutente dell’aerodromo a fini civili (esercente civile).
L’esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d’esercizio per l’uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere approvati dall’UFAC; quest’ultimo decide d’intesa con il DDPS.
Si applicano le disposizioni sui regolamenti d’esercizio per gli aerodromi civili.
Nella domanda di autorizzazione del regolamento d’esercizio l’esercente civile dell’aerodromo illustra all’UFAC in che misura l’infrastruttura militare deroga alle prescrizioni sull’infrastruttura civile. In caso di deroghe l’esercente civile dell’aerodromo dimostra che la sicurezza dell’esercizio civile è comunque garantita.
Art. 30c Coutenza occasionale di un aerodromo militare a fini civili
I voli civili occasionali devono essere autorizzati dal comando dell’aerodromo interessato.
La Military Aviation Authority (MAA) fissa per ogni aerodromo militare, dopo aver consultato l’UFAC, i requisiti e le condizioni per la coutenza occasionale.
La MAA provvede affinché nell’AIP vengano pubblicate le prescrizioni essenziali per la coutenza a fini civili.
Le Forze aeree comunicano ogni anno i movimenti di volo civili e militari dell’anno precedente.
Titolo prima dell’art. 58a
Titolo quinto: Ostacoli alla navigazione aerea e zone di sicurezza
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 58b Competenze
L’UFAC è responsabile della gestione dell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati e della banca dati degli ostacoli alla navigazione aerea.
I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall’Ufficio federale di topografia.
L’UFAC può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all’aggiornamento e all’amministrazione dei relativi dati. L’Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattative sugli accordi.
Art. 59 Servizi di contatto cantonali
I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all’UFAC per il rilevamento e l’esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea.
Art. 59a Esonero dall’obbligo di misurazione
I proprietari di ostacoli alla navigazione aerea con un’altezza compresa tra 25 m e 100 m non devono eseguire nessuna misurazione. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 65 capoverso1 lettera b.
Art. 61 cpv.1
L’UFAC può pubblicare dati e informazioni concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea.
Art. 62 Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli
L’esercente dell’aerodromo allestisce il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e lo trasmette all’UFAC; questo non vale per gli idroscali secondo il PSIA.
Nel caso dei campi d’aviazione l’UFAC rilascia, alle condizioni previste, un’approvazione definitiva.
Nel caso degli aeroporti l’UFAC autorizza, alle condizioni previste, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli sotto forma di decisione in vista della definizione o della modifica del piano delle zone di sicurezza.
Dopo averlo approvato, l’UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di un campo d’aviazione ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nella loro pianificazione direttrice e di utilizzazione e informano i proprietari degli oggetti sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 63 nonché i servizi di contatto cantonali.
L’esercente dell’aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell’esame all’UFAC e richiede a quest’ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni.
Il DATEC può disciplinare i dettagli.
Art. 62a
Titolo prima dell’art. 62b
Capitolo 2 Obblighi di autorizzazione e di registrazione
Sezione 1 Ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all’obbligo di autorizzazione
Art. 62b
Art. 63 Obbligo di autorizzazione
Per la costruzione o la modifica delle seguenti categorie di oggetti il proprietario deve chiedere l’autorizzazione all’UFAC:
linee aeree dell’alta tensione, impianti eolici e slackline, se raggiungono o superano un’altezza di 60 m;
altre costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei quali piloni di misurazione, gru a fune e gru mobili, se raggiungono o superano un’altezza di 100 m;
costruzioni e impianti nonché vegetazione che attraversano una superficie registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza. Nel caso di oggetti temporanei, quali in particolare le gru mobili, che attraversano per un massimo di 15 metri una superficie orizzontale o conica registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza vale solo l’obbligo di
Art. 64 cpv.1, parte introduttiva
Il proprietario invia la sua domanda di autorizzazione all’UFAC. Alla domanda devono essere allegati almeno i seguenti dati e documenti:
Art. 65 Decisione
L’UFAC, d’intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione:
se la costruzione o la modifica di un ostacolo alla navigazione aerea possono essere autorizzate o no;
se, per ragioni di sicurezza, in singoli casi debba essere effettuata una misurazione anche per ostacoli alla navigazione aerea con un’altezza compresa tra 25 m e 100 m e quali requisiti essa debba soddisfare;
se ed eventualmente quali misure di sicurezza debbano essere adottate, segnatamente modifiche del progetto, pubblicazioni, marcature o segnalazioni luminose.
L’UFAC può limitare nel tempo l’autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta all’UFAC al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l’UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono soddisfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri.
L’UFAC trasmette una copia della decisione al servizio di contatto cantonale.
Prima del passaggio in giudicato della decisione dell’UFAC non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l’UFAC può accordare una deroga.
Il proprietario dell’ostacolo alla navigazione aerea autorizzato deve comunicare all’UFAC il termine di costruzione definitivo con un anticipo minimo di quattro giorni feriali per permettere la tempestiva pubblicazione dell’ostacolo alla navigazione in questione.
Se nella sua decisione l’UFAC ordina l’adozione di misure di sicurezza, il proprietario deve inoltrare all’Ufficio entro quattro giorni feriali dopo la costruzione dell’ostacolo alla navigazione aerea le foto necessarie per dimostrare l’attuazione di tali misure.
Titolo dopo l’art. 65
Sezione 2 Ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all’obbligo di registrazione
Art. 65a Obbligo di registrazione
Il proprietario deve registrare la costruzione o modifica delle seguenti categorie di oggetti, a condizione che queste ultime non siano sottoposte all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 63, nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati di cui all’articolo 40a capoverso 2 LNA:
in una zona edificata, costruzioni o impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un’altezza pari o superiore a 60 m;
in una zona non edificata, costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un’altezza pari o superiore a 25 metri oppure, nel caso delle gru mobili, a 40 m;
Gli oggetti che sottostanno all’obbligo di registrazione non devono essere misurati.
Art. 65b Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie
In caso di costruzione o modifica di oggetti che presentano i requisiti di cui all’allegato2, il proprietario deve provvedere alle marcature e segnalazioni luminose elencate nello stesso allegato.
Al momento della registrazione nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati il proprietario viene informato di questo obbligo.
Art. 65c Ostacoli particolarmente pericolosi
L’UFAC può esigere che il proprietario, in aggiunta all’articolo 65a, effettui la registrazione nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati anche per la realizzazione o la modifica di costruzioni o impianti nonché per oggetti temporanei che si trovano:
in un raggio di 300 m da aree d’atterraggio in montagna o di 500 m da aree d’atterraggio d’ospedale e che sono particolarmente pericolosi; o
in singoli casi in tutte le zone, se per ragioni operative gli oggetti sono particolarmente pericolosi.
Nei casi di cui al capoverso1 l’UFAC può, per ragioni di sicurezza e in deroga all’articolo 65b, disporre misure di sicurezza diverse o supplementari.
Titolo prima dell’art. 66
Capitolo 3 Ulteriori obblighi dei proprietari di ostacoli alla navigazione aerea
Art. 66 Manutenzione
Il proprietario di un ostacolo è responsabile dello stato impeccabile della marcatura prescritta e del buon funzionamento dei segnali luminosi nonché delle ulteriori misure di sicurezza disposte.
Art. 66a
Art. 66b
Art. 67 cpv.1
Se risulta successivamente che una costruzione, un impianto o della vegetazione esistenti rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea o necessitano di nuove o supplementari misure di sicurezza oppure di una misurazione, l’UFAC emana le disposizioni del caso.
Art. 68 Rimozione di ostacoli alla navigazione aerea e relativa notifica
Gli ostacoli che non sono più necessari vanno rimossi entro un anno dalla disattivazione e la rimozione deve essere notificata dal proprietario per scritto all’UFAC o attraverso l’interfaccia nazionale di registrazione dei dati.
Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione va notificata all’UFAC.
Art. 69 Alienazione o soppressione di ostacoli
Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare l’UFAC dell’alienazione o della soppressione di tale ostacolo.
Art. 70 Costi
Le spese di misurazione, marcatura, segnalazione luminosa e manutenzione nonché le spese per la rimozione degli impianti fuori servizio sono a carico del proprietario.
Art. 71 Determinazione
Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l’UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
per gli aeroporti, dall’esercente;
per gli impianti della navigazione aerea, dall’esercente;
per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea;
per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all’estero in territorio svizzero, l’UFAC.
Art. 72 Piano delle zone di sicurezza
La zona di sicurezza dev’essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà secondo il tipo, la superficie e l’altezza.
Per stabilire le zone di sicurezza sono determinanti, fatta eccezione per gli impianti della navigazione aerea, almeno le superfici protette del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli.
Il piano delle zone di sicurezza mostra in particolare:
se e come lo spazio aereo può essere utilizzato da corpi volanti, in particolare da razzi pirotecnici;
se e come vengono limitate le attività che possono ostacolare la visibilità, in particolare attraverso la forte produzione di fumo;
se e a che condizioni sono ammesse attività, costruzioni e impianti che possono provocare accecamento, in particolare attraverso raggi laser o costruzioni con grosse superfici riflettenti;
se e in quale forma i cambiamenti di utilizzo delle superfici che possono aumentare il rischio d’impatto con volatili richiedono l’approvazione dell’esercente dell’aeroporto; in singoli casi in cui l’approvazione è controversa, la decisione spetta all’UFAC dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente e i servizi specializzati cantonali.
Art. 73 Procedura
Il piano delle zone di sicurezza deve essere pubblicato dal Cantone interessato ed è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni:
per gli aeroporti, dall’esercente;
in tutti gli altri casi, dall’UFAC.
Le opposizioni devono essere presentate al Cantone, il quale conduce le procedure di opposizione. Se non è possibile un’intesa, la decisione spetta al DATEC.
I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.
Art. 73a lett. a
In virtù dell’articolo 91 capoverso1 lettera i LNA, è punito chiunque:
a. viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articolo 28 capoverso3, 29f, 29g capoversi3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso1, 39 capoversi1 e 2, 39a, 39b, 39d capoverso2 secondo periodo, 63, 65 capoversi 4–6, 65a capoverso1, 68 e 69;
Art. 74e Disposizione transitoria della modifica del 17 ottobre 2018
Per gli aeroporti militari che sono usati anche a fini civili e che dispongono di un regolamento di esercizio di cui all’articolo 30b capoverso3, l’analisi delle deroghe di cui all’articolo 30b capoverso4 deve essere effettuata e sottoposta all’approvazione dell’UFAC entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 17 ottobre 2018.
Se il termine di cui al capoverso1 decorre infruttuosamente, l’UFAC fissa un termine supplementare. Se anche quest’ultimo decorre infruttuosamente, l’UFAC può vietare la coutenza regolare a fini civili.
II
L’ex allegato diventa allegato 1.
Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato2 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 2
Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie per gli ostacoli alla navigazione aerea che sottostanno all’obbligo di registrazione Categoria di oggetti Requisiti Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie Antenne o piloni altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: vernice rossa/ bianca/rossa lungo il 30 % dell’altezza del pilone dall’apice verso il basso sull’apice. Profili altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: vernice rossa/ in zone edificate; altezza pari o bianca/rossa lungo il 30 % superiore a 40 m in zone non dell’altezza del pilone edificate dall’apice verso il basso sull’apice. Linee elettriche aeree altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcature sferiche di (tranne le linee colore arancione collocate dell’alta tensione di all’inizio e alla fine e sui piloni cui all’art. 63 lett. a) Ponti sospesi altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcature sferiche di in zone edificate; altezza pari o colore arancione collocate superiore a 40 m in zone non all’inizio e alla fine e sui sostegni edificate intermedi Gru o gruppi di gru altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: manicotto o marcain zone edificate; altezza pari o tura sferica di colore arancione superiore a 40 m in zone non sull’apice e sui bracci edificate – segnalazione luminosa: sull’apice e sui bracci Cavi di trasporto altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di in zone edificate; altezza pari o colore arancione presso la stazione superiore a 40 m in zone non a valle e a monte nonché sui edificate sostegni intermedi presenti lungo il cavo Gru mobili altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: manicotto o marcain zone edificate; altezza pari o tura sferica di colore arancione superiore a 40 m in zone non sull’apice oppure colorazione edificate della testa del braccio sull’apice Categoria di oggetti Requisiti Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie Teleferiche altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di colore arancione presso la stazione a valle e a monte nonché sui sostegni intermedi presenti lungo il cavo Slackline altezza pari o superiore a 40 m marcatura: marcatura sferica di in zone non edificate colore arancione all’inizio e alla fine Piloni di misurazione altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: vernice rossa/ temporanei in zone edificate; altezza pari o bianca/rossa lungo il 30 %
superiore a 40 m in zone non dell’altezza del pilone edificate dall’apice verso il basso sull’apice Gru a fune temporanee altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di in zone edificate; altezza pari o colore arancione presso la stazione superiore a 40 m in zone non a valle e a monte nonché sui edificate sostegni intermedi; quando non in esercizio: sospensione di un bidone con strisce di colore rosso/bianco/ rosso o di una marcatura sferica