RU 2019 3873
Ordinanza
sul computo globale dell’imposta
Modifica del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 agosto 19671 sul computo globale dell’imposta è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere Ingresso visti gli articoli1 e 2 capoverso1 lettere e, f e g della legge federale del 22 giugno 19512 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «computo globale d’imposta» è sostituito con «computo di imposte alla fonte estere».
Concerne soltanto il testo tedesco
Negli articoli 16 e 17 capoverso1 «ufficio competente» è sostituito con «autorità fiscale».
Nell’articolo 24 capoverso1 «Dipartimento federale delle finanze» è sostituito con «DFF».
Art. 1 cpv.2, primo periodo
Si considerano redditi, nel senso della presente ordinanza, i dividendi, gli interessi, i diritti di licenza, i redditi provenienti da prestazioni di servizi e le rendite che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conclusa. …
Titolo prima dell’art.2
2. Sgravio in Svizzera
a. Persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera
Titolo prima dell’art. 2a
b. Stabilimenti d’impresa in Svizzera di imprese estere
Art. 2a
Uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera può chiedere, per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati di imposte alla fonte non recuperabili, il computo di tali imposte se esistono convenzioni per evitare le doppie imposizioni fra:
la Svizzera e lo Stato di residenza dell’impresa; e
ciascuno di questi due Stati e lo Stato terzo da cui provengono i redditi.
Se entrambe le convenzioni per evitare le doppie imposizioni con lo Stato terzo prevedono aliquote d’imposta differenti per quanto riguarda le imposte alla fonte non recuperabili, dei due importi può essere fatto valere soltanto quello più basso.
Art. 3
Il computo di imposte alla fonte estere può essere chiesto soltanto per i redditi che sono assoggettati alle imposte sul reddito o sull’utile della Confederazione oppure dei Cantoni e dei Comuni.
I redditi per i quali è chiesto il computo di imposte alla fonte estere devono essere dichiarati al lordo della deduzione d’imposta operata nello Stato contraente; tuttavia, se i detti redditi fanno parte del reddito di un’impresa cui è fatto obbligo di tenere i libri di commercio, come redditi si allibreranno i redditi netti, l'ammontare d'imposta rimborsato dallo Stato contraente e l'ammontare delle imposte alla fonte estere computabili.
Art. 4
Le persone fisiche possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere soltanto per le imposte per le quali non sono tassate secondo il dispendio conformemente all’articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta (LIFD) o a disposizioni cantonali emanate in virtù dell’articolo6 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
Le persone fisiche che sono tassate secondo il dispendio ma che, conformemente all’articolo 14 capoverso 5 LIFD o a disposizioni cantonali emanate in virtù dell’articolo6 capoverso 7 LAID, pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da uno Stato contraente in base all’aliquota applicabile al reddito complessivo, possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere per i redditi provenienti da questo Stato contraente. La deduzione delle quote a carico della Confederazione da una parte e dei Cantoni e dei Comuni dall’altra conformemente all’articolo 20 non deve far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito e sulla sostanza siano portate a un ammontare dell’imposta inferiore a quello dell’imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altri elementi del reddito e della sostanza più elevati, per i quali non è concesso alcun computo di imposte alla fonte estere.
Titolo prima dell’art.5
b. Dividendi provenienti da partecipazioni
Art. 5
Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza non si considerano redditi tassati i dividendi per i quali è concessa una riduzione speciale nell’ambito delle imposte federali, cantonali, comunali ed ecclesiastiche sull’utile (art. 69 LIFD5 e disposizioni cantonali emanate in virtù dell’art. 28 cpv. 1 LAID6.
Art. 6
Se le condizioni contenute nella convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile non sono soddisfatte o se una persona impiega la convenzione per evitare le doppie imposizioni in modo abusivo, non può chiedere alcun computo di imposte alla fonte estere.
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni per determinati casi.
Art. 7
Il computo di imposte alla fonte estere è concesso soltanto se le imposte alla fonte non recuperabili degli Stati contraenti riscosse sui redditi provenienti da questi Stati superano complessivamente l’equivalente di 100 franchi.
Titolo prima dell’art.8
II. Ammontare delle imposte alla fonte computabili
1. Principio
Art. 8
Il computo di imposte alla fonte estere ha luogo con un’operazione unica per le imposte federali, cantonali, comunali ed ecclesiastiche ed è versato in un solo ammontare.
L’ammontare delle imposte alla fonte estere computabili corrisponde alla somma delle imposte alla fonte non recuperabili riscosse negli Stati contraenti, conformemente alle convenzioni applicabili, sui redditi maturati nel corso di un anno (anno di scadenza); tuttavia, esso non può eccedere la somma delle imposte svizzere attinenti a questi redditi (ammontare massimo).
Esso è determinato separatamente sulla base dei seguenti redditi:
i dividendi;
gli interessi;
i diritti di licenza che sono tassati secondo l’articolo 8a o 24b LAID7;
i diritti di licenza che non sono tassati secondo l’articolo 8a o 24b LAID;
i redditi provenienti da prestazioni di servizi;
le rendite.
Esso non frutta interessi.
Art. 9
Per i redditi nella sostanza privata l’ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d’imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l’anno della scadenza. L’ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall’altra è calcolato separatamente. Non devono essere presi in considerazione i supplementi per le imposte ecclesiastiche.
Per i redditi nella sostanza commerciale l’ammontare massimo è calcolato secondo l’articolo10; le imposte ecclesiastiche non sono tuttavia prese in considerazione.
Per il calcolo dell’ammontare massimo i Cantoni possono prevedere proprie tariffe. A tal fine devono osservare l’articolo11 capoverso 1 LAID8. Le tariffe devono essere sottoposte per approvazione al DFF.
