RU 2020 2195
Ordinanza 3
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 3 COVID-19)
del 19 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso3 della Costituzione federale1,
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere il coronavirus (COVID-19).
I provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in particolare per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione.
Art. 2 Competenza dei Cantoni
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.
Capitolo 2 Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria
Sezione 1 Principio
Art. 3
Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare un approvvigionamento sufficiente di cure e RS 818.101.24 di materiale medico importante per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:
provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio, nonché l’importazione e l’esportazione di merci;
provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di materiale medico importante.
Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l’epidemia di COVID-19. L’elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell’allegato1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l’elenco e lo aggiorna costantemente.
Sezione 2 Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri
Art. 4 Passaggio della frontiera e controlli
Le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera devono adempiere una delle seguenti condizioni:
hanno la cittadinanza svizzera;
dispongono di un documento di viaggio e: 1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d’affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure 2. di un permesso d’entrata con un visto rilasciato dalla Svizzera o dell’assicurazione di un permesso di dimora;
sono beneficiarie della libera circolazione;
effettuano un trasporto merci professionale e sono in possesso di una bolla di consegna merci;
sono soltanto in transito in Svizzera con l’intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese;
sono in una situazione di assoluta necessità;
sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.
Gli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) devono inoltre adempire le condizioni d’entrata di cui all’articolo5 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Le autorità competenti effettuano controlli in funzione dei rischi.
Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le istruzioni necessarie.
Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d’entrata.
Può inoltre essere rifiutata l’entrata di stranieri attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen negli aeroporti se non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al capoverso1. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi5 e 7 si applicano per analogia.
Art. 5 Ammissione all’esercizio di un’attività lucrativa per stranieri che non beneficiano della libera circolazione
Per gli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC5 o della Convenzione AELS6 l’ammissione per un soggiorno con attività lucrativa non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica se sono adempiute le condizioni d’ammissione della LStrI7 e:
sono adempiute le condizioni di cui all’articolo4 capoverso1 lettera f o g;
la domanda di ammissione è stata approvata prima del 19 marzo 2020, ma non è stato possibile rilasciare il permesso d’entrata, il visto o l’assicurazione del permesso in seguito alle misure previste dalla presente ordinanza;
la domanda del datore di lavoro è stata depositata prima del 19 marzo 2020; oppure
l’ammissione riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa che: 1. rientra nell’interesse pubblico predominante, in particolare nel settore dell’approvvigionamento economico del Paese, 2. risponde a un’urgente necessità economica, o 3. si svolge in un istituto di formazione o di formazione continua.
Art. 6 Ricongiungimento familiare
Non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica l’ammissione:
ai fini del ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 e 85 capoverso 7 LStrI8;
ai fini della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica;
di conviventi di cittadini svizzeri o di stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio.
Art. 7 Ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua
L’ammissione di stranieri che seguono una formazione o una formazione continua secondo l’articolo 27 LStrI9 non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che si tratti di una formazione o di una formazione continua di durata superiore a 90 giorni.
Art. 8 Provvedimenti sanitari di confine
Sentiti il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il DFI può imporre a persone che provengono da un Paese o una zona a rischio e vogliono entrare in Svizzera provvedimenti sanitari di confine secondo gli articoli 35 e 41 capoversi2 e
della legge del 28 settembre 201210 sulle epidemie (LEp).
I provvedimenti sono elencati nell’allegato2.
Art. 9 Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci
Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.
Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.
Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell’allegato3.
Art. 10 Rilascio di visti
Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di permessi d’entrata a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l’allegato1 è sospeso. Sono fatte salve le domande di persone che sono ammesse secondo gli articoli5 capoverso 1 lettere b–d oppure6 o che adempiono le condizioni di cui all’articolo4 capoverso 1 lettera f o g.
Sezione 3 Approvvigionamento di materiale medico importante
Art. 11 Definizione
Sono considerati materiale medico importante i medicamenti, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell’allegato4.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile dell’elenco e, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico di cui all’articolo 12 e il Laboratorio Spiez, lo aggiorna costantemente.
Definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, l’UFSP stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo:
il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico: per i principi attivi e i medicamenti, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione personale o altri dispositivi;
il Laboratorio Spiez: per i test della COVID-19 e i relativi reagenti.
Art. 12 Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico
Il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico è costituito da rappresentanti di almeno le seguenti unità amministrative:
UFSP;
settore Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese;
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
Centrale nazionale d’allarme (CENAL);
Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) in rappresentanza della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB);
Farmacia dell’esercito;
Servizio sanitario coordinato (SSC).
Il gruppo di lavoro è diretto dal delegato del Consiglio federale per il SSC.
Art. 13 Obbligo di notifica
I Cantoni sono tenuti a notificare su richiesta al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie.
I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.
IlSSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.
Art. 14 Acquisto di materiale medico importante
Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.
L’indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l’articolo13.
Per l’acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso1 è competente, su incarico dell’UFSP, la Farmacia dell’esercito.
Le autorità competenti possono incaricare terzi dell’acquisto di materiale medico importante.
Nell’acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell’esercito può assumere rischi calcolabili e derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 200511 sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.
La Farmacia dell’esercito gestisce, su incarico del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, il materiale medico importante acquistato.
Art. 15 Attribuzione di materiale medico importante
Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione al SSC.
L’attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.
Il SSC può, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.
Per l’attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d’intesa con l’UFSP. L’attribuzione riguarda, se necessario, tutti i test disponibili in Svizzera.
Art. 16 Fornitura e distribuzione di materiale medico importante
La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo l’articolo14. In casi eccezionali, la Confederazione può, d’intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle strutture e alle organizzazioni aventi diritto.
Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.
Se necessario, provvedono rapidamente all’ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.
Art. 17 Commercializzazione diretta da parte della Confederazione
La Confederazione può distribuire il materiale medico importante contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.
Art. 18 Spese
Le spese per l’acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l’acquisto è effettuato da quest’ultima.
I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l’acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all’articolo14 capoverso1.
La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.
I Cantoni assumono le spese per l’ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.
Art. 19 Confisca
Se l’approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito, il DFI può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicamenti secondo l’allegato4 numero1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d’acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari.
Conformemente al capoverso1, il DFI può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d’acquisto.
Art. 20 Fabbricazione
Se l’approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzare la produzione di questo materiale o ad aumentarla.
La Confederazione può erogare contributi per le produzioni secondo il capoverso1, se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell’annullamento di mandati privati.
Art. 21 Deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti
I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione. Nel quadro dell’esame delle domande di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicamenti, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.
Le modifiche all’omologazione di un medicamento omologato in Svizzera, contenente uno dei principi attivi elencati nell’allegato4 numero1, impiegato in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda. Sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per queste modifiche, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.
L’UFSP aggiorna costantemente l’elenco di cui all’allegato5 dopo consultazione di Swissmedic.
Sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell’omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.
Art. 22 Deroghe alle disposizioni sull’importazione di medicamenti
I farmacisti a cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicamenti non omologati contenenti i principi attivi elencati nell’allegato5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L’incarico di importare tali medicamenti può essere conferito a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.
L’importazione deve essere notificata a Swissmedic entro10 giorni dalla ricezione delle merci.
Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l’immissione in commercio di un medicamento per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicamento identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato nessun medicamento sostanzialmente equivalente.
Art. 23 Deroghe per i dispositivi medici
Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l’immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo10 dell’ordinanza del 17 ottobre 200112 relativa ai dispositivi medici (ODmed) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell’interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo a cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l’adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l’efficacia e la prestazione.
Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d’acquisto stabilito dall’UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.
L’autorizzazione è concessa a chi immette in commercio i dispositivi medici in Svizzera oppure all’istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L’autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.
Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso1 se:
sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
sono espressamente contrassegnate per un uso non medico.
Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso4 non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.
Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l’ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.
Art. 24 Deroghe per i dispositivi di protezione individuale
Per i dispositivi di protezione individuale di cui all’allegato4 numero3, fabbricati e immessi in commercio in Svizzera oppure importati e messi in commercio in Svizzera, è possibile derogare ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità secondo l’articolo3 capoverso2 dell’ordinanza del 25 ottobre 201713 sui DPI (ODPI) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell’interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti.
Sono ammesse deroghe secondo il capoverso1 se è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall’ODPI e se la fabbricazione avviene secondo:
una norma europea armonizzata con procedura di valutazione della conformità in corso;
una norma menzionata nelle direttive dell’OMS; o
c. un’altra norma non europea o un’altra soluzione tecnica.
Gli organi di controllo che, secondo l’articolo3 dell’ordinanza del DEFR del 18 giugno 201014 concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, sono responsabili dei DPI di cui all’allegato4 numero3 controllano e autorizzano soluzioni tecniche specifiche secondo il capoverso2.
Capitolo 3 Assistenza sanitaria
Art. 25 Ospedali e cliniche
I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.
Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:
mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.
Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.
Art. 26 Assunzione delle spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche
Se le spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche per il Sars-CoV-2 su persone sintomatiche, che soddisfano i criteri clinici secondo i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell’UFSP del 22 giugno 202015, non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 199416 sull’assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 198117 sull’assicurazione contro gli infortuni, le analisi valgono come visite mediche ordinate secondo l’articolo 31 capoverso1 e 36
In questi casi i costi sono assunti dal Cantone in cui la persona interessata è domiciliata, secondo l’articolo 71 lettera a LEp.
Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.
Capitolo 4 Assemblee di società
Art. 27
In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:
per scritto o in forma elettronica; o
mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore.
L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 29 capoverso3. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 202019 è abrogata.
Art. 29 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00 20.
Fatto salvo il capoverso3, si applica fino al 13 settembre 2020.
L’articolo 27 si applica fino al 31 agosto 2020.
19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 19 giugno 2020 ai sensi dell’art.7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato 1
(art.3 cpv.2, art. 10) Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio Tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen (traffico aereo)
Allegato 2
(art.8 cpv. 2) Provvedimenti sanitari di confine
Allegato 3
(art.9 cpv. 3) Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone
Allegato 4
(art.11 cpv.1, 19 cpv.1, 21 cpv.2, 24 cpv.1 e 3) Elenco dei medicamenti, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante) 1. Principi attivi nonché medicamenti contenenti i principi attivi elencati 1. Lopinavir/Ritonavir 2. Idrossiclorochina 3. Tocilizumab 4. Remdesivir 5. Propofol 6. Midazolam 7. Chetamina 8. Desmedetomidina 9. Etomidato 10. Sufentanil 11. Remifentanyl 12. Bromuro di rocuronio 13. Atracurio besilato 14. Sussametonio 15. Cisatracurio 16. Noradrenalina 17. Adrenalina 18. Insulina 19. Fentanyl 20. Eparina 21. Morfina 22. Lorazepam 23. Azitromicina 24. Amoxicillina-acido clavulanico 25. Piperacillina/Tazobactam 26. Meropenem 27. Imipenem/Cilastatina 28. Cefuroxima 29. Ceftriaxone 30. Amikacina 31. Posaconazolo 32. Vaccino contro la COVID-19 33. Vaccino antinfluenzale 34. Vaccini contro le polmoniti batteriche (Prevenar13 e Pneumovax 23) 35. Gas medicinali 2. Dispositivi medici 1. Respiratori 2. Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva 3. Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») 4. Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria 5. Guanti chirurgici / Guanti per visita medica 6. Ossigeno medicinale 7. Soluzioni per infusioni 3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi 1. Mascherine igieniche 2. Mascherine di protezione 3. Guanti monouso 4. Camici protettivi 5. Indumenti protettivi 6. Occhiali protettivi 7. Disinfettanti per le mani 8. Disinfettanti per le superfici 9. Articoli d’igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l’igiene del cavo orofaringeo)
Allegato 5
(art. 21 cpv.1 e 3, 22 cpv. 1) Elenco dei principi attivi per il trattamento della COVID-19 1. Idrossiclorochina 2. Lopinavir/Ritonavir 3. Remdesivir 4. Tocilizumab somm. intravenosa in mg