RU 2018 745
Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego
(art. 53 cpv. 6 LStr)
I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.
L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.
Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:
sulle competenze e le modalità relative all’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;
sul numero di notifiche e di collocamenti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |