RU 2020 2139
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli2 capoverso1 lettera b e 2, 9 capoversi1 bis,2 e 3, 30 capoverso1,
capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoversi1 e 5 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),
Art. 1 cpv. 10
I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.
Art. 1a Numeri dopo la designazione di segnali e demarcazioni
I numeri tra parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate dell’allegato 2 OSStr3.
Art. 3 cpv.3 e 3bis
I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.
Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle.
Art. 3a cpv.2 lett. a e 4
L’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso1 non è applicabile:
a. alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all’estero l’autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d’esonero giusta la direttiva 91/671/CEE4;
Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all’allegato 2 OETV5. L’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per:
fanciulli alti almeno 150 cm;
fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;
fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.
Art. 4 cpv.2 e 3
Abrogati
Art. 5 cpv.2 lett. c
Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:
c. autoveicoli leggeri con rimorchio, se il peso totale del rimorchio non supera 3,5 t.
Art. 7
Direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a3,5 tonnellate. GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014, GU L 59 del 28.02.2014, pag. 32.
Art. 8, rubrica e cpv.5
Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera
Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di interruzione del traffico su una corsia o nei pressi della fine di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l’immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.
Art. 13 cpv.1
I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un’intersezione e, per quanto possibile, nelle strade strette.
Art. 14 cpv. 4
I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli per quanto riguarda la precedenza.
Art. 27 cpv.6
Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.
Art. 35 cpv.2
I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm3 o con una potenza massima del motore di 4,00 kW non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.
Art. 36 cpv. 4, 5 e 7
Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso. In caso di traffico fortemente rallentato si applica l’articolo 8 capoverso5.
È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. I conducenti possono tuttavia, con la dovuta prudenza, avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli:
in caso di circolazione in colonna sulla corsia di sinistra o su quella centrale;
sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione;
se la corsia di sinistra è delimitata da una linea di sicurezza (6.01) o, in presenza di una linea doppia (6.04), da una linea di sicurezza applicata sulla sinistra, fino al termine della demarcazione corrispondente, in particolare sulle corsie d’accelerazione delle entrate;
sulle corsie di decelerazione delle uscite.
I veicoli che sulle autostrade e semiautostrade con almeno due corsie in una direzione circolano a passo d’uomo o sono fermi devono lasciare un corridoio libero per il passaggio dei veicoli della polizia, del servizio sanitario, del servizio antincendio, del servizio doganale e ausiliari tra la corsia di sinistra più esterna e quella situata alla sua destra.
Art. 41 cpv. 4
In mancanza di una ciclopista o di una corsia ciclabile, i fanciulli fino a 12 anni possono circolare in velocipede su strade pedonali e marciapiedi. Essi devono adeguare la velocità e il modo di circolare alle circostanze. In particolare, devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.
Art. 44
Art. 48 cpv.3
Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.
Art. 55 cpv.3
Art. 58 cpv.2, 2bis e 4
Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli e di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, dietro; i catarinfrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d’ingombro.
L’estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.
Abrogato
Art. 91a cpv.1 lett. l, nonché 2bis
Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
l. i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue.
Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione.
Art. 97a Sistemi d’informazione delle autorità di rilascio dei permessi
Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:
permessi per veicoli e trasporti speciali;
permessi di circolare la notte e la domenica.
Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:
nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
data del viaggio e percorso;
tipo di veicolo;
dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
dati relativi alla merce trasportata.
I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.
Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso2 mediante apposita interfaccia.
Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA.
Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
II
La cifra II capoverso2 della modifica del 18 dicembre 20156 è modificata come segue:
La modifica degli articoli 94 capoverso3 lettera e nonché 95 capoverso5 si applica fino al 31 marzo 2026; dopo tale data essa decade.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |