RU 2020 1653
Ordinanza del DATEC
sulla contabilità delle imprese concessionarie
(OCIC)
Modifica del 1° maggio 2020
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 20111 sulla contabilità delle imprese concessionarie è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1
La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto indennità, contributi o mutui ai sensi dell’articolo 28 capoverso1 o 31 capoverso 2 LTV o dell’articolo 51b della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr).
Art. 2 lett. b n. 1
Nella presente ordinanza si intende per:
b. settore: tutte le offerte dello stesso genere di un’impresa; un singolo settore riunisce in particolare: 1. le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l’impresa riceve indennità dalla Confederazione,
Art. 3 cpv.1, 2 e 4
Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una relazione sulla gestione secondo l’articolo 958 capoverso2 del Codice delle obbligazioni3.
Nell’allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura. Nel caso dei gestori dell’infrastruttura, l’allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell’infrastruttura.
Abrogato
Art. 4 cpv.3 e 4
Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata. Se il totale delle indennità ricevute da Confederazione e Cantoni per il traffico regionale viaggiatori e per il settore dell’infrastruttura è superiore a dieci milioni di franchi all’anno, devono fare eseguire una revisione ordinaria.
Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il totale annuo delle indennità secondo l’articolo 28 LTV e delle indennità e dei mutui previsti da convenzioni sulle prestazioni secondo l’articolo 51 Lferr4 è superiore a un milione di franchi. L’UFT disciplina i dettagli di questa verifica.
Art. 6 Verifica dell’impiego dei sussidi
Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui da Confederazione e Cantoni devono presentare all’UFT e ai rispettivi Cantoni, entro trenta giorni dall’assemblea generale, il conto annuale approvato da quest’ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell’impiego conforme dei sussidi:
la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi;
i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria;
gli indicatori per il calcolo degli indici o per la misurazione delle prestazioni;
se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall’allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente: 1. le indennità ricevute nell’anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell’articolo 28 LTV o dell’articolo 51b Lferr5, 2. gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l’impiego dei sussidi, 3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori, 4. la natura, la formazione, l’impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;
il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti;
f. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità.
Il verbale dell’assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica.
I committenti possono esigere ulteriori documenti nell’ambito della loro attività di verifica.
Art. 9 cpv.2
Non sono iscrivibili all’attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell’impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.
Art. 10 cpv.1
Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all’attivo ai costi d’acquisto. Gli impianti di produzione propria vanno iscritti all’attivo ai costi di produzione.
Art. 11 cpv.1 e 2bis
Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell’allegato. La durata di ammortamento inizia con l’avvio dell’esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale.
Gli impianti dell’infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.
Art. 14 cpv.2
All’interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni.
Art. 18 cpv.2 lett. a
Nel settore dell’infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:
a. indennità ai sensi dell’articolo 51b Lferr6;
Art. 19 cpv.2, primo periodo
Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell’impiego degli utili, ai sensi dell’articolo 36 capoversi2 e 4 LTV o dell’articolo 67 Lferr7, devono essere documentate almeno per ogni settore. ...
Art. 23 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° maggio 2020
Le seguenti disposizioni nella versione della modifica del 1° maggio 2020 si applicano per la prima volta all’anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente:
l’articolo4 capoversi3 e 4 sulla revisione;
l’articolo6 capoverso1 lettera a sulla dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.
1° maggio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
Allegato
(art. 8 cpv.2 e 11 cpv. 1) Margini per gli ammortamenti per impianti del traffico regionale Gli ammortamenti per gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) devono essere documentati separatamente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.
1 Impianti senza suddivisione prescritta in sottoimpianti
1.0 Edifici e terreni 1.0.1 Spese per terreni 0,0 0,0 – – 1.0.2 Indennizzi iscritti all’attivo in relazione a terreni1,5 2,0 67 50 1.0.3 (Altri) edifici e terreni (*) x 1.0.4 Edifici necessari all’esercizio x1,255,0 80 20 1.0.5 Edifici non necessari all’esercizio x1,255,0 80 20
1.1 Manufatti
1.1.1 Ponti (*) x1,253,0 80 33 1.1.2 Gallerie (*) x1,02,0 100 50 1.1.3 Altri manufatti (*) x1,253,0 80 33
1.2 Sede ferroviaria / via di corsa
1.2.1 Binari (*) x3,04,0 33 25 1.2.2 Scambi (*) x4,0 20,0 25 5 1.2.3 Altri impianti della sede ferrovia- x ria (*)1,254,0 80 25 1.2.4 Sostegni intermedi, fondazioni, funi, rulliere di sostegno e di ritenuta nonché sospensioni di funicolari e funivie2,0 20,0 50 5
1.3 Impianti per l’alimentazione con corrente di trazione e
argani 1.3.1 Linee di contatto (*) x3,04,0 33 25 1.3.2 Sottocentrali, raddrizzatori e trasformatori2,04,0 50 25 1.3.3 Altri impianti per l’alimentazione x con corrente di trazione (*)3,0 10,0 33 10 1.3.4 Argani e freni per le funicolari e le funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.2)3,0 8,0 33 13
1.4 Impianti di sicurezza
1.4.1 Apparati centrali e impianti per x il controllo della marcia dei
treni (*)4,05,0 25 20
1.4.2 Altri impianti di sicurezza (*) x
1.4.3 Dispositivi tecnici di comando delle funicolari e delle funivie (se
non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.4)4,0 20,0 25 5
1.5 Impianti a bassa tensione e di telecomunicazione
1.5.1 Consumatori a bassa tensione (*) x
1.5.2 Altri impianti a bassa tensione e x di telecomunicazione (*)4,0 20,0 25 5
1.6 Impianti destinati al pubblico
1.6.1 Marciapiedi e accessi x
1.6.2 Altri impianti destinati al x pubblico (*)1,5 5,0 67 20
1.6.3 Impianti di approdo per i battelli
(*)5,0 10,0 20 10
1.7 Veicoli e battelli
1.7.1 Veicoli su rotaie x dell’infrastruttura (*)
1.7.2 Altri veicoli dell’infrastruttura (*) x
1.7.3 Veicoli stradali da lavoro e di servizio 10,0 20,0 10 5
1.7.4 Rimorchi per il trasporto di persone e cose7,0 10,0 14 10
1.7.5 Battelli2,5 5,0 40 20
1.8 Impianti d’esercizio e varia
1.8.1 Altri impianti d’esercizio e x varia (*)3,0 25,0 33 4
1.8.2 Cisterne, impianti di lavaggio5,0 10,0 20 10 1.8.3 Installazioni meccaniche ed elettriche in edifici e all’aperto3,0 20,0 33 5 1.8.4 Dispositivi per la vendita, parchimetri, dispositivi per il controllo d’accesso e per il conteggio delle frequenze 10,0 20,0 10 5 1.8.5 Beni mobili, hardware e software, inventario dei locali di vendita nonché strutture mobili dei veicoli3,0 25,0 33 4
2 Impianti con suddivisione prescritta in sottoimpianti
Impianti Sottoimpianti Ammortamenti traffico regionale Margine tassi in Durata in anni per cento in % in %
2.1 Veicoli su rotaie e cabine di funivie (*)
2.1.1 Veicoli motore su rotaie elettrici2,5 5,0 40 20
2.1.2 Veicoli motore su rotaie e treni a carburante4,07,0 25 14
2.1.3 Vagoni di ferrovie e funicolari2,5 5,0 40 20
2.1.4 Cabine di funivie4,0 10,0 25 10 Sottoimpianti degli impianti2.1.1–2.1.4: Installazioni elettriche per la trazione e la sicurezza5,0 10,0 20 10 Impianti Sottoimpianti Ammortamenti traffico regionale Margine tassi in Durata in anni per cento in % in % Installazioni per la clientela5,0 10,0 20 10 Sistemi d’informazione alla clientela/ apparecchi di climatizzazione adeguati 8,0 20,0 13 5 Componenti (in particolare di carrelli e cerniere) 10,0 20,0 10 5 Motori per la trazione a carburante4,0 12,0 25 8
2.2 Bus (*)
2.2.1 Autobus, esclusi i minibus7,0 10,0 14 10
2.2.2 Minibus 12,0 15,0 8 7 2.2.3 Filobus5,0 10,0 20 10 Sottoimpianti degli impianti2.2.1–2.2.3: Installazioni per la clientela5,0 10,0 20 10 Sistemi d’informazione alla clientela 8,0 20,0 13 5