Fonte

RU 2018 745

Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)

Modifica dell’8 dicembre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego

(art. 53 cpv. 6 LStr)

I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.

L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:

  1. sulle competenze e le modalità relative all’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;

  2. sul numero di notifiche e di collocamenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr