RU 2020 4689
Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Modifica del 27 settembre 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 15 aprile 20191; visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20192,
decreta:
I
La legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Titolo Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Titolo prima dell’art. 16i
IIIb. Indennità in caso di paternità
Art. 16i Aventi diritto
Ha diritto all’indennità l’uomo che:
è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS4 durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
al momento della nascita del figlio: 1. è un salariato ai sensi dell’articolo 10 LPGA5, 2. è un indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o 3. collabora nell’azienda della moglie percependo un salario in contanti.
Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.
Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
non soddisfano le condizioni di cui al capoverso1 lettera c;
al momento della nascita del figlio non sono salariati o indipendenti.
Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
L’indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.
Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
Il diritto all’indennità si estingue:
alla scadenza del termine quadro;
dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
se il padre muore;
se il figlio muore; o
se la filiazione paterna si estingue per sentenza.
Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
L’indennità di paternità è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
Il padre ha diritto al massimo a14 indennità giornaliere.
Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità.
All’accertamento del reddito di cui al capoverso1 è applicabile per analogia l’articolo11 capoverso1.
All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.
Art. 16m Priorità dell’indennità di paternità
L’indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
dell’assicurazione contro la disoccupazione;
dell’assicurazione per l’invalidità;
dell’assicurazione contro gli infortuni;
dell’assicurazione militare;
delle indennità di cui agli articoli9 e 10.
Se fino all’inizio del diritto all’indennità di paternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di paternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità;
legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie;
legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni;
legge federale del 19 giugno 19929 sull’assicurazione militare;
legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 20 cpv.1
In deroga all’articolo 24 LPGA11, il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione;
in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d;
in caso di paternità, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all’articolo 16j.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»12 sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019 Consiglio nazionale, 27 settembre 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
La presente legge è stata accettata dal popolo il 27 settembre 2020.13
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021.
21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni14
Art. 329, titolo marginale
VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili, congedo di maternità e congedo di paternità
1. Tempo libero
Art. 329b cpv.3
Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo;
di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f; o
di un lavoratore che ha fruito di un congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g.
Art. 329g
5. Congedo di 1 In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.
Il congedo di paternità dev’essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Può essere preso in settimane o in giorni.
Art. 335c cpv.3
Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.
Art. 362 cpv.1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e
nuovi elementi dell’enumerazione
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo
di lavoro: articolo 329g (congedo di paternità); articolo 335c capoverso3 (termini di disdetta);
2. Legge federale del 25 giugno 198215 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Sostituzione di un termine Negli articoli 30b, 33a capoverso3, 41 capoverso2, 51a capoverso5 e 52 capoverso4 «del Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».
Art. 8 cpv.3, primo periodo
Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)16 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f CO o del congedo di paternità giusta l’articolo 329g CO. … 3. Legge federale del 20 marzo 198117 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 16 cpv.3
L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità o di paternità ai sensi della legge del 25 settembre 195218 sulle indennità di perdita di guadagno.
4. Legge federale del 20 giugno 195219 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Art. 10 cpv.4
Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)20 e il congedo di paternità secondo l’articolo 329g CO.