Se l’ammontare massimo è calcolato in base a una tariffa cantonale e il richiedente comprova che il calcolo secondo il capoverso1 avrebbe condotto a un importo computabile più elevato, deve essergli rimborsata la differenza. La differenza deve essere comprovata e fatta valere per scritto presso l’autorità competente entro
giorni a decorrere dalla notifica della decisione sul computo di imposte alla fonte estere o, se la tassazione definitiva è effettuata più tardi, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della tassazione definitiva.
L’ammontare massimo non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito dell’anno della scadenza.
Titolo prima dell’art10
b. Calcolo per le persone giuridiche
Art. 10
L’ammontare massimo corrisponde alla somma delle imposte federali, cantonali, comunali ed ecclesiastiche, calcolate sull’utile dell’anno della scadenza. L’ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali, comunali ed ecclesiastiche dall’altra è calcolato separatamente.
L’importo parziale dell’imposta sull’utile cui sono assoggettati i redditi provenienti dagli Stati contraenti è determinato ripartendo l’imposta conformemente al rapporto fra i redditi provenienti dagli Stati contraenti, dedotti gli interessi passivi e le spese secondo l’articolo11, e l’utile netto complessivo che sottostà a questa imposta, relativo all’anno della scadenza. L’importo parziale non può essere maggiore dell’imposta effettivamente dovuta.
Se secondo l’articolo 30 capoverso 2 LAID9 l’imposta sull’utile è computata nell’imposta sul capitale, il computo di imposte alla fonte estere non può condurre a un importo dell’imposta cantonale, comunale ed ecclesiastica inferiore all’importo dell’imposta sul capitale prima del computo dell’imposta sull’utile.
Titolo prima dell’art.11
c. Considerazione degli interessi passivi, delle altre spese e delle deduzioni con incidenza fiscale
Art. 11
Per calcolare l’ammontare massimo, dai redditi sono dedotti gli interessi passivi, le altre spese e le deduzioni con incidenza fiscale.
Per la riduzione si applicano le seguenti regole di ripartizione:
gli interessi passivi sono ripartiti proporzionalmente agli attivi;
le altre spese connesse direttamente ai redditi sono ripartite fra i relativi redditi e le altre spese connesse indirettamente ai redditi proporzionalmente a tali redditi;
c. le deduzioni con incidenza fiscale connesse direttamente ai redditi sono ripartite fra i relativi redditi e le deduzioni con incidenza fiscale connesse indirettamente ai redditi proporzionalmente a tali redditi.
Fanno parte delle altre spese anche le spese di gestione, le spese generali di amministrazione nonché le imposte relative ai redditi dedotte dal reddito netto secondo il diritto applicabile.
Per i dividendi e gli interessi ricevuti da società di capitali, cooperative e stabilimenti d’impresa secondo l’articolo 2a nonché da persone fisiche nella sostanza commerciale, la riduzione per le altre spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi e degli interessi allibrati.
Per i diritti di licenza che non sono tassati secondo gli articoli 8a e 24b LAID10 e per i redditi provenienti da prestazioni di servizi, la riduzione per gli interessi passivi e le altre spese è stabilita alla metà dell’ammontare lordo di tali redditi.
È fatta salva la possibilità di comprovare che le spese effettive secondo i capoversi4 o 5 sono notevolmente superiori o inferiori.
Titolo prima dell’art.12 e art. 12
Abrogati
Art. 13 cpv.2 e 2bis
L’istanza deve essere presentata secondo le prescrizioni dell’autorità fiscale del Cantone in cui l’istante risiedeva alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.
I redditi che sono tassati a un’aliquota ridotta nell’ambito dell’imposta sull’utile o sul reddito devono essere specialmente designati nell’istanza.
Art. 15
L’esecuzione del computo di imposte alla fonte estere spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità competenti per ricevere le istanze di computo di imposte alla fonte estere e per decidere in merito.
Titolo prima dell’art. 16
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 17 cpv.3
L’importo delle imposte alla fonte estere computabili stabilito dall’autorità fiscale è sottoposto alla riserva di un riesame della pretesa da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 20 cpv. 3).
Titolo prima dell’art. 19
d. Pagamento o compensazione dell’importo delle imposte alla fonte estere computabili
Art. 19 cpv.1
L’importo delle imposte alla fonte estere computabili stabilito dall’autorità fiscale è versato in contanti o compensato con le imposte federali, cantonali, comunali o ecclesiastiche.
Titolo prima dell’art. 20
3. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni
Art. 20
L’importo delle imposte alla fonte estere computabili è ripartito fra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra come segue:
per le persone fisiche, in base alle aliquote d’imposta di cui all’articolo 9 capoverso1;
per le persone giuridiche, proporzionalmente all’importo delle imposte sull’utile di cui all’articolo10 capoverso1.
I Cantoni addebitano alla Confederazione la quota federale. Da tale quota è dedotta la rimanente quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD11. Spetta ai Cantoni ripartire fra i Cantoni e i Comuni la parte degli importi del computo che non è a carico della Confederazione.
Gli articoli 57 e 58 della legge federale del 13 ottobre 196512 sull’imposta preventiva si applicano al regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni, come anche all’obbligo di restituire i pagamenti o le compensazioni concessi a torto (art. 19); l’articolo 58 capoversi1, 2 e 5 si applica tanto agli importi del computo concessi a carico della Confederazione quanto a quelli a carico di un Cantone.
Titolo prima dell’art. 21 e art. 21
Abrogati
Art. 23 cpv.2 lett. b
Concerne soltanto il testo tedesco
II
Disposizione transitoria della modifica del 13 novembre 2019 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2019.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |