RU 2020 1493
Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA)
Modifica del 6 maggio 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 20201,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 102a
IIa. Aiuti 1 Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l’esercizio continuo e finanziari della Confederazione ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, a seguito della la Confederazione può: pandemia di COVID-19
partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercitanti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fideiussioni o garanzie a tali società;
concedere mutui, fideiussioni o garanzie alle imprese che forniscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili;
concedere mutui, fideiussioni o garanzie agli aeroporti nazionali. 2 Il Consiglio federale, assicurandosi che siano fornite garanzie adeguate, disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l’erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.
La concessione di aiuti finanziari a imprese estere o sotto controllo estero è subordinata alla condizione che siano garantiti pari diritti di partecipazione o misure di protezione equivalenti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 103 cpv.1 lett. a
La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:
a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni, le partecipazioni e gli aiuti finanziari previsti negli articoli 101, 102 e 102a della presente legge;
II
La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv.1 della Costituzione federale [Cost.]4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. b Cost.).
Entra in vigore il 7 maggio 2020 5 con effetto sino al 31 dicembre 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
Consiglio degli Stati, 6 maggio 2020 | Consiglio nazionale, 6 maggio 2020 |
|---|---|
Il presidente: Hans Stöckli | La presidente: Isabelle Moret |
La segretaria: Martina Buol | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
Pubblicazione urgente del 6 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).