RU 2019 183
Ordinanza
sull’energia nucleare
(OENu)
Modifica del 7 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1bis
Non sono considerati impianti nucleari neppure gli impianti al di fuori di impianti nucleari in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento conformemente all’articolo 117 dell’ordinanza del 26 aprile 20172 sulla radioprotezione (ORaP).
Art. 8 cpv.4, 4bis e 5
Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lettera c, gli incidenti di cui al capoverso2 e gli incidenti non cagionati da cause naturali secondo il capoverso3 vanno suddivisi in funzione della frequenza come stabilito nell’articolo 123 capoverso 2 ORaP3. In tale contesto, oltre all’evento iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che le dosi di cui all’articolo 123 capoverso 2 ORaP possono essere rispettate.
Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lettera c, in caso di incidenti cagionati da cause naturali secondo il capoverso3 occorre di volta in volta ipotizzare una causa naturale con una frequenza annua di 10-3 e una causa naturale con una frequenza annua di 10-4. Oltre all’evento naturale iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che la dose risultante da un singolo incidente di questo tipo per gli individui della popolazione ammonta:
al massimo a1 mSv per eventi con una frequenza annua di 10-3;
al massimo a 100 mSv per eventi con una frequenza annua di 10-4.
Mediante analisi probabilistiche occorre dimostrare che vi è una protezione sufficiente contro incidenti che superano la base di progetto. A questo riguardo possono essere considerate le misure preventive e lenitive di cui all’articolo 7 lettera d.
Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari
Il titolare di una licenza d’esercizio deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare e riequipaggiarla se è adempiuto uno o più dei seguenti criteri:
le analisi degli incidenti mostrano che il raffreddamento del nocciolo, nel caso di un incidente di cui all’articolo 8 capoversi2 e 3, non è più garantito e di conseguenza si supera una dose di 100 mSv;
l’integrità del circuito primario non è più garantita;
l’integrità del contenitore non è più garantita.
Nell’analisi di cui al capoverso1 lettera a si devono considerare gli incidenti non cagionati da cause naturali con una frequenza annua superiore a 10-6 e gli eventi naturali con una frequenza annua di 10-4.
Il Dipartimento fissa in un’ordinanza la metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri.
Art. 47, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, c
La decisione di disattivazione disciplina l’obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività:
la procedura di declassamento dei materiali prodotti;
lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento;
Art. 51a Eccezioni all’obbligo di smaltimento
Non rientrano nell’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu:
le scorie radioattive a bassa attività che sono immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP4;
le scorie radioattive che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP.
Art. 53 cpv.1
Chi intende asportare materiali da zone controllate di un impianto nucleare deve eseguire e documentare un declassamento qualitativamente garantito.
Art. 55 cpv.2
La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso2 lettera f ORaP5 è fatta salva.
II
L’ordinanza del 26 aprile 20176 sulla radioprotezione è modificata come segue:
Art. 9 lett. j
Oltre alle attività di cui all’articolo 28 LRaP o ai fini di una precisazione delle stesse, sono soggette all’obbligo di licenza le seguenti attività:
j. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di impianti nucleari.
Art. 11 cpv.2 lett. f
All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:
f. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.
Art. 117 cpv.5
L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce i requisiti tecnici per i depositi di decadimento e per le attività a essi connesse.
Art. 184 cpv.3 lett. d
L’IFSN vigila su:
d. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
7 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr |