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RU 2018 533

Ordinanza
sulla cittadinanza svizzera
(Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)

Modifica del 17 gennaio 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 giugno 20161 sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 15a Diritto di dimora degli stranieri della prima generazione

Il diritto di dimora è considerato acquisito ai sensi dell’articolo 24a capoverso 1 lettera a LCit in particolare mediante uno dei seguenti titoli di soggiorno:

  1. permesso di dimora o di domicilio;

  2. ammissione provvisoria; oppure

  3. carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o permesso di dimora con attività lucrativa.

Art. 15b Documenti per rendere verosimile il diritto di dimora

I seguenti documenti sono atti a rendere verosimile il diritto di dimora di uno straniero della prima generazione:

  1. estratto del registro degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni;

  2. estratto del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM o dei sistemi precedenti: registro centrale degli stranieri (RCS) e sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER);

  3. estratto dei sistemi d’informazione sulla migrazione dei Comuni e dei Cantoni; oppure

  4. estratto del sistema d’informazione Ordipro del DFAE.

Se il titolo di soggiorno richiesto non è comprovato chiaramente da un estratto di cui al capoverso1, alla domanda occorre allegare altri documenti atti a dimostrare il diritto di dimora dello straniero della prima generazione. Entrano in particolare in linea di conto i documenti seguenti:

  1. atti di autorità comunali e cantonali preposte alla migrazione o di autorità scolastiche;

  2. estratti o attestazioni del registro svizzero dello stato civile;

  3. attestazioni di autorità fiscali che uno dei nonni è stato assoggettato all’imposta in seguito a un soggiorno in Svizzera.

Art. 27 cpv. 4

All’estero gli emolumenti devono essere versati nella valuta locale. Nei Paesi senza valuta convertibile gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta previa intesa con il DFAE.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2018.

17 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit) – Svizzera, AS 2018 533 | Lexipedia