Fonte

RU 2020 1493

Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA)

Modifica del 6 maggio 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 20201,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 102a

IIa. Aiuti 1 Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l’esercizio continuo e finanziari della Confederazione ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, a seguito della la Confederazione può: pandemia di COVID-19

  1. partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercitanti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fideiussioni o garanzie a tali società;

  2. concedere mutui, fideiussioni o garanzie alle imprese che forniscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili;

  3. concedere mutui, fideiussioni o garanzie agli aeroporti nazionali. 2 Il Consiglio federale, assicurandosi che siano fornite garanzie adeguate, disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l’erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.

La concessione di aiuti finanziari a imprese estere o sotto controllo estero è subordinata alla condizione che siano garantiti pari diritti di partecipazione o misure di protezione equivalenti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 103 cpv.1 lett. a

La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni, le partecipazioni e gli aiuti finanziari previsti negli articoli 101, 102 e 102a della presente legge;

II

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv.1 della Costituzione federale [Cost.]4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. b Cost.).

Entra in vigore il 7 maggio 2020 5 con effetto sino al 31 dicembre 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Consiglio degli Stati, 6 maggio 2020

Consiglio nazionale, 6 maggio 2020

Il presidente: Hans Stöckli

La presidente: Isabelle Moret

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Pubblicazione urgente del 6 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).