RU 2020 19
Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modificato come segue:
Statistica n. 155 155. Frutteti in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura Oggetto della rilevazione: Gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distanza tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d’irrigazione, scopo d’utilizzo, metodo di produzione Tipo e metodo di rilevazione: Aggiornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento Fonte dei dati: Cantoni e gestori di frutteti Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Da inizio gennaio a fine settembre Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni Disposizioni speciali: I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro.
Articolo 185 della legge federale del
29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |