Fonte

RU 2019 3813

Codice civile svizzero

Modifica del 28 settembre 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 20171,
decreta:

I

Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 99 cpv.2

Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio.

Art. 100

III. Termine Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter

Il presidente: Dominique de Buman

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz