Fonte

RU 2020 3669

Ordinanza
sull’assistenza internazionale in materia penale
(OAIMP)

Modifica del 19 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 febbraio 19821 sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 1a Competenza per la garanzia di reciprocità

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr