Fonte

RU 2020 4683

Ordinanza 21
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari

Modifica del 21 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza 21 del 14 ottobre 20201 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr