RU 2018 959
Ordinanza
sui parchi d’importanza nazionale
(Ordinanza sui parchi, OPar)
Modifica del 21 febbraio 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20071 sui parchi è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 3bis
Una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché la metà della superficie minima si trovi in Svizzera e siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al presente articolo relativi alla zona centrale.
Art. 17 cpv.1 lett. cbis e 4
Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:
cbis. utilizzare aeromobili civili senza occupanti;
Abrogato
Art. 24 lett. b
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 28 cpv. 2
Promuove la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i parchi e con i parchi presenti all’estero. Può assegnare questi compiti all’organizzazione mantello dei parchi svizzeri.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.
21 febbraio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |