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Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio;

AS 2020 1249 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 apr 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-1249/it/ordinanza-2-sui-provvedimenti-per-combattere-il-coronavirus-covid-19-ordinanza-2-covid-19-fase-di-transizione-1-lavoratori-particolarmente-a-rischio

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (RS 818.101.24)

RU 2020 1249

Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)
(Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio;

Modifica del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

  1. bar, nonché discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;

  2. Abrogato 3 I capoversi1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a:

  3. funerali nella cerchia familiare;

  4. centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai;

  5. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

  6. strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.

Art. 6a Piano di protezione

1I gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni secondo l’articolo 6 capoverso 3 devono garantire, mediante l’elaborazione e l’attuazione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

  1. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e

  2. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.

L’UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione.

Le associazioni di categoria o professionali elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali.

Per l’elaborazione dei loro piani di protezione i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

Art. 6b

Art. 6b cpv. 2, primo periodo

L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 12 capoverso 8. …

Art. 10b cpv.1, 3 e 4

Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per poter rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.

Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell’allegato 6 in base a criteri medici. L’elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.

L’UFSP aggiorna costantemente l’allegato 6.

Art. 10c Obblighi del datore di lavoro concernenti la protezione della salute dei lavoratori particolarmente a rischio

Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

  1. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; oppure

  2. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati.

I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un’autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Art. 12 cpv. 7 e 8

Abrogato

I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all’articolo 10f capoversi1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 10 maggio 2020.

Footnotes

  1. [1] RS 818.101.24

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 6 secondo la versione qui annessa.

III

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2020 alle ore 00.00.

Le modifiche degli articoli 10b e 10c entrano in vigore il 17 aprile 2020 alle ore 00.002.

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 6

Categorie di persone particolarmente a rischio 1. Ipertensione arteriosa – Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio – Ipertensione arteriosa resistente alla terapia 2. Malattie cardiovascolari 2.1 Criteri generali – Cardiopatie della classe funzionale NYHA ≥ II e NT-pro BNP > 125 pg/ml – Pazienti con fattori di rischio cardiovascolare ≥ 2 (di cui uno è il diabete o l’ipertensione arteriosa) – Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica – Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min) 2.2 Altri criteri 2.2.1 Cardiopatie coronariche – Sindrome coronarica acuta (SCA) del tipo STEMI e NSTEMI negli ultimi

mesi – Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un’eventuale precedente rivascolarizzazione) 2.2.2 Malattie delle valvole cardiache – Stenosi della valvola nativa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale – Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare – Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee 2.2.3 Insufficienza cardiaca – Cardiopatie della classe funzionale NYHA ≥ II o NT-pro BNP > 125pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF) – Cardiomiopatie di tutte le eziologie – Ipertensione arteriosa polmonare 2.2.4 Aritmie cardiache – Tutte le forme di aritmia cardiaca (bradicardia/tachicardia), in aggiunta a un criterio generale – Fibrillazione atriale – Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale – Precedente cardioablazione, in aggiunta a un criterio generale 2.2.5 Cardiopatie congenite dell’adulto – Tutte le forme di cardiopatia congenita 3. Malattie croniche delle vie respiratorie – Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II-IV – Enfisema polmonare – Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate – Malattie polmonari interstiziali – Cancro attivo ai polmoni – Ipertensione arteriosa polmonare – Malattia vascolare polmonare – Sarcoidosi attiva – Fibrosi cistica – Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.) – Pazienti sottoposti a respirazione artificiale – Apnea del sonno in concomitanza con altri fattori di rischio (p. es. adiposità) 4. Diabete – Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8 % 5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario – Neutropenia ≥1 settimana – Linfocitopenia <0.2x109/L – Immunodeficienze ereditarie – Assunzione di medicamenti che sopprimono la risposta immunitaria (p.

es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.) – Linfomi aggressivi (tutti i tipi) – Leucemia linfatica acuta – Leucemia mieloide acuta – Leucemia promielocitica acuta – Leucemia prolinfocitica a cellule T – Linfomi primari del sistema nervoso centrale – Trapianto di cellule staminali – Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL)) – Anemia aplastica con terapia immunosoppressiva – Leucemia linfatica cronica – Asplenia / Splenectomia – Mieloma multiplo – Anemia falciforme 6. Cancro – Malattie tumorali in corso di trattamento medico