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RU 2018 4045

Ordinanza dell’AFD
sulle dogane
(OD-AFD)

Modifica del 18 ottobre 2018

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)
ordina:

I

L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 1 Materiale bellico e materiale della protezione civile

(art. 8 cpv.2 lett. m LD; art. 29 OD) Sono considerate materiale bellico della Confederazione e materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni le merci destinate alla difesa nazionale, alla protezione della popolazione in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati nonché alla relativa formazione, nella misura in cui tali merci:

  1. sono acquistate dalla Confederazione, dai Cantoni o da imprese parastatali e dichiarate per l’immissione in libera pratica;

  2. non servono esclusivamente ai bisogni dell’Amministrazione; e

  3. non sono importate allo scopo di essere vendute nel territorio doganale.

Art. 3 cpv.2

Abrogato

Art. 6 cpv.2 lett. c

La dichiarazione doganale elettronica è effettuata:

c. mediante un terminale di dichiarazione (sezione 3a).

Art. 6b, rimando contenuto nella rubrica

Art. 9, frase introduttiva e lett. c

L’AFD revoca l’autorizzazione a utilizzare il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi se la persona:

c. commette una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione competa all’AFD.

Art. 17, rimando contenuto nella rubrica e cpv. lett. b5

(art. 35 e 40 LD)

Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

b. provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.

Art. 20a cpv.2

Abrogato Titolo dopo l’art. 20d

Sezione 3a Dichiarazione elettronica e dichiarazione doganale elettronica

effettuata mediante un terminale di dichiarazione

Art. 20e Campo d’applicazione

(art. 24, 28 e 33 LD)

La dichiarazione elettronica e la dichiarazione doganale elettronica mediante un terminale di dichiarazione sono ammesse solo presso valichi di confine appositamente segnalati per:

  1. le merci accompagnate da un documento di transito internazionale conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali: 1. Convenzione del 20 maggio 19872 relativa ad un regime comune di transito, 2. Convenzione doganale del 14 novembre 19753 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR;

  2. le merci accompagnate da un libretto A.T.A. conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali: 1. Convenzione doganale del 6 dicembre 19614 concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci, 2. allegato A della Convenzione del 26 giugno 19905 relativa all’ammissione temporanea;

  3. le merci di imprese che operano nel traffico locale e che dispongono di un’autorizzazione dell’ufficio doganale competente;

  4. i mezzi di trasporto di cui all’articolo 25 capoverso1 lettere b, e o f, con i quali vengono introdotte nel territorio doganale solo merci per le quali è consentita la dichiarazione doganale verbale.

Le merci di cui al capoverso1 lettere a–c possono essere introdotte nel territorio doganale solo con un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso1 lettere b, e o f.

Art. 20f Procedura

(art. 24, 25 e 28 cpv.1 lett. a LD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione registra sul terminale di dichiarazione la targa di controllo del mezzo di trasporto, dichiara le merci trasportate e conferma la completezza dei dati forniti.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riceve l’indicazione:

  1. di presentare le merci senza indugio e intatte all’ufficio doganale indicato; oppure

  2. che le merci sono liberate.

Per le merci di cui all’articolo 20e capoverso1 lettera a numero1 e per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 20e capoverso1 lettera d, la dichiarazione è considerata come dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 25 LD.

Per tutte le altre merci di cui all’articolo 20e, la dichiarazione è considerata come dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 24 LD.

Art. 20g Accettazione della dichiarazione doganale

(art. 33 cpv. 2 LD) Per le merci di cui all’articolo 20e capoverso1 lettera a numero1 e per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 20e capoverso1 lettera d, la dichiarazione doganale è considerata accettata quando il terminale di dichiarazione conferma la ricezione dei dati.

Art. 22 cpv.1

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo o documento ufficiale prescritto per il corrispondente regime doganale e apporvi il proprio nome completo nonché la propria firma.

Art. 23a Utilizzazione della cassetta delle dichiarazioni

(art. 28 cpv.1 lett. b LD) Chi importa merci del traffico turistico deve depositare la dichiarazione doganale in una cassetta delle dichiarazioni autorizzata dall’AFD, se non è possibile o non è ammessa la dichiarazione doganale verbale o in un’altra forma di manifestazione della volontà.

Art. 25 cpv.1 lett. b, e e f

La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:

  1. i mezzi di trasporto per i quali l’allegato C della Convenzione del 26 giugno 19906 relativa all’ammissione temporanea non richiede né una dichiarazione doganale né una garanzia;

  2. i mezzi di trasporto esteri ammessi alla circolazione, impiegati per uso proprio nel territorio doganale da persone con domicilio al di fuori del territorio doganale al massimo per un anno e dichiarati nel regime di ammissione temporanea;

  3. i mezzi di trasporto svizzeri ammessi alla circolazione, introdotti nel territorio doganale estero nel regime di ammissione temporanea.

Art. 29 Dichiarazione doganale verde a vista

(art. 28 cpv.1 lett. d LD) L’AFD può consentire la dichiarazione doganale verde a vista per i mezzi di trasporto impiegati privatamente nel traffico stradale.

Art. 30 cpv.1, frase introduttiva

Il conducente può impiegare la dichiarazione doganale verde a vista solamente se è alla guida di un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso1 lettera b, e o f e se tutte le merci trasportate:

Art. 34 cpv.2

Le merci di cui al capoverso1 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capoverso1 lettera b, e o f.

Art. 35 cpv.3

Le merci di cui al capoverso2 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capoverso1 lettera b, e o f.

Art. 36 lett. d

Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base:

d. dell’indicazione del terminale di dichiarazione secondo cui le merci sono liberate (art. 20f cpv.2 lett. b).

Art. 48 cpv.2

Gli articoli 184 capoversi 2–4 e 185 LD si applicano per analogia.

Art. 49

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 50 e 51

Abrogati

Art. 54 Cavalli

(art. 30 cpv. 3 OD) L’identità dei cavalli condotti oltre il confine doganale o che si trovano sotto vigilanza doganale deve essere provata mediante un passaporto per equidi.

Art. 55 Presentazione della nuova dichiarazione doganale in un secondo momento

(art. 162 cpv. 3 OD) In deroga all’articolo 162 capoverso 3 OD, la nuova dichiarazione doganale può essere presentata entro 30 giorni civili dal trasferimento di proprietà della merce se:

  1. la merce è stata precedentemente dichiarata in forma cartacea e imposta allo scopo d’impiego per la vendita incerta;

  2. la nuova dichiarazione doganale viene presentata entro il termine di validità della dichiarazione doganale precedente; e

  3. la presentazione in un secondo momento non comporta alcuna riduzione dei tributi o l’elusione di disposti federali di natura non doganale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

18 ottobre 2018 Amministrazione federale delle dogane: Christian Bock