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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità

AS 2018 5083 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 nov 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-5083/it/ordinanza-sull-assicurazione-per-l-invalidita

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

RU 2018 5083

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione

L’Ufficio federale incarica compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) di acquistare o costruire, a carico dei conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi sui costi d’esercizio. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità.

Footnotes

  1. [1] RS 831.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr