RU 2019 4213
Ordinanza
sul Fondo di disattivazione e
sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
(Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento,
OFDS)
Modifica del 6 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bis e 4
Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.
Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.
Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi
I contributi devono essere versati nel corso della durata d’esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l’obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.
Per messa fuori servizio definitiva si intende:
nel caso di una centrale nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio produttivo;
nel caso di un altro impianto nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio.
I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di
anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo.
La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.
Art. 8a Calcolo e determinazione dei contributi
I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento.
L’importo dei contributi è determinato in base:
al patrimonio dei Fondi;
ai costi di disattivazione e di smaltimento stabiliti;
ai costi amministrativi dei Fondi;
al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.
Per il calcolo deve essere utilizzato un modello attuariale; il calcolo è eseguito per ogni singolo impianto.
Il reddito del capitale e il tasso di rincaro sono fissati nell’allegato1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Art. 9 cpv.2 lett. a
La Commissione effettua una tassazione intermedia se:
a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all’ultimo studio sui costi;
Art. 9a cpv.2 e 3
Abrogato
Se sulla base di una tassazione o di una tassazione intermedia devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a cinque anni.
Art. 9c cpv.1
Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d’esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d’esercizio di 50 anni.
Art. 13a Rimborso
Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l’articolo 78 capoverso 2 LENu.
Art. 14 Quadro finanziario
La Commissione stabilisce un quadro finanziario per il versamento delle risorse dei Fondi per il periodo di tassazione quinquennale successivo, conformemente all’articolo 9 capoverso1. A tale scopo si basa:
sui costi di disattivazione e di smaltimento prevedibili fissati dal DATEC;
sullo studio sui costi.
In casi eccezionali la Commissione può adeguare il quadro finanziario precedentemente stabilito.
Art. 14a Domanda di versamento delle risorse dei Fondi
I proprietari chiedono alla Commissione il versamento delle risorse dei Fondi a partire dal momento in cui devono sostenere costi di disattivazione e di smaltimento, presentando annualmente un piano dei costi.
La Commissione approva il piano dei costi e versa ratealmente ai proprietari l’80 per cento dei versamenti autorizzati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 14b Procedura per il versamento delle risorse dei Fondi
I proprietari allestiscono, all’attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti.
La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati.
Le risorse dei Fondi sono versate solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi.
Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o se compensarlo nell’ambito dei contratti di assicurazione e delle garanzie.
La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura per il versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.
Art. 15 cpv. 1bis
I due Fondi possono essere gestiti congiuntamente.
Art. 21 Commissione
La Commissione si compone di undici membri al massimo.
I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione.
I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno collaborato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.
Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA2. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche professionali.
La Commissione può far capo a specialisti.
Art. 22 cpv. 1bis
I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.
Art. 27 Servizio di revisione
Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima.
Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale.
Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi.
Art. 29a cpv.2 lett. d
Il DATEC ha le seguenti competenze:
d. su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri.
II
L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
L’allegato2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
Reddito del capitale e tasso di rincaro Per il calcolo dei contributi secondo l’articolo 8a capoversi1 e 2 si suppone: 1. un reddito del capitale del2,1 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione); 2. un tasso di rincaro dello 0,5 per cento.
Allegato 2
Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi
Art. N. 3 e 4.2
Nella presente ordinanza:
Abrogato
Il termine valore teorico indica: 4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell’anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all’allegato1.