RU 2020 3669
Ordinanza
sull’assistenza internazionale in materia penale
(OAIMP)
Modifica del 19 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 febbraio 19821 sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:
Art. 1a Competenza per la garanzia di reciprocità
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |