RU 2018 4329
Ordinanza del DFF
sulle dogane
(OD-DFF)
Modifica del 14 novembre 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 27, rubrica
Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine
Art. 29 Circondari doganali
Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari doganali:
primo circondario doganale, con sede a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia;
secondo circondario doganale, con sede a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia;
terzo circondario doganale, con sede a Ginevra: comprende i Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura;
quarto circondario doganale, con sede a Lugano: comprende il Cantone Ticino.
Art. 29a, rubrica e lett. d
Regioni guardie di confine Il territorio della Confederazione è costituito dalle sette regioni guardie di confine indicate di seguito:
d. regione guardie di confine IV con sede del comando a Bellinzona: comprende il Cantone Ticino;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 novembre 2018 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer