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Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

AS 2020 4621 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 ott 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-4621/it/ordinanza-sulla-previdenza-professionale-per-la-vecchiaia-i-superstiti-e-l-invalidita

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1),

RU 2020 4621

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)

Modifica del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv.1

Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 510 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3585 franchi.

Art. 5 Adeguamento all’AVS

(art. 9 LPP) Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.

330 21 510

885 25 095

320 86 040

555 3 585

Footnotes

  1. [1] RS 831.441.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr