RU 2018 5083
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione
L’Ufficio federale incarica compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) di acquistare o costruire, a carico dei conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi sui costi d’esercizio. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |