RU 2018 641
Ordinanza
sui sistemi d’informazione militari
(OSIM)
Modifica del 10 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari (LSIM); visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM); visto l’articolo 75 capoverso1 della legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l’articolo 27 capoverso5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers), Sostituzione di espressioni
Negli articoli5 capoversi1 e 3–9, 62 capoverso2, 64, frase introduttiva, e 70l capoverso2 «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».
Negli articoli 15 capoverso2, 18, 20 capoverso2, 22, 23, 25 capoverso2, 27 e 28 «Stato maggiore dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».
Negli articoli 30 capoverso2, 32 e 33 capoverso1 «Forze terrestri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».
Negli articoli 34b, 34d e 34e «CC SWISSINT» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».
Negli articoli 50, 53 capoverso2, 55 e 56 capoverso1 «BAC» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».
Negli articoli 72i capoverso2, 72iter e 72iquater capoverso2 «UCMSE» è sostituito con «Aggruppamento Difesa».
Art. 1, frase introduttiva e lett. d
La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare in seno all’esercito e all’amministrazione militare, da parte di:
d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari o per il DDPS.
Art. 2, rubrica e cpv.2
Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d’informazione
La rete integrata di sistemi d’informazione di cui all’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo4 capoverso2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.
Inserire gli art. 2a e 2b prima del titolo del capitolo 2
Art. 2a Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa
(art. 186 cpv.1 lett. a LSIM) Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato1.
Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa
(art.4, 5 e 186 cpv.2 lett. a LSIM) Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:
sono gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa o da un’unità amministrativa subordinata all’Aggruppamento Difesa;
per tutti i sistemi d’informazione interessati, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;
per ogni singolo sistema d’informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un’estensione dell’entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d’accesso; e
per ogni sistema d’informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.
Titolo prima dell’art.3
Capitolo 2 Sistemi d’informazione per la gestione del personale
Sezione 1 Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile
Art. 3 cpv.1 lett. a
La Confederazione assume i costi:
a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA);
Art. 4 Dati
(art. 14 LSIM)
I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1a.
I dati secondo l’allegato 1a numeri1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.
Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro14 giorni, i cambiamenti di tali dati.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell’allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno:
sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
impartiscono istruzioni;
partecipano a istruzioni;
esercitano la funzione di contabile.
Art. 5 cpv. 1bis
In quanto organo competente dell’amministrazione militare secondo l’articolo 32c capoverso4 della legge del 20 giugno 19976 sulle armi (LArm), l’Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire dal sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
Art. 6, rubrica
Dati (art. 26 LSIM)
Art. 7 lett. j
L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso:
j. il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
Art. 10a Sistema d’informazione di medicina aeronautica
(art. 44 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell’allegato 5a.
Art. 15 cpv.1
IlSistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone secondo l’articolo1 capoverso2 dell’ordinanza del 24 giugno 20097 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all’organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.
Art. 17 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.
Art. 34 Conservazione dei dati
I dati dell’IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.
Art. 34a Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero (HYDRA).
Titolo prima dell’art. 35
Capitolo 3 Sistemi d’informazione per la condotta
Sezione 1 Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM
Art. 37 Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi
(art. 86 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell’allegato 16.
Art. 38, rubrica, cpv., , frase introduttiva, e 3, frase introduttiva e lett. c12
Sistema d’informazione per la gestione delle competenze (art. 92 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell’allegato 17.
I dati per l’ISKM possono essere raccolti, tramite un’interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:
I dati dell’ISKM sono resi accessibili:
c. agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47) Abrogata
Art. 48 cpv. 1bis e 2
Concerne soltanto il testo francese
L’Aggruppamento Difesa gestisce l’AIS.
Art. 51 cpv.1
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili:
agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 1–27 dell’allegato 23;
alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 28–32 dell’allegato 23;
al «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati dell’AIS di cui al numero1 dell’allegato 33c;
al sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati dell’AIS di cui al numero1 dell’allegato 33d.
Art. 57a Scopo e organo responsabile
Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l’istruzione o un impiego.
L’Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.
Art. 57b Dati
I dati contenuti nel MDS sono indicati nell’allegato 24a.
Art. 57c, frase introduttiva
I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:
Art. 57d, frase introduttiva e lett. a
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti:
a. ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell’esercito per l’eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
Art. 57e Conservazione dei dati
I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.
Titolo prima dell’art. 58
Capitolo 4 Sistemi d’informazione per l’istruzione
Sezione 1 Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM
Art. 58
Concerne soltanto il testo francese
Art. 59 Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione
(art. 128 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell’allegato 26.
I dati per l’LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo13 dell’ordinanza del 19 ottobre 20168 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione, nella misura in cui ciò è previsto nell’allegato 26.
Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 4
Art. 61a Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell’allegato 28a.
Art. 62 cpv.1
Il Sistema d’informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione, all’analisi dei risultati della formazione e all’organizzazione degli esami.
Art. 65 cpv.1, frase introduttiva, lett. b, e 2 lett. a
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISFA agli organi e alle persone:
b. competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.
I dati dell’ISFA sono comunicati:
a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l’adempimento con successo dei singoli moduli;
Art. 66 Conservazione dei dati
I dati dell’ISFA sono conservati per cinque anni a decorrere dal rilevamento.
Capitolo 4, sezioni3 e 4 (art. 66a–66j) Abrogate
Titolo prima dell’art. 67
Capitolo 5 Sistemi d’informazione di sicurezza
Sezione 1 Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM
Art. 67 cpv.2
2I dati del sistema SIBAD indicati nel seguito sono comunicati ai sistemi d’informazione seguenti:
al sistema FABIS: i dati secondo l’allegato 33c numero2;
al sistema MIL PLATTFORM: i dati secondo l’allegato 33d numero2.
Art. 68 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale
(art. 152 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) e raccolti dal sistema SIBAD sono indicati nell’allegato 31 numeri 1–16; i dati aziendali contenuti nell’ISKO sono indicati nell’allegato 31 numeri 17–50.
Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 31 numeri 1–10.
Art. 69 cpv.2
Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 32 numeri 1–10.
Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 5
Art. 70bis Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare
I dati personali contenuti nel Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS) sono indicati nell’allegato 33bis.
Art. 70a Scopo e organo responsabile
Il Sistema elettronico d’allarme (e-Alarm) serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi e i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza.
L’Aggruppamento Difesa gestisce l’e-Alarm.
Art. 70b Dati
I dati contenuti nell’e-Alarm sono indicati nell’allegato 33a.
Art. 70c, frase introduttiva
Le persone responsabili dell’e-Alarm raccolgono i dati:
Art. 70d, frase introduttiva
I dati dell’e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:
Art. 70e, frase introduttiva
I dati registrati nell’e-Alarm sono conservati al massimo sino:
Art. 70f cpv.2
L’Aggruppamento Difesa gestisce l’HARAM.
Art. 70l cpv.1
Il sistema FABIS serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per gli scopi seguenti:
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema FABIS.
Art. 70n Raccolta dei dati
I dati del sistema FABIS sono raccolti:
presso le persone autorizzate ad accedere al sistema FABIS;
presso i comandi militari;
presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
dal sistema AIS: i dati secondo l’allegato 33c numero1;
dal sistema SIBAD: i dati secondo l’allegato 33c numero2.
Art. 70o Comunicazione dei dati
I dati del sistema FABIS sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:
ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema FABIS;
ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema FABIS, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
Art. 70p Conservazione dei dati
I dati secondo l’allegato 33c numeri1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.
I dati secondo l’allegato 33c numeri3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.
Inserire la sezione 5 (art. 70q–70u) prima del titolo del capitolo 6
Sezione 5 Sistema MIL PLATTFORM
Art. 70q Scopo e organo responsabile
Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l’adempimento dei compiti seguenti:
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM.
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.
Art. 70r Dati
I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell’allegato 33d.
Art. 70s Raccolta dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:
presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
presso i comandi militari;
presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
dal sistema AIS: i dati secondo l’allegato 33d numero1;
dal sistema SIBAD: i dati secondo l’allegato 33d numero2.
Art. 70t Comunicazione dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:
ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
Art. 70u Conservazione dei dati
I dati secondo l’allegato 33d numeri1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.
I dati secondo l’allegato 33d numeri3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.
Titolo prima dell’art. 71
Capitolo 6 Altri sistemi d’informazione
Sezione 1 Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM
Art. 71
Art. 72
Concerne soltanto il testo tedesco Inserire gli art. 72bis e 72ter prima del titolo della sezione 2 del capitolo 6
Art. 72bis Sistema PSN
I dati personali contenuti nel sistema PSN sono indicati nell’allegato 35bis.
Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari e i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
La raccolta di dati secondo l’articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:
all’Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm;
al PISA tramite un’interfaccia: le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm.
Art. 72ter Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società
I dati personali contenuti nel sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) sono indicati nell’allegato 35ter.
Titolo prima dell’art. 72a
Sezione 2 Sistema d’informazione per la circolazione e il trasporto
Art. 72a cpv.1 e 2
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
L’Aggruppamento Difesa gestisce il CT-SPA.
Art. 72b Dati
I dati personali contenuti nel CT-SPA sono indicati nell’allegato 35a.
Art. 72c, frase introduttiva
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il CT-SPA presso:
Art. 72d Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa comunica ai fornitori e all’ufficio della circolazione competente i dati personali e i dati relativi ai veicoli necessari per l’immatricolazione conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.
Capitolo 6, sezioni3 e 4 (art. 72f–72gsexies) Abrogate
Art. 72h
Concerne soltanto il testo francese
Capitolo 7 (art. 73)
Abrogato
II
L’ex allegato 1 diventa l’allegato 1a ed è modificato secondo la versione qui annessa.
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati1, 28a, 33bis (inserire prima dell’allegato 33a), 33d, 35bis e 35ter (inserire gli allegati 35bis e 35ter prima dell’allegato 35a) secondo la versione qui annessa.
Gli allegati2, 3, 7, 10, 26, 31, 33c, 34 e 35f sono sostituiti dalla versione qui annessa.
Gli allegati 5a,8, 9, 16, 17, 19, 24a, 29, 30, 33 e 33a sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 5 dicembre 20039 sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 13 e 40a–40e nonché allegato 1
Abrogati
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
10 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa Sistema d’informazione Disposizioni LSIM/OSIM Detentore della collezione PISA Sistema di gestione del Art. 12–17 LSIM, Comando Istruzione personale dell’esercito e della art. 3–5 OSIM, (Cdo Istr) protezione civile allegato 1a OSIM ITR Sistema d’informazione per il Art. 18–23 LSIM, Cdo Istr reclutamento art. 8 OSIM, allegato 3 OSIM EAAD Sistema d’informazione per le Art. 48–53 LSIM, Comando Operazioni valutazioni relative al distacca- art. 11 OSIM, (Cdo Op) mento d’esplorazione allegato 6 OSIM dell’esercito IPV Sistema d’informazione Perso- Art. 60–65 LSIM, Stato maggiore nale Difesa art. 13 OSIM, dell’esercito allegato 8 OSIM (SM Es) PERAUS Sistema d’informazione per la Art. 66–71 LSIM, Cdo Op gestione del personale per art. 14 OSIM, impieghi all’estero allegato 9 OSIM OpenRID Sistema d’informazione Contat- Art. 15–19 OSIM, SM Es ti all’estero allegato 10 OSIM IHMR Sistema d’informazione Smi- Art. 20–24 OSIM, SM Es namento a scopo umanitario allegato 11 OSIM IVE Sistema d’informazione Impie- Art. 25–29 OSIM, SM Es ghi di verifica allegato 12 OSIM IPont Sistema d’informazione Ponto- Art. 30–34 OSIM, Cdo Op nieri allegato 13 OSIM HYDRA Sistema d’informazione Ammi- Art. 34a–34f OSIM, Cdo Op nistrazione degli impieghi allegato 13a OSIM all’estero MIL Office Sistema d’informazione per Art. 84–89 LSIM, Cdo Istr l’amministrazione dei servizi art. 37 OSIM, allegato 16 OSIM FIS FT Sistema d’informazione e di Art. 102–107 LSIM, Cdo Op condotta delle Forze terrestri art. 40 OSIM, allegato 19 OSIM FIS FA Sistema d’informazione e di Art. 108–113 LSIM, Cdo Op condotta delle Forze aeree art. 41 OSIM, allegato 20 OSIM Sistema d’informazione Disposizioni LSIM/OSIM Detentore della collezione IMESS Sistema d’informazione per la Art. 114–119 LSIM, Cdo Op condotta dei militari art. 42 OSIM, allegato 21 OSIM AIS Sistema d’informazione Manda- Art. 48–52 OSIM, Base d’aiuto alla ti allegato 23 OSIM condotta dell’esercito (BAC) SD-PKI Sistema d’informazione Swiss Art. 53–57 OSIM, BAC Defence Public Key Infrastruc- allegato 24 OSIM ture MDS Sistema militare di dosimetria Art. 57a–57e OSIM, Cdo Istr allegato 24a OSIM – Sistemi di geolocalizzazione Art. 57f OSIM BAC – Sistemi d’informazione per i Art.
120–125 LSIM, Cdo Istr simulatori art. 58 OSIM, allegato 25 OSIM LMS DDPS Sistema d’informazione per la Art. 126–131 LSIM, Cdo Istr gestione della formazione art. 59 OSIM, («Learning Management Sy- allegato 26 OSIM stem DDPS») ISGMP Sistema d’informazione per i Art. 132–137 LSIM, Base logistica certificati di formazione in art. 60 OSIM, dell’esercito (BLEs) materia di buona prassi di allegato 27 OSIM fabbricazione MIFA Sistema d’informazione per le Art. 138–143 LSIM, BLEs autorizzazioni a condurre art. 61 OSIM, militari allegato 28 OSIM SPHAIR Sistema d’informazione per la Art. 143a–143f LSIM, Cdo Op Expert formazione e il perfezionamentoart. 61a OSIM, aeronautici allegato 28a OSIM ISFA Sistema d’informazione Forma- Art. 62–66 OSIM, Cdo Istr zione alla condotta allegato 29 OSIM ZUKO Sistema d’informazione per i Art. 162–167 LSIM, BAC controlli dell’accesso art. 70 OSIM, allegato 33 OSIM JORASYS Sistema di allestimento di Art. 167a–167f LSIM, Cdo Op giornali e di rapporti per la art. 70bis OSIM, Sicurezza militare allegato 33bis OSIM e-Alarm Sistema elettronico d’allarme Art. 70a–70e OSIM, Cdo Op allegato 33a OSIM HARAM Sistema elettronico d’annuncio Art. 70f–70k OSIM, Cdo Op per la sicurezza aerea «Hazard allegato 33b OSIM and Risk Analysis Management»
Sistema d’informazione Disposizioni LSIM/OSIM Detentore della collezione FABIS Sistema d’informazione e di Art. 70l–70p OSIM, Cdo Op condotta da Berna allegato 33c OSIM MIL PLATT- Sistema d’informazione Art. 70q–70u OSIM, Cdo Op FORM «Piattaforma militare» allegato 33d OSIM SISLOG Sistema d’informazione strate- Art. 174–179 LSIM, BLEs gico della logistica art. 72 OSIM, allegato 35 OSIM PSN Sistema d’informazione per la Art. 179a–179f LSIM, SM Es gestione integrata delle risorse art. 72bis OSIM, allegato 35bis OSIM AFS Sistema d’informazione Ammi- Art. 179g–179l LSIM, Cdo Istr nistrazione della federazione e art. 72ter OSIM, delle società allegato 35ter OSIM CT-SPA Sistema d’informazione per la Art. 72a–72e OSIM, BLEs circolazione e il trasporto del allegato 35a OSIM Servizio preposto alle autovetture PSA Sistema d’informazione concer- Art. 72gsepties–72gundecies SM Es nente il personale della Farma- OSIM, cia dell’esercito allegato 35cbis OSIM ISHAM Sistema d’informazione Mate- Art. 72i–72iquinquies SM Es riale storico dell’esercito OSIM, allegato 35e OSIM
Allegato 1a
(art. 4) Dati del PISA Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art.4 cpv.1, 2 e 4) Titolo «1.3 Dati relativi al reclutamento», n. 25a Titolo «1.4 Incorporazione, grado, funzione e istruzione», n. 53 e 56 53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all’articolo6 dell’ordinanza del 29 marzo 201710 sulle strutture dell’esercito 56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell’arma per motivi medici (contrassegno «R») Titolo «1.6 Statuto secondo la legge militare», n. 73, 77 e 77a 73. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli4 e 18 LM o proscioglimento dall’esercito conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto) 77. Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 13 LM 77a. Statuto di specialista conformemente agli articoli13 e 104a LM Titolo «1.7 Pene, pene accessorie e misure penali», n. 92b e 97 92b. Dati relativi a procedimenti penali secondo l’articolo14 capoverso1 lettera m LSIM 97. Sospensione della chiamata in virtù dell’articolo 34 o 38 dell’ordinanza del 22 novembre 201711 concernente l’obbligo di prestare servizio militare Inserire il n. 103a prima del titolo «1.9 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza» 103a. Relazione per i pagamenti Inserire il titolo 1.10 (n. 107–110) dopo il n. 106 sotto il titolo 1.9 1.10 Contributi per la formazione 107. Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione) 108. Indicazioni relative all’esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso) 109. Decisione sulla domanda di contributo per la formazione 110. Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)
Titolo 2
2. Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile Titolo «2.1 Dati personali», n. 1–5,7, 8, 12, 13 1. Numero d’assicurato AVS* 2. Cognome* 3. Nome* 4. Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)* 5. Sesso* 7. Indirizzo di domicilio* 8. Comune di domicilio* 12. Lingua madre* 13. Datore di lavoro e indirizzo* Titolo «2.3 Dati relativi al reclutamento», n. 24 24. Funzione di base* Titolo «2.4 Incorporazione, grado e funzione», n. 28–34, 38, 39, 42, 43 28. Organizzazione di protezione civile/Cantone* 29. Unità/formazione* 30. Settore specialistico* 31. Grado* 32. Funzione(i)* 33. Livello di funzione* 34. Istruzione particolare nella protezione civile* 38. Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)* 39. Assunzione volontaria dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile* 42. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità 43. Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile* Titolo «2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)», n. 65, 66, 69, 70 65. Numero(i) di telefono* 66. Indirizzo(i) e-mail* 69. Relazione per i pagamenti* 70. Indirizzo postale* Titolo «2.9 Varia», n. 80 80. Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile* Inserire alla fine dell’allegato 1a * dati, trattati conformemente all’articolo4 capoverso4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile
Allegato 2
(art. 6) Dati del MEDISA 1. Dati personali:
cognome;
nome;
indirizzo;
numero d’assicurato AVS. 2. Decisioni in merito all’idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
le restrizioni in materia di consegna dell’arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici. 3. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
malattie familiari;
situazione scolastica e professionale;
anamnesi della dipendenza;
malattie e infortuni;
valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
nominativo dell’attuale medico di famiglia. 4. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario3.4]);
misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
capacità uditive e visive;
stato medico (esame: dell’apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell’addome; dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]);
ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
esame del funzionamento polmonare;
dati psicologici e psichiatrici: – risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario) – referto medico degli specialisti;
capacità fisiche (risultati sportivi). 5. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
vaccinazioni. 6. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo). 7. Certificati e perizie di medici militari e civili:
certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs;
documenti medici di medici militari di scuole e corsi. 8. Certificati e pareri di specialisti non medici:
fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc. 9. Documenti ufficiali (selezione):
giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento del fatto);
rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell’arma). 10. Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio;
in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs. 11. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
domande di carattere medico dell’assicurazione militare;
tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
protezione civile. 12. Dati necessari per l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
certificati di medici civili, forniti dall’organo d’esecuzione del servizio civile o dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito;
certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero8;
corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
referti di medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito concernenti l’entità della capacità lavorativa della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono. 13. Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l’apprezzamento medico e psicologico:
da risultati del controllo nel quadro dell’analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
da indicazioni relative a motivi d’impedimento concernenti la cessione dell’arma personale o dell’arma in prestito. 14. Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all’idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria. 15. Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario). 16. Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l’accertamento psicologico dell’idoneità a prestare servizio militare.
