RU 2020 4683
Ordinanza 21
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari
Modifica del 21 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 21 del 14 ottobre 20201 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:
Art. 9 Contributo minimo
Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |