RU 2018 841
Ordinanza
sul collocamento e il personale a prestito
(Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 41 capoverso1 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); visto l’articolo 21a della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr),
Titolo prima dell’art. 51
Capitolo 3 Servizio pubblico di collocamento
Sezione 1 Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro
Titolo prima dell’art. 53
Sezione 2 Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure
d’impresa (art. 29 LC)
Art. 53, rubrica
Abrogata
Titolo prima dell’art. 53a
Sezione 3 Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione
superiore alla media
Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate
L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStr si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento.
Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione risulta dal quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa.
Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell’informazione
I datori di lavoro devono annunciare all’ufficio del servizio pubblico di collocamento competente per il loro territorio i posti vacanti nei generi di professioni di cui
Devono fornire i seguenti dati:
professione richiesta;
attività, inclusi i requisiti specifici;
luogo di lavoro;
grado di occupazione;
data di assunzione;
tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;
indirizzo di contatto;
nome dell’impresa.
L’annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale.
Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci.
Il datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti vacanti che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma.
Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone in cerca d’impiego ivi registrate.
Art. 53c Trasmissione dei dati sulle persone in cerca d’impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro
Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’annuncio completo, il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l’annuncio i dati sulle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.
I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:
quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a una verifica dell’idoneità;
se hanno assunto uno dei candidati; e
se il posto è ancora vacante.
Art. 53d Eccezioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti
Oltre all’eccezione di cui all’articolo 21a capoverso 5 LStr, i posti vacanti non devono essere annunciati se:
vengono occupati internamente da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo stesso gruppo di società; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio;
la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili;
viene assunto il coniuge o il partner registrato, oppure un parente o affine in linea retta o collaterale di primo grado di una persona avente diritto di firma; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
Il capoverso1 lettera a non si applica ai prestatori.
Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni
Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l’obbligo di annunciare i posti vacanti secondo gli articoli 53a–53d in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al Cantone, il valore soglia.
I Cantoni possono presentare congiuntamente la richiesta di cui al capoverso1 se nel loro territorio cantonale sono adempiute le condizioni previste.
L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.
Titolo prima dell’art. 54
Sezione 4 Formazione e collaborazione
Art. 55
Abrogato
Titolo prima dell’art. 57
Sezione 5 Trattamento dei dati e rapporto
Art. 58a Comunicazione dei dati a collocatori privati
I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a capoverso 2 LC non possono essere comunicati ai collocatori privati.
Art. 63 Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2017
In deroga all’articolo 53a capoverso1, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStr si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia dell’8 per cento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |