RU 2020 1461
Ordinanza sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 16 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 39 Determinazione della partecipazione al canone
(art. 40 LRTV)
La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:
per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l’adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d’esercizio.
Il valore massimo vincolante per l’emittente è fissato nella concessione.
Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente.
Art. 44a cpv. 2
La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 4 milioni di franchi all’anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno.
Art. 57 Importo del canone
Importo del canone annuo:
franchi
per un’economia domestica di tipo privato 335.–
per una collettività 670.–
Art. 67b cpv. 2
Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:
Cifra d’affari in franchi Canone in franchi
Livello1 da 500 000 a 749 999 160
Livello 2 da 750 000 a 1 199 999 235
Livello 3 da 1 200 000 a 1 699 999 325
Livello 4 da 1 700 000 a 2 499 999 460
Livello 5 da 2 500 000 a 3 599 999 645
Livello 6 da 3 600 000 a 5 099 999 905
Livello 7 da 5 100 000 a 7 299 999 1 270
Livello 8 da 7 300 000 a 10 399 999 1 785
Livello 9 da 10 400 000 a 14 999 999 2 505
Livello 10 da 15 000 000 a 22 999 999 3 315
Livello 11 da 23 000 000 a 32 999 999 4 935
Livello 12 da 33 000 000 a 49 999 999 6 925
Livello 13 da 50 000 000 a 89 999 999 9 725
Livello 14 da 90 000 000 a 179 999 999 13 665
Livello 15 da 180 000 000 a 399 999 999 19 170
Livello 16 da 400 000 000 a 699 999 999 26 915
Livello 17 da 700 000 000 a 999 999 999 37 790
Livello 18 1 000 000 000 e oltre 49 925
Art. 67f Rimborso
Le imprese con una cifra d’affari inferiore a un milione di franchi possono su richiesta ottenere il rimborso del canone, sempre che nell’esercizio per il quale è riscosso il canone:
abbiano realizzato un guadagno inferiore al decuplo dell’importo del canone; oppure
abbiano registrato una perdita.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |