RU 2020 4085
Legge federale
sull’espropriazione
(LEspr)
Modifica del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 20181,
decreta:
I
La legge federale del 20 giugno 19302 sull’espropriazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli60 capoverso1, 74, 75, 76–78, 81–83,87, 89 capoverso2, 90–92, 102 e 108 della Costituzione federale3;
Sostituzione di espressioni
Negli articoli21 capoverso1 e 23 capoverso2 «pigione» è sostituito con «locazione».
Negli articoli23 capoverso2, 44 capoverso3, 91 capoverso2 e 99 capoverso 3 «inizio» è sostituito con «apertura».
Negli articoli90 capoverso1 e 122 capoverso1 «s’inizierà» e «iniziata» sono rispettivamente sostituiti con «si aprirà» e «aperta».
Negli articoli4 lettera e, nonché18, titolo marginale, «prestazioni reali» e «prestazione reale» sono rispettivamente sostituiti con «prestazioni in natura» e «prestazione in natura».
Art. 6 cpv.1, primo periodo
L’espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a dieci anni al massimo, sempreché la legge, la risoluzione del Consiglio federale o una convenzione non disponga altrimenti. ...
Art. 15
VIII. Atti 1 Salvo che la legislazione speciale non disponga altrimenti, i transiti, preparatori rilievi planimetrici, picchettamenti e misurazioni indispensabili alla preparazione di un progetto per il quale si possa pretendere l’espropriazione devono essere oggetto di una pubblicazione, o notificati per iscritto al proprietario, almeno dieci giorni prima d’essere iniziati.
Se sono indispensabili atti preparatori più incisivi, quali analisi del suolo e degli edifici, questi devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno trenta giorni prima d’essere iniziati. In caso di opposizione del proprietario, necessitano dell’autorizzazione dell’autorità competente secondo l’articolo38. Il termine di opposizione è di dieci giorni. Il proprietario dev’essere reso attento a questo termine.
Il danno derivante da atti preparatori dà diritto a un pieno risarcimento.
Art. 19 lett. abis
Nel fissare l’indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall’espropriato per effetto dell’estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L’indennità comprende quindi:
abis. per i terreni coltivi che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale (LDFR), il triplo del prezzo massimo stabilito conformemente all’articolo66 capoverso 1 LDFR;
Art. 19bis
IV. Valore È determinante il valore venale (art.19 lett. a) alla data in cui il titolo venale 1. Data di espropriazione diventa esecutivo. determinante
Titolo prima dell’art.27
Capo III. Procedura d’espropriazione
Art. 27
I. Principio La procedura d’espropriazione dev’essere svolta in combinazione con la procedura di approvazione dei piani concernente l’opera per la quale s’intende procedere a espropriazioni. Se la legge non prevede una procedura di approvazione dei piani, la procedura d’espropriazione dev’essere svolta come procedura indipendente.
Art. 28
II. Procedura 1 Se per un’opera che richiede un’approvazione dei piani sono necescombinata d’espropriazione sarie espropriazioni, la domanda di approvazione dei piani deve 1. Domanda esprimersi in merito alla necessità e all’estensione delle espropriadi approvazione dei piani zioni.
Alla domanda di approvazione dei piani devono essere allegati un piano d’espropriazione e una tabella dei diritti da espropriare indicante i fondi di cui si chiede l’espropriazione, i loro proprietari, le superfici nonché i diritti reali limitati e diritti personali annotati da espropriare risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.
Nel caso di costituzione di servitù, devono essere esposte le grandi linee del loro contenuto.
Nel caso di espropriazione a titolo temporaneo, dev’esserne indicata la durata.
Art. 29
Art. 30
2. Pubblicazione 1 Nel testo pubblicato della domanda di approvazione dei piani va indicato che le istanze di cui all’articolo33 capoversi1 e 2 devono essere presentate entro il termine di opposizione.
Vi si deve richiamare espressamente l’attenzione:
sull’articolo32, concernente l’informazione dei conduttori e degli affittuari;
sugli articoli 42–44, concernenti il bando di espropriazione.
Art. 31
3. Avviso 1 Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, personale l’espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi.
Per gli espropriandi che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.
L’avviso personale deve enunciare:
lo scopo e l’estensione dell’espropriazione;
sommariamente, il genere e l’ubicazione dell’opera da costruire;
i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione;
il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione;
la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all’articolo33 capoverso1;
l’ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all’articolo32;
il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.
