Fonte

RU 2020 19

Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Modifica del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modificato come segue:

Statistica n. 155 155. Frutteti in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura Oggetto della rilevazione: Gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distanza tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d’irrigazione, scopo d’utilizzo, metodo di produzione Tipo e metodo di rilevazione: Aggiornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento Fonte dei dati: Cantoni e gestori di frutteti Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Da inizio gennaio a fine settembre Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni Disposizioni speciali: I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro.

Articolo 185 della legge federale del

29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr