RU 2019 5065
Legge federale
sugli istituti finanziari
(Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)
del 15 giugno 2018 (RU 2018 5247; RS 954.1)
Introduzione di una disposizione di coordinamento
Art. 74a Coordinamento con la modifica della legge sul riciclaggio di denaro nel quadro della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD, allegato n. 15) o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 29 settembre 20172 sui giochi in denaro (allegato n. 8), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l’articolo 17 LRD avrà il tenore seguente:
Art. 17
Se non esistono norme di autoregolamentazione riconosciute, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati:
dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso 2 lettere a–dter;
dalla Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera e;