Art. 32
4. 1 Se l’espropriazione lede contratti di locazione o d’affitto non annota- Comunicazione ai conduttori ti nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro e affittuari conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l’avviso personale e informare l’espropriante di tali contratti.
Se i locatori ricevono l’avviso personale soltanto dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, ai conduttori e agli affittuari si applicano gli stessi termini previsti per i locatori.
Art. 33
5. Opposizione 1 Le seguenti istanze devono essere fatte valere entro il termine di opposizione di trenta giorni:
le opposizioni all’espropriazione;
le domande fondate sugli articoli 7–10;
le richieste di prestazioni in natura (art. 18);
le richieste d’ampliamento dell’espropriazione (art. 12);
le domande d’indennità di espropriazione. 2 Hanno l’obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art.23 e 24 cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l’espropriazione non devono essere notificati; i diritti d’usufrutto lo devono essere soltanto in quanto si affermi che dalla privazione dell’oggetto dell’usufrutto derivi un danno (art. 24). 3 Le indennità di espropriazione pretese secondo i capoversi1 lettera e e 2 devono essere strutturate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo19 e, nella misura del possibile, quantificate. Le domande d’indennità possono ancora essere precisate nella successiva procedura di conciliazione.
Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche se non sono stati notificati.
Art. 34
6. Approvazione 1 Con l’approvazione dei piani, l’autorità competente decide anche dei piani sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso1 lettere a–c.
Qualora le istanze di cui all’articolo33 capoverso1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che l’approvazione dei piani è divenuta definitiva l’autorità competente per la stessa trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d’espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.
Art. 35
7. Procedura 1 Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani semplificata di approvazione senza pubblicazione e s’intende autorizzare espropriazioni, si applicadei piani no per analogia gli articoli28 e 31–34.
L’espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all’articolo31 all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi.
Art. 36
III. Procedura 1 Se sono espropriati diritti di cui all’articolo5 senza dover prendere indipendente d’espropriazione una decisione nell’ambito di una procedura combinata secondo gli 1. Condizioni articoli 28–35, dev’essere svolta una procedura indipendente d’espropriazione.
Se per l’opera è già stata svolta una procedura d’espropriazione, è ammessa una procedura indipendente d’espropriazione soltanto:
quando l’espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto contrariamente a quanto prevedono il piano d’espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l’avviso personale o in una misura che va oltre quanto previsto dagli stessi; oppure
quando per l’espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell’avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale misura.
Art. 37
2. Diritti già 1 In quanto il diritto da espropriare sia di fatto già esercitato, l’esproesercitati priante, dopo esserne venuto a conoscenza, deve chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione.
In tali casi, anche l’espropriato può chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione.
Le istanze e pretese in materia di espropriazione si prescrivono in cinque anni da quando l’espropriato è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto in questione.
Art. 38
3. Competenza 1 La procedura indipendente d’espropriazione compete al Dipartimento competente in materia.
L’autorità competente per l’approvazione dei piani decide in luogo del Dipartimento se l’espropriazione è connessa con un’opera per la cui realizzazione la legislazione speciale prevede un’approvazione dei piani.
Rimangono salve le norme di competenza speciali previste in altre leggi federali.
Art. 39
4. Apertura 1 L’autorità competente esamina la domanda di apertura di una procedella procedura dura indipendente d’espropriazione e chiede all’espropriante i documenti necessari.
In particolare, l’autorità competente può chiedere i documenti di cui all’articolo28 e gli avvisi personali di cui all’articolo31.
Art. 40
5. Procedura 1 L’autorità competente decide se è necessaria una pubblicazione con deposito pubblico della domanda di espropriazione; gli articoli 30–33 si applicano per analogia.
Se non è necessaria una pubblicazione, l’autorità competente sottopone direttamente la domanda di espropriazione a chi vi è contrario e a eventuali altri interessati; gli articoli 31–33 e 35 capoverso2 si applicano per analogia.
L’autorità competente può inoltre ordinare il picchettamento e l’indicazione dei profili dell’opera prevista.
Art. 41
6. Decisione 1 L’autorità competente decide sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell’articolo33 capoverso1 lettere a–c.
Qualora le istanze di cui all’articolo33 capoverso1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che la decisione di cui al capoverso1 è divenuta definitiva l’autorità competente trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d’espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.
Art. 42
IV. Bando di Dalla notificazione dell’avviso personale o della domanda di esproespropriazione 1. Oggetto priazione all’espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell’espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l’espropriazione più gravosa.
Art. 43
2. Menzione nel Producendo un attestato dell’autorità competente per l’approvazione registro fondiario dei piani o dell’autorità competente in virtù dell’articolo38, l’espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.
Art. 45
I. Apertura della Il presidente della commissione di stima competente apre la procedura procedura di conciliazione su domanda scritta dell’espropriante, di un espropriato o di un cointeressato.
Art. 46
II. Citazione 1 Il presidente cita l’espropriante e gli espropriati, mediante comunica- 1. Delle parti zione personale, a comparire a un’udienza di conciliazione, che si principali svolge di regola sui luoghi interessati.
Se l’espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un’udienza.
Art. 47
2. Dei 1 Anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di cointeressati usufrutti sono citati a comparire mediante comunicazione personale. Se il loro nome non è noto, il presidente della commissione di stima fa compiere le ricerche necessarie o pubblicare la citazione.
Nella citazione all’udienza di conciliazione i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti sono avvertiti che in caso di loro mancata comparsa:
il proprietario ha diritto di concludere accordi sull’indennità vincolanti anche per loro; e
non saranno invitati alle fasi successive della procedura, a meno che ne facciano richiesta.
Art. 48
III. Scopo All’udienza sono discusse le pretese d’indennità e le questioni ad esse dell’udienza connesse; si procede inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cerca di mettere le parti d’accordo.
Art. 49, titolo marginale
IV. Processo verbale
Art. 50 –52
Art. 53, titolo marginale
V. Accordo nell’ambito della procedura
Art. 54, titolo marginale e cpv.1
VI. Accordo 1 Un accordo sull’indennità intervenuto dopo l’apertura della procedudiretto fra le parti ra d’espropriazione, ma al di fuori di una procedura davanti alla commissione di stima, vincola le parti soltanto quando sia stato concluso in forma scritta; esso dev’essere comunicato al presidente della commissione di stima.
Titolo prima dell’art. 54bis
Capo V. Prova a futura memoria
Art. 54bis
In quanto necessario, il presidente della commissione di stima ordina, d’ufficio o su domanda di una parte, le misure probatorie necessarie in vista di un’eventuale procedura. Può far capo a membri della commissione di stima.
Art. 55 e 56
Titolo prima dell’art.57
Capo VI. Organizzazione delle commissioni di stima
Art. 57
Art. 59
III. Commissioni 1 Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa di stima 1. si compone: Composizione, nomina a. del presidente e di due supplenti; e relazioni d’interesse b. di quindici altri membri al massimo.
Il Tribunale federale nomina i membri delle commissioni di stima. Nell’ambito della preparazione della nomina dei membri di cui al capoverso1 lettera b possono essere consultati i Cantoni.
I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. I membri che compiono68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
All’occorrenza, il Tribunale federale può far capo a membri della commissione di stima di un circondario affinché prestino temporaneamente il loro concorso in un altro circondario.
Il Tribunale federale può destituire un membro di una commissione di stima prima della scadenza del suo mandato se:
intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio. 6 I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e possedere le conoscenze tecniche, linguistiche e locali necessarie in materia di stima. 7 I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale federale le loro relazioni d’interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d’interesse. 8 I membri delle commissioni di stima adempiono coscienziosamente i loro doveri d’ufficio. Nella loro attività giurisdizionale sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione e dopo la cessazione dello stesso.
Art. 59bis
1bis. Statuto 1 I membri delle commissioni di stima esercitano la loro attività a giuridico dei membri titolo accessorio.
Se il carico durevole di lavoro di una commissione di stima lo esige, il Tribunale federale può nominare, su richiesta del Tribunale amministrativo federale, alcuni o tutti i membri della commissione a titolo principale.
I membri della commissione che esercitano la loro attività a titolo principale sottostanno alla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers). Il Tribunale federale può emanare per loro disposizioni d’esecuzione completive o divergenti secondo l’articolo37 capoverso
LPers.
Art. 59ter
1ter. Segreteria 1 Un segretario e, se necessario, altro personale ausiliario sono a disposizione delle commissioni di stima a titolo accessorio. Sono assunti dal presidente della commissione di stima.
Il personale della segreteria svolge i propri compiti con la massima diligenza. Nello svolgimento dei suoi compiti è vincolato alle istruzioni della sua commissione.
È tenuto al segreto d’ufficio durante la sua attività per le commissioni di stima e dopo la cessazione della stessa.
Se il carico durevole di lavoro di una o più commissioni di stima lo esige, il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione una segreteria permanente per ciascuna commissione o una segreteria permanente comune.
Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del presidente della commissione di stima i mezzi necessari per il finanziamento della segreteria permanente. Il presidente sottopone ogni anno al Tribunale amministrativo federale il progetto di preventivo.
Il personale della segreteria permanente sottostà alla LPers6, al disciplinamento delle indennità emanato dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 113 capoverso1 e al diritto d’esecuzione determinante per i rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale.
Art. 59quater
1quater. Statuto di 1 Se sono costituiti rapporti di lavoro nell’ambito delle disposizioni di datore di lavoro e previdenza cui agli articoli 59bis e 59ter, la loro costituzione, modifica e risoluzione competono:
al Tribunale federale, per i membri di una commissione di stima;
al Tribunale amministrativo federale, su richiesta del presidente della commissione di stima competente, per il personale di una segreteria permanente. 2 I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono aggregati amministrativamente al Tribunale amministrativo federale. 3 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinato l’obbligo di assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, i membri delle commissioni di stima e il personale delle loro segreterie devono essere assicurati presso PUBLICA. 4 Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Può far capo a terzi per l’esecuzione dei versamenti. 5 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
Art. 60 cpv.1, 1bis, 1ter e 4, primo periodo
La commissione di stima delibera in composizione trimembre; ne fanno parte:
il presidente o il suo supplente; e
due altri membri. 1bis Il presidente designa il suo supplente e gli altri membri.
Il segretario partecipa alle sedute con voto consultivo.
Se le parti si dichiarano d’accordo, il presidente o il supplente decide al termine della procedura di conciliazione, senza la partecipazione degli altri membri. ...
Art. 61
3. Responsabilità La responsabilità dei membri delle commissioni di stima, delle persone incaricate dalle commissioni e del personale delle segreterie è retta dalla legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.
Art. 62, titolo marginale e primo periodo
4. Ricusazione La ricusazione dei membri delle commissioni di stima è retta dalle stesse regole cui soggiacciono i membri del Tribunale amministrativo federale. ...
Art. 63
5. Compiti Il Tribunale amministrativo federale ha i compiti e le competenze sedel Tribunale amministrativo guenti: federale
esercita la vigilanza sulla gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei loro presidenti;
può chiedere rapporti occasionali o periodici alle commissioni e ai loro presidenti;
svolge i compiti di cui agli articoli 59ter e 59quater;
provvede al versamento delle indennità o retribuzioni ai membri delle commissioni di stima e al personale delle loro segreterie.
Titolo prima dell’art64
Capo VIa. Procedura di stima
Art. 64, titolo marginale, nonché cpv. lett. a, b bis e k1
I. Competenza 1 La commissione di stima decide segnatamente:
Per materia
sull’importo dell’indennità (art.16 e 17);
bbis. sulle pretese d’indennità per i danni derivanti da atti preparatori (art.15 cpv. 3);
Abrogata
Art. 66
II. Procedura 1 Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il 1. Convocazione presidente della commissione di stima apre d’ufficio la procedura di stima.
Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell’opera.
Art. 67 cpv.1, secondo periodo
... Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all’ispezione oculare anche in loro assenza.
Art. 76 cpv.1, secondo periodo,2, primo periodo,4, secondo periodo
e 5, secondo–quarto periodo
... Se il diritto da espropriare è di fatto già esercitato su un’opera esistente, l’anticipata presa di possesso è autorizzata per legge.
Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda al più presto al momento in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo, ma comunque previa audizione dell’espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale. ...
... Abrogato
... Su tali domande decide il presidente della commissione di stima, se del caso con la partecipazione dei membri della stessa. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l’articolo94. In tutti i casi l’indennità definitiva frutta interesse dal giorno della presa di possesso al saggio fissato dal Tribunale amministrativo federale, e l’espropriato dev’essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall’anticipata presa di possesso.
Art. 80 –82
Art. 88 cpv.1
L’indennità per l’espropriazione dev’essere pagata entro trenta giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse dalla scadenza di questo termine al saggio fissato dal Tribunale amministrativo federale. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall’espropriante non è ancora possibile, è pagato intanto il novanta per cento dell’indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato; rimangono salvi un pagamento suppletivo o una restituzione parziale.
Art. 91 cpv.1
Per effetto del pagamento dell’indennità, l’espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l’espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d’intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell’espropriante, i diritti reali limitati, diritti personali annotati nel registro fondiario e altri diritti obbligatori che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l’avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.
Art. 109
I. Pubblicazioni Le pubblicazioni sono effettuate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni e dei Comuni il cui territorio è interessato. Per il computo dei termini è determinante la pubblicazione nell’organo ufficiale del Cantone.
Art. 110
II. Diritto Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, la procedura è procedurale retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
Art. 114 cpv.3 e 4
Alla procedura di retrocessione (art. 102 e 103) e, ove non siano soddisfatte le condizioni menzionate nell’articolo36 capoverso2, alla procedura indipendente d’espropriazione sono applicabili i principi generali sulle spese della legge del 4 dicembre 194710 di procedura civile federale.
Ciascuna autorità stabilisce autonomamente le spese procedurali per la propria fase della procedura; rimangono salve le decisioni delle autorità di ricorso.
Art. 115 cpv.1
L’espropriante deve pagare all’espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a quest’ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata, tale pretesa sussiste per ciascuna parte alla procedura di approvazione dei piani minacciata di espropriazione.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020
Le procedure d’espropriazione aperte prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono concluse secondo il diritto anteriore; rimangono salve eventuali modifiche della disciplina delle tasse per il periodo dall’entrata in vigore della presente modifica.
Le opposizioni, domande e pretese tardive ai sensi degli ex articoli 39–41 concernenti una procedura conclusa sotto il diritto anteriore sono giudicate secondo tale diritto.
Il Tribunale federale procede al rinnovo integrale delle commissioni di stima entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Se il mandato di un membro di una commissione di stima scade dopo l’entrata in vigore della presente modifica e prima del rinnovo integrale della commissione, il Tribunale federale proroga il suo mandato fino al rinnovo integrale della commissione; se un membro cessa la propria attività per altri motivi, la sua sostituzione è differita fino al rinnovo integrale.
IV
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 ottobre 2020.11
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 26 giugno 199812 sull’asilo
Art. 95b cpv.2 e 3
La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.
Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193013 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 95e cpv.3
Art. 95f
Art. 95g cpv.1, primo periodo, e 2
Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA14 può fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione. ...
Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della LEspr15 può far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Titolo prima dell’art. 95k
Sezione 3 Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata
Art. 95k cpv.1 e 2
Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr16.
2. Legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa
Art. 2 cpv.3
In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193018 sull’espropriazione non vi deroghi.
3. Legge del 24 marzo 200019 sul personale federale
Art. 2 cpv.1 lett. j
La presente legge si applica al personale:
j. delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).
4. Legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 28, primo periodo
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici e le segreterie permanenti delle commissioni federali di stima. ...
5. Legge del 19 marzo 201021 sull’organizzazione delle autorità penali
Art. 37 cpv.2 lett. c
Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
c. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
6. Legge militare del 3 febbraio 199522
Art. 126a Diritto applicabile
196823 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. federale del 20 giugno 193024 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 126d cpv.3
Art. 126e
Art. 126f cpv.1, primo periodo, e 2
196825 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani,
Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr26 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Titolo prima dell’art. 129
Sezione 3 Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata
Art. 129 cpv.1 e 2
Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr27.
7. Legge federale del 21 giugno 199128 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 17 cpv.2
Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193029 sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.
8. Legge del 22 dicembre 191630 sulle forze idriche
Art. 62 cpv.2
La procedura di concessione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196831 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr32.
Art. 62c cpv.3
Art. 62d
Art. 62e cpv.1, primo periodo, e 2
del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l’Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. ...
Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr34 può far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr durante il termine di deposito dei piani.
Art. 62i, titolo marginale, nonché cpv. e 21
5. Procedura 1 Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se e di stima; necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le anticipata disposizioni della LEspr35.
9. Legge federale dell’8 marzo 196036 sulle strade nazionali
Art. 18 cpv.2, secondo periodo
... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 193037 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 25 cpv.3, secondo periodo
... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr38.
Art. 26a
b. Diritto 1 La procedura d’approvazione dei piani è retta dalla legge federale applicabile del 20 dicembre 196839 sulla procedura amministrativa, in quanto la presente legge non vi deroghi. 2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr40.
Art. 27b cpv.3
Art. 27c
Art. 27d cpv.1, primo periodo, e 2
del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. ...
Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr42 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Art. 39, titolo marginale, nonché cpv. e 32
8. 2 Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è ese- Espropriazione; procedura di guita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti conciliazione e di stima; alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo immissione in le disposizioni della LEspr43. possesso anticipata 3 Abrogato
Art. 51 cpv.2
Ildanno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr44.
Art. 52 cpv.2
Ildanno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr45.
10. Legge federale del 30 settembre 201646 sull’energia
Art. 69 cpv.2, secondo periodo
11. Legge federale del 21 marzo 200347 sull’energia nucleare
Art. 49 cpv.1 e 1bis
La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA48, per quanto la presente legge non vi deroghi.
Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193049 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 53 cpv.3
Art. 54
Art. 55 cpv.1, primo periodo, e 2
Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della PA50 può fare opposizione presso l’Ufficio federale. ...
Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della LEspr51 può far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Art. 58, rubrica, nonché cpv. e 21
Procedura di conciliazione e di stima, immissione anticipata
Dopo la conclusione della procedura di licenza è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr52.
Art. 59 cpv.3, secondo periodo, e 4
... Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, la procedura è retta dalla LEspr53.
Abrogato
Art. 85 cpv.3
Se non può essere concordato, l’indennizzo è stabilito dalla Commissione di stima conformemente all’articolo 64 LEspr54.
12. Legge del 24 giugno 190255 sugli impianti elettrici
Art. 16a
196856 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. federale del 20 giugno 193057 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 16d cpv.3
Art. 16e
Art. 16f cpv.1, primo periodo, e 2
196858 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani,
Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr59 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Art. 45 cpv.1 e 2
Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr60.
13. Legge federale 20 dicembre 195761 sulle ferrovie
Art. 18a Diritto applicabile
196862 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. federale del 20 giugno 193063 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 18d cpv.3
Art. 18e
Art. 18f cpv.1, primo periodo, e 2
196864 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani,
Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr65 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Art. 18k, rubrica, nonché cpv. e 21
Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata
Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr66.
Art. 18u cpv.3, secondo periodo
... Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr67.
14. Legge del 23 giugno 200668 sugli impianti a fune
Art. 13 Opposizione
Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196869 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’UFT. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193070 sull’espropriazione (LEspr) può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.
Art. 16 Diritto applicabile
La procedura d’approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 195771 sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 dicembre 196872 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.
Sesono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr73.
Gli investimenti nell’infrastruttura di impianti a fune beneficiari di indennità federali e cantonali secondo gli articoli 28–31c della legge del 20 marzo 200974 sul trasporto di viaggiatori sono finanziati attraverso prelievi dal fondo di cui all’articolo1 della legge del 21 giugno 201375 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.
Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i costi d’investimento sono considerati costi dell’infrastruttura.
15. Legge del 4 ottobre 196376 sugli impianti di trasporto in condotta
Art. 2 cpv.2 e 2bis
La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196877 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193078 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 21b cpv.3
Art. 22
Art. 22a cpv.1, primo periodo, e 2
del 20 dicembre 196879 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale. ...
Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr80 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Art. 26, titolo marginale, nonché cpv. e 21
5. Procedura 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è esedi conciliazione e di stima; guita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo anticipata le disposizioni della LEspr81.
Art. 29 cpv.2
Le contestazioni derivanti dall’applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr82.
16. Legge federale del 21 dicembre 194883 sulla navigazione aerea
Art. 36e
2a. Indennità 1 Le pretese d’indennità nei confronti dell’esercente dell’aeroporto per per l’eccessiva esposizione al le immissioni foniche eccessive che devono essere tollerate in forza di rumore dovuta all’esercizio un regolamento d’esercizio approvato sono valutate conformemente di aeroporti alla legge federale del 20 giugno 193084 sull’espropriazione (LEspr). Gli articoli 27–44 LEspr non sono applicabili.
Le pretese d’indennità devono essere presentate al presidente della commissione di stima competente. Non è necessario aver previamente partecipato alla procedura di approvazione del regolamento d’esercizio.
Il termine di prescrizione per le pretese d’indennità è di cinque anni e decorre dalla data in cui sorge il diritto all’indennità.
Art. 37a
b. Diritto 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale applicabile del 20 dicembre 196885 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. 2 Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr86.
Art. 37d cpv.3
Art. 37e
Art. 37f cpv.1, primo periodo, e 2
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196887 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani. ...
Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr88 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
Art. 37k, titolo marginale, nonché cpv. e 21
6. Procedura 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per e di stima; gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima anticipata (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr89.
Art. 37u
Mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale
Art. 44 cpv.4
Se è contestata l’esistenza o l’entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr90.
17. Legge del 7 ottobre 198391 sulla protezione dell’ambiente
Art. 58 cpv.2
Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193092 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.
18. Legge federale del 24 gennaio 199193 sulla protezione delle acque
Art. 68 cpv.3
Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193094 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.