Fonte

RU 2018 4329

Ordinanza del DFF
sulle dogane
(OD-DFF)

Modifica del 14 novembre 2018

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 27, rubrica

Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

Art. 29 Circondari doganali

Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari doganali:

  1. primo circondario doganale, con sede a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia;

  2. secondo circondario doganale, con sede a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia;

  3. terzo circondario doganale, con sede a Ginevra: comprende i Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura;

  4. quarto circondario doganale, con sede a Lugano: comprende il Cantone Ticino.

Art. 29a, rubrica e lett. d

Regioni guardie di confine Il territorio della Confederazione è costituito dalle sette regioni guardie di confine indicate di seguito:

d. regione guardie di confine IV con sede del comando a Bellinzona: comprende il Cantone Ticino;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer