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Legge federale che modifica il decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

AS 2019 2337 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 mar 2019

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2019-2337/it/legge-federale-che-modifica-il-decreto-federale-che-accorda-un-aiuto-finanziario-per-la-conservazione-e-la-tutela-dei-paesaggi-rurali-tradizionali

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (RS 451.51)

Foglio federale: Iniziativa parlamentare. Rinnovamento del Fondo svizzero per il paesaggio 2021–2031. Progetto preliminare e rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (BBl 2018 2476),

RU 2019 2337

Legge federale
che modifica il decreto federale che accorda
un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela
dei paesaggi rurali tradizionali

del 22 marzo 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20181; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20182,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2018 5945
  2. [2] FF 2018 5959

I

Il decreto federale del 3 maggio 19913 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali è modificato come segue:

Titolo Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

Art. 7 Rapporto con altri sussidi

L’aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

Art. 9 cpv.3

Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal fondo.

la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali. LF

Art. 10 cpv.4

Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all’articolo1.

Footnotes

  1. [4] FF 2019 2241

Art. 10a Gestione degli attivi

L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del fondo nell’ambito della sua tesoreria centrale.

Art. 11 cpv. 5

La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.

Footnotes

  1. [3] RS 451.51

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° agosto 2021.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019 Consiglio nazionale, 22 marzo 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’11 luglio 20194.

Conformemente alla sua cifra II capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2021.

3 luglio 2019 Cancelleria federale