RU 2019 2959
Ordinanza
sulla riduzione delle emissioni di CO2
(Ordinanza sul CO2)
Modifica del 16 settembre 2019
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2,
ordina:
I
Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.
16 settembre 2019 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
Allegato 4a
(art. 28 cpv. 1) Calcolo dell’obiettivo individuale
Art. N. 2
Peso a vuoto medio 2.1 Automobili Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:
2015: 1532 kg;
2016: 1563 kg;
2017: 1588 kg;
2018: 1601 kg.
2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:
a. 2018: 2056 kg.
Allegato 5
(art. 29 cpv. 1) Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv.1 legge sul CO2)
Art. N. 3 lett. b
Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:
b. per l’anno di riferimento 2020: 109.00 franchi.