Fonte

RU 2018 4205

Ordinanza
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2 lett. c

L’ordinanza non si applica:

c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.

Art. 5 cpv.2 lett. cbis

Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

cbis. concimi minerali ottenuti dal riciclaggio: concimi con elementi nutritivi in parte o completamente ottenuti dal trattamento delle acque di scarico comunali, dei fanghi di depurazione o delle ceneri contenute nei fanghi di depurazione;

Art. 10 cpv.1 lett. b n. 4bis

1I seguenti concimi necessitano, per l’omologazione, di un’autorizzazione dell’UFAG:

b. concimi delle seguenti categorie di concimi:

4bis. concimi minerali ottenuti dal riciclaggio,

Art. 12 cpv.1 lett. c

L’UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dall’inoltro della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, se:

c. questo è importato o distribuito esclusivamente per scopi scientifici.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(n. II) Modifica di altri atti normativi I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti

Art. 15 cpv.3

Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso1 o 2 le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie. Se il fosforo recuperato è impiegato per la produzione di un concime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’allegato2.6 numero2.2.4 2. Ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici Allegato 2.6 n. 2.2.1, titolo, e cpv.1, frase introduttiva e 2.2.4 2.2.1 Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e concimi aziendali

Il tenore di inquinanti nei concimi organici, nei concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e nei concimi aziendali non deve superare i seguenti valori limite:

2.2.4 Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio

Il tenore inorganico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo recuperato non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di fosforo (P) Piombo (Pb) 500 Cadmio (Cd) 25 Rame (Cu) 3 000 Nichel (Ni) 500 Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di fosforo (P) Mercurio (Hg) 2 Zinco (Zn) 10 000 Arsenico (As) 100 Cromo (Cr) 1 000

Il tenore organico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo recuperato non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante Valore limite Idrocarburi aromatici policiclici (PAH): 25 grammi per tonnellata di fosforo (P)1 Bifenili policlorati (PCB) 0,5 grammi per tonnellata di fosforo (P)2 120 nanogrammi I-TEQ per chilogrammo Diossine (PCDD) e furani (PCDF) di fosforo (P)3

Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene

Somma dei 7 isomeri secondo l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) IUPAC-n. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

I concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con azoto o potassio recuperato non devono superare i valori limite per i concimi ottenuti dal riciclaggio di cui al numero 2.2.1.