Fonte

RU 2019 4771

Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)

Modifica del 6 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

La modifica del 1° febbraio 20171 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Cifra III cpv. 3

La durata di validità dell’articolo 28 capoversi 3 bis, 4 e 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

6 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr