RU 2019 433
Legge federale
sull’imposta preventiva
(LIP)
Modifica del 28 settembre 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20181,
decreta:
I
La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Nell’articolo5 capoverso 1bis «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)».
In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».
Nell’articolo5 capoverso1 lettera f «legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta» è sostituito con «LIFD».
Art. 5 cpv.1 lett. e
Abrogata
Art. 11 cpv.1
L’obbligazione fiscale è soddisfatta con:
il pagamento dell’imposta (art. 12–18); o
la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).
Art. 16 cpv. 2bis lett. abis
Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
abis. l’articolo 20a e le sue disposizioni d’esecuzione; o
Art. 20 cpv.3
Nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere a e b, la procedura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l’esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente.
Art. 20a
3. Vincite in 1 Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate natura ai giochi in denaro nonché dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–i LIFD nonter 3 alle lotterie e ai giochi di destrezché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza destiza destinati a nati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul promuovere le reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD, l’organizzatore è tenuto a vendite soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.
La notifica deve essere fatta all’AFC per iscritto nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore.
L’AFC inoltra la notifica all’autorità fiscale del Cantone di domicilio del vincitore.
La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita.
Art. 23
b. Perdita 1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle del diritto autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito. 2 Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:
sono indicati in una dichiarazione successiva; o
sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri accertamenti.
Art. 38 cpv.3
La notifica nell’ambito della procedura di cui all’articolo 20a capoverso1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore.
Art. 40 cpv.5
Le costatazioni fatte in occasione d’un controllo secondo il capoverso1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 19344 sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione dell’imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.
Art. 64 cpv.1 e 2
È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:
non adempie una condizione dalla quale dipende un’autorizzazione speciale;
contravviene a una prescrizione della presente legge o di un’ordinanza d’esecuzione o alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d’esecuzione per gli atti di cui all’articolo 20 capoverso3;
non rispetta il termine di cui all’articolo 20a capoverso2. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 70d
VI. Disposizione 1 L’articolo 23 capoverso2 si applica alle pretese sorte a partire dal transitoria della modifica del 28 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non settembre 2018 è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato.
II
La legge federale del 27 giugno 19735 sulle tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1 lett. f
Abrogata
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Qualora il 31 gennaio 2019 risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
gli articoli 11 capoverso1, 16 capoverso 2bis lettera abis, 20a, 38 capoverso 3 e 64 capoverso1 lettera d entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019 se la legge federale del 29 settembre 20176 sui giochi in denaro entra in vigore a tale data;
le altre disposizioni entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019.
In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 28 settembre 2018 Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2019.7
Conformemente alla sua cifra III capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
5 febbraio 2019 Cancelleria federale