Fonte

RU 2020 1461

Ordinanza sulla radiotelevisione
(ORTV)

Modifica del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 39 Determinazione della partecipazione al canone

(art. 40 LRTV)

La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:

  1. per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;

  2. per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l’adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;

  3. per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d’esercizio.

Il valore massimo vincolante per l’emittente è fissato nella concessione.

Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente.

Art. 44a cpv. 2

La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 4 milioni di franchi all’anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno.

Art. 57 Importo del canone

Importo del canone annuo:

franchi

  1. per un’economia domestica di tipo privato 335.–

  2. per una collettività 670.–

Art. 67b cpv. 2

Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:

Cifra d’affari in franchi Canone in franchi

  1. Livello1 da 500 000 a 749 999 160

  2. Livello 2 da 750 000 a 1 199 999 235

  3. Livello 3 da 1 200 000 a 1 699 999 325

  4. Livello 4 da 1 700 000 a 2 499 999 460

  5. Livello 5 da 2 500 000 a 3 599 999 645

  6. Livello 6 da 3 600 000 a 5 099 999 905

  7. Livello 7 da 5 100 000 a 7 299 999 1 270

  8. Livello 8 da 7 300 000 a 10 399 999 1 785

  9. Livello 9 da 10 400 000 a 14 999 999 2 505

  10. Livello 10 da 15 000 000 a 22 999 999 3 315

  11. Livello 11 da 23 000 000 a 32 999 999 4 935

  12. Livello 12 da 33 000 000 a 49 999 999 6 925

  13. Livello 13 da 50 000 000 a 89 999 999 9 725

  14. Livello 14 da 90 000 000 a 179 999 999 13 665

  15. Livello 15 da 180 000 000 a 399 999 999 19 170

  16. Livello 16 da 400 000 000 a 699 999 999 26 915

  17. Livello 17 da 700 000 000 a 999 999 999 37 790

  18. Livello 18 1 000 000 000 e oltre 49 925

Art. 67f Rimborso

Le imprese con una cifra d’affari inferiore a un milione di franchi possono su richiesta ottenere il rimborso del canone, sempre che nell’esercizio per il quale è riscosso il canone:

  1. abbiano realizzato un guadagno inferiore al decuplo dell’importo del canone; oppure

  2. abbiano registrato una perdita.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr