RU 2019 333
Ordinanza del DFI
sui cosmetici
(OCos)
Modifica del 3 gennaio 2019
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui cosmetici è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1
In deroga all’articolo 54 capoverso 1 ODerr, per la voce n. 358 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/20092 si applica quanto segue: «Furocumarine, tra cui Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene, salvo tenori normali negli oli essenziali naturali impiegati. Nei cosmetici, esclusi profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia, nel prodotto finale le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a1 mg/kg e gli oli essenziali naturali devono essere dosati di conseguenza se in caso di uso normale e ragionevolmente prevedibile il cosmetico:
non è da risciacquare; e
può essere esposto direttamente al sole. »
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
3 gennaio 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1410, GU L 202 del 3.8.2017, pag.1.