RU 2018 4583
Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
Modifica del 16 dicembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 febbraio 20151; visto il parere del Consiglio federale del 1° luglio 20152,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 8a cpv.3 lett. d
Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
d. per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.
Art. 73
B. Produzione 1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni dei mezzi di prova tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
Art. 85a cpv.1
1A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.4
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20195.
14 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 13 settembre 2018.