Allegato 3
(art. 8) Dati dell’ITR Dati personali: 3. Numero d’assicurato AVS 4. Data di nascita 5. Lingua madre 6. Indirizzo 7. Professione 8. Luogo d’origine 9. Indicazioni per i casi d’emergenza Dati specifici al reclutamento: 10. Dati organizzativi quali:
cicli di reclutamento e cicli d’esercizio;
caratteristiche per il raggruppamento automatico;
numeri di gruppo e numeri progressivi. 11. Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d’addestramento, centro di competenza). 12. Zona di reclutamento e circondario di reclutamento. 13. Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell’entrata in servizio. 14. Durata del reclutamento/dell’accertamento. 15. Stato del partecipante in relazione con un ciclo d’esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d’entrata [VSE]). 16. Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all’attribuzione nonché codici del controllo dell’obbligo di prestare servizio. 17. Dati necessari per l’attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali. 18. Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all’attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni.
Dati rilevati mediante esami, test e questionari: 19. Stato di salute:
anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale]);
elettrocardiogramma;
funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
udito;
vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari;
test d’intelligenza;
test di comprensione di testi;
questionario per l’individuazione di malattie psichiche nonché attuali pressioni e risorse psichiche;
esami di laboratorio facoltativi (quadro ematologico e vaccinazioni). 20. Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione. 21. Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione. 22. Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare. 23. Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo. 24. Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
marciare, portare o sollevare pesi;
disturbi ai ginocchi/ai piedi;
problemi alle vie respiratorie;
problemi alla pelle/allergie;
claustrofobia. 25. Idoneità medica. 26. Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 19–23 del presente allegato. 27. Risultati dell’esame d’idoneità per conducenti (test A e B). 28. Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
motivazione alla condotta;
capacità cognitive;
competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione;
competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo;
caratteristiche supplementari: integrità, instabilità;
valutazione dell’esercizio di presentazione 29. Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all’esercizio di determinate funzioni militari (comprese le indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»). 30. Abitudini sportive quotidiane. 31. Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace). 32. Rischio potenziale di abuso dell’arma personale (compreso il risultato e lo stato dell’analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell’attribuzione). 33. Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
formazione professionale e scolastica;
formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio);
conoscenze linguistiche;
portatore di occhiali o lenti a contatto;
mancino, occhio di mira sinistro;
licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente;
desideri personali per quanto concerne l’attribuzione;
desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato;
data desiderata per l’inizio della scuola reclute.
Dati relativi all’attribuzione: 34. Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
l’Arma, la funzione, la scuola e la data dell’inizio della scuola in occasione della prima attribuzione;
ove opportuno, l’Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione;
i previsti impieghi speciali del militare.
35. Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
la funzione;
la durata, il luogo e la data della manifestazione.
Allegato 5a
Dati del FAI-PIS Dati del MEDIS FA
Allegato 7
(art. 12) Dati dell’ISB 3. Indirizzi (privato, militare) 4. Indirizzo e-mail 5. Numero di telefono 6. Data di nascita 7. Numero d’assicurato AVS 8. Incorporazione 9. Grado 10. Funzione 11. Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all’assolvimento della scuola per quadri 12. Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare (codice «E») 13. Conoscenze linguistiche 14. Sesso 15. Formazione professionale 16. Attività professionale esercitata 17. Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio 18. Datore di lavoro attuale e precedente 19. Indicazioni sullo stato civile 20. Partner/coniuge (cognome, nome) 21. Figli (cognome, nome, data di nascita) 22. Indicazioni sull’eventuale condivisione di un appartamento 23. Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile) 24. Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale) 25. Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi 26. Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell’esercito (esigenze della persona interessata) 27. Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa) 28. Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto) 29. Consulente competente del servizio sociale dell’esercito 30. Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell’esercito 31. Luogo/data del rilevamento 32. Assistenza prestata dal servizio sociale dell’esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.) 33. Decisione in merito all’assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente) 34. Indicazioni sul conto 35. Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione) 36. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
Allegato 8
(art. 13) Dati dell’IPV
Art. N. 8
8. Dati concernenti le conoscenze linguistiche
Allegato 9
(art. 14) Dati del PERAUS
Art. N. 16 –24
16. Cognome 17. Nome 18. Data di nascita 19. Luogo d’origine 20. Cittadinanza 21. Stato civile 22. Numero d’assicurato AVS 23. Indirizzo di domicilio 24. Indirizzi per i casi d’emergenza
Allegato 10
(art. 16) Dati dell’OpenRID 1. Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d’origine, possibilità di contatto private) 2. Indirizzo per i casi d’emergenza/persona da contattare in caso d’emergenza 3. Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.) 4. Numero d’assicurato AVS/numero d’assicurazione sociale all’estero 5. Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d’identità, passaporto) 6. Indicazioni sul rimborso delle spese 7. Evento 8. Organo estero 9. NATO Security Clearance 10. Obiettivo e scopo dell’evento all’estero 11. Motivo, valore aggiunto 12. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione 13. Costi 14. Mezzi di viaggio 15. Vestiario (uniforme, abiti civili) 16. Resoconto di viaggio
Allegato 16
(art. 37) Dati del MIL Office
Art. N. 1, 9, 11 e 12
1. Dati personali (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d’emergenza, dati di contatto ecc.) 9. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata 11. Dati concernenti le assenze e le convocazioni 12. Dati sull’amministrazione e l’attribuzione di materiale dell’esercito a livello d’unità
Allegato 17
(art. 38 cpv. 1) Dati dell’ISKE Dati dell’ISKM
Art. N. 25 –27
25. Lingua madre* 26. Lingua di corrispondenza* 27. Conoscenze linguistiche*
Allegato 19
(art. 40) Dati del FIS FT
Art. N. 14
14. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
Allegato 24a
Dati del Sistema militare di dosimetria Dati del MDS
Allegato 26
(art. 59) Dati del LMS DDPS 1. Numero d’assicurato AVS 2. Numero personale* 3. Cognome* 4. Nome* 5. Domicilio (numero postale d’avviamento)* 6. Data di nascita* 7. Indirizzo e-mail* 8. Numero telefonico del cellulare 9. Lingua madre
Lingua di corrispondenza* 11. Unità organizzativa* 12. Superiore gerarchico 13. Funzione*, profilo del posto* 14. Classe di stipendio, livello gerarchico/gruppo d’impiego 15. Sesso* 16. Incorporazione 17. Servizio presso 18. Grado 19. Specializzazioni rilevanti per la formazione 20. Successo d’apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto») 21. Ritmo d’apprendimento (unità d’apprendimento assolte, in termini percentuali) 22. Capacità acquisite nel quadro di formazioni 23. Identificativi personali locali* 24. Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS * Dati che possono essere acquisiti a partire dall’archivio centralizzato delle identità.
Allegato 28a
Dati del sistema SPHAIR Expert 1. Generalità, indirizzo e stato civile 2. Indirizzo e-mail 3. Curriculum vitae e indicazioni concernenti l’esperienza di lancio e di volo 5. Nazionalità, data e luogo di nascita 6. Conoscenze linguistiche 7. Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito 8. Risultati dei test con commenti 9. Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti) 10. Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d’esclusione per piloti o esploratori paracadutisti 11. Indicazioni concernenti la taglia del vestiario 12. Numeri telefonici (privato/cellulare)
Allegato 29
(art. 63) Dati dell’ISFA
Art. N. 15 –18
15. Lingua d’esame 16. Indicazioni concernenti l’esame (data, ora, luogo, esperti) 17. Prestazioni proprie (data della consegna, formalmente adempiuto/formalmente non adempiuto)
18. Risultati dell’esame per ogni modulo (fornito/non fornito/candidato assente)
Art. N. 19 –21
Abrogati
Allegato 30
(art. 67 e 68) Dati del sistema SIBAD Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art. 67)
Art. N. 17
17. Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)
Allegato 31
(art. 68) Dati dell’ISKO Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD) 3. Indirizzo 5. Nazionalità 6. Luogo d’origine 7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 8. Stato civile 9. Luogo di nascita 10. Data di nascita 11. Data della naturalizzazione 12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera 13. Cognome e nome del coniuge o del partner 14. Funzione 15. Mandante e indirizzo del mandante 16. Progetto Dati concernenti l’azienda Azienda 17. Numero di dossier 18. Denominazione 19. Indirizzo 20. Numero telefonico 21. Fax 22. Indirizzo e-mail 23. Indirizzo Internet Incaricato della tutela del segreto 24. Appellativo/titolo 25. Cognome 26. Nome 27. Sesso 28. Indirizzo e-mail Dati concernenti i controlli 29. Data dell’accertamento preliminare 30. Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA) 31. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni) 32. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni) 33. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione) 34. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico) Atti 35. Numero di esemplare 36. Mittente 37. Data dell’atto 38. Data di spedizione 39. Data del controllo 40. Data di restituzione 41. Denominazione Mandati 42. Denominazione (mandato principale) 43. Mandante 44. Denominazione (mandati) 45. Classificazione 46. Data di notifica 47. Data d’inizio della validità 48. Data di scadenza della validità 49. Denominazione abbreviata (ramo) 50. Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)
Allegato 33
(art. 70) Dati del sistema ZUKO Inserire i n. 14a e 14b prima del titolo «Dati personali di base ZUKO» 14a. Firma 14b. Lingua
Art. N. 22a
22a. Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione) Allegato 33bis Dati del sistema JORASYS Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi 1. Cognome, nome 2. Numero d’assicurato AVS 3. Data e luogo di nascita 4. Luogo d’origine 5. Nazionalità e statuto di dimora 6. Stato civile 7. Professione, funzione e datore di lavoro 8. Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale 9. Tipo di documento d’identità e numero 10. Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti) 11. Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare 12. Incorporazione, grado e funzione 13. Servizi prestati nell’esercito 14. Numero dell’arma e tipo di arma dell’esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo 15. Sequestro o confisca della licenza di condurre 16. Analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati 17. Situazione reddituale e patrimoniale 18. Elenco degli oggetti sequestrati
Allegato 33a
Dati del Sistema elettronico d’allarme Dati dell’e-Alarm
Allegato 33c
Dati del sistema FABIS 1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d’assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere 2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza non vincolata e senza riserve rilasciata, conformemente all’articolo 22 capoverso1 lettera a dell’ordinanza del 4 marzo 201112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, alla persona autorizzata ad accedere in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone 3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema FABIS 4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema FABIS 5. Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema FABIS e scansione delle vene rilevata (dati di log) 6. Dati e autorizzazioni d’accesso
Allegato 33d
Dati del sistema MIL PLATTFORM 1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d’assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere 2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza non vincolata e senza riserve rilasciata, conformemente all’articolo 22 capoverso1 lettera a dell’ordinanza del 4 marzo 201113 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, alla persona autorizzata ad accedere in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone 3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM 4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM 5. Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log) 6. Dati e autorizzazioni d’accesso
Allegato 34
(art. 71) Dati del sistema SCHAWE Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni 3. Indirizzo 5. Data di nascita 6. Sesso 7. Numero di telefono 8. Indirizzo e-mail 9. Lingua di corrispondenza 10. Luogo di lavoro 11. Esecuzioni 12. Professione 13. Reddito 14. Salute 15. Situazione finanziaria 16. Patrimonio 17. Capitale 18. Assicurazioni 19. Dati sanitari Dati concernenti i danni 20. Indicazioni concernenti i danni 21. Indicazioni concernenti l’ammontare dei danni 22. Accertamenti di periti Allegato 35bis Dati del sistema PSN Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un’arma in prestito
1 Dati personali
1.1 Cognome, nome
1.2 Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d’avviamento
2 Dati di base
2.1 Numero d’assicurato AVS
2.2 Data di nascita
2.3 Sesso
2.4 Lingua madre
2.5 Professione
2.6 Numeri telefonici, professionale e privato
2.7 Numeri di fax, professionale e privato
2.8 Indirizzi e-mail
3 Amministrazione
3.1 Numero personale
3.2 Valido da/fino a
3.3 Modificato da/il
3.4 Motivo e data della convocazione
3.5 Convocato da
3.6 Osservazione interna
3.7 Diritto alla cessione in proprietà dell’arma
3.8 Tipo di arma e numero
3.9 Data del disbrigo
3.10 Richiamo
3.11 Cessione alla BLEs
3.12 Cessione alla Sicurezza militare
3.13 Cessione alla regione della Sicurezza militare
3.14 Cessione all’Ufficio dell’uditore in capo
3.15 Cessione al comando di circondario
3.16 Restituzione alla Base logistica dell’esercito
3.17 Restituzione al centro logistico dell’esercito
4 Deposito dell’equipaggiamento
4.1 Valido da/fino a
4.2 Modificato da/il
4.3 Tipo di deposito, motivo e luogo
4.4 Numero di deposito
4.5 Assoggettamento alle spese di deposito
4.6 Spese di deposito fino al
4.7 Numero della fattura
5 Corrispondenza concernente l’equipaggiamento personale
5.1 Valido da/fino a
5.2 Modificato da/il
5.3 Documenti (tipo, versione, documenti parziali)
6 Impiego all’estero
6.1 Valido da/fino a
6.2 Modificato da/il
6.3 Tipo d’impiego
6.4 Fine dell’impiego
7 Arma ceduta in proprietà7.1 Valido da/fino a
7.1 Valido da/fino a
7.2 Modificato da/il
7.3 Materiale
7.4 Numero dell’arma
Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare
8 Amministrazione
8.1 Libretto di servizio ricevuto da
8.2 Libretto di servizio consegnato a
9 Statuto secondo la legge militare
9.1 Idoneità con data
Catalogo delle osservazioni di servizio 10.1 Codice osservazioni di servizio 10.2 Data e statuto di validità
Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all’arma 11.1 Annotazione di servizio codificata in merito all’arma con data e scadenza 11.2 Contrassegno R: inidoneità medica 11.3 Codice 91: ritiro cautelare dell’arma personale o dell’arma in prestito 11.4 Codice 90: ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito 11.5 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d’impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell’arma personale 11.6 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale 11.7 Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm
Senz’arma 12.1 Valido da/fino a 12.2 Modificato da/il 12.3 Senz’arma
Munizione da tasca 13.1 Valido da/fino a 13.2 Modificato da/il 13.3 Munizione da tasca
Altri dati 14.1 Portatore di occhiali 14.2 Categoria della licenza di condurre Dati su militari, ex militari e personale militare
Dati di base 15.1 Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità) 15.2 Numero dell’unità con l’attuale/l’ultima incorporazione 15.3 Funzione e grado con complemento di grado 15.4 Giorni di servizio ancora da prestare 15.5 Istruzione speciale 15.6 Distinzioni (al massimo 10) 15.7 Arma 15.8 Giorni di servizio computabili
Avviso di servizio 16.1 Unità/scuola/corso 16.2 Genere del servizio 16.3 Unità diversa da quella d’incorporazione 16.4 Controllo dell’obbligo di prestare servizio 16.5 Data del licenziamento Dati sul personale militare
Personale militare 17.1 Valido da/fino a 17.2 Modificato da/il 17.3 Istruzione supplementare del personale militare 17.4 Buono per il personale militare Dati dei collaboratori
Reclutamento del personale 18.1 Dossier di candidatura 18.2 Documenti d’assunzione 18.3 Sicurezza
Gestione del personale 19.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento 19.2 Descrizioni del posto 19.3 Certificati 19.4 Tempo di lavoro 19.5 Impiego del personale 19.6 Affari disciplinari 19.7 Autorizzazioni 19.8 Cariche pubbliche e attività accessorie
Retribuzione del personale 20.1 Stipendio/indennità 20.2 Spese 20.3 Premi 20.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni 20.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia
Assicurazioni sociali 21.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione 21.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni 21.3 Assegni familiari 21.4 Cassa pensioni della Confederazione 21.5 Assicurazione militare
Salute 22.1 Attestato d’idoneità all’entrata 22.2 Valutazione dell’idoneità medica 22.3 Certificati medici 22.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni 22.5 Richieste/pareri del Servizio medico 22.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
Assicurazioni in generale 23.1 Documentazione su casi di responsabilità civile 23.2 Danni agli effetti personali
Sviluppo del personale 24.1 Formazione e perfezionamento 24.2 Misure di sviluppo 24.3 Qualificazioni 24.4 Competenze comportamentali e competenze specialistiche 24.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità 24.6 Sviluppo dei quadri 24.7 Formazione professionale di base
Uscita/trasferimento 25.1 Disdetta da parte del datore di lavoro 25.2 Disdetta da parte del collaboratore 25.3 Pensionamento 25.4 Decesso 25.5 Formalità d’uscita/colloquio d’uscita 25.6 Formalità di trasferimento
Personale militare 26.1 Incorporazione/grado/equipaggiamento 26.2 Risultati di esami e di test militari 26.3 Promozioni/servizi comandati 26.4 Prepensionamento 26.5 Militare a contratto temporaneo
Dati aziendali 27.1 Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico 27.2 Attribuzione organizzativa 27.3 Gestione del tempo e delle prestazioni 27.4 Oggetti in prestito 27.5 Altri dati aziendali rilevanti Allegato 35ter Dati dell’AFS 1. Cognome, nome 2. Sesso 3. Numero d’assicurato AVS 4. Data di nascita 5. Indirizzo 6. Professione 7. Lingua madre 8. Comune d’origine 9. Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp) 10. Incorporazione 11. Numero del fucile d’assalto o della pistola 12. Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera) 13. Annotazione di servizio codificata per l’inidoneità medica o l’inabilità al tiro (contrassegno «R») 14. Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)
Allegato 35f
Dati del PSB I seguenti dati del SIGDP conformemente all’allegato3 dell’ordinanza del 22 novembre 201714 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP: – Misure in materia di personale – Attribuzione organizzativa – Dati personali – Stato del conteggio – Indirizzi – Relazioni bancarie – Privilegi concernenti i viaggi – Famiglia/parenti – Dati interni all’azienda – Funzioni aziendali – Indicazione della data – Servizio militare/civile – Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti – Oggetto – Collegamento – Descrizione verbale – Vacante – Gruppo/cerchia di collaboratori