RU 2019 4307
Ordinanza
concernente l’istruzione premilitare
(OISP)
Modifica del 20 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente l’istruzione premilitare è modificata come segue:
Art. 2 Settori specialistici
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premilitare.
Art. 3 Corsi d’istruzione
Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute.
Per i singoli corsi d’istruzione possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.
Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori
Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare.
Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi.
Art. 5 cpv.1
Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.
Art. 6 Assicurazione militare
Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
20 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |