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Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

AS 2020 1121 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 5 nov 2019

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-1121/it/accordo-del-26-ottobre-2004-tra-la-confederazione-svizzera-l-unione-europea-e-la-comunita-europea-riguardante-l-associazione-della-svizzera-all-attuazione-all-applicazione-e-allo-sviluppo-dell-acquis-di-schengen

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31)

RU 2020 1121

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Accordo del 26 ottobre 2004

tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

RS 0.362.31; RU 2008 481

Testo originale

Applicabilità alla Svizzera delle disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea rilevanti per Schengen Conformemente all’allegato B dell’Accordo del 26 ottobre tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera applica le disposizioni rilevanti per Schengen della Convenzione relativa all’estradizione dall’entrata in vigore di quest’ultima, il 5 novembre 20191. Di conseguenza, a partire da tale data gli articoli 1, 2, 6, 8, 9 e 13 della Convenzione relativa all’estradizione, considerati rilevanti per Schengen conformemente al decreto 2003/169/JI2, sono applicabili anche alla Svizzera.

2 Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della Convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea e della Convenzione del 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, versione secondo la GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25.

Acc. con l’Unione europea e la Comunità europea