RU 2020 4697
Ordinanza
sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG)
Modifica del 21 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 23
Capitolo 2 Indennità in caso di maternità e di paternità
Sezione 1 Inizio ed estinzione del diritto all’indennità
Art. 23 Inizio del diritto
Il diritto all’indennità sussiste se il neonato è in grado di vivere.
La madre ha inoltre diritto all’indennità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
Art. 24, rubrica, nonché cpv., frase introduttiva e lett. a1
Proroga del diritto all’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato
L’inizio del diritto all’indennità di maternità è prorogato se:
a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 25 Estinzione del diritto all’indennità di maternità
Il diritto all’indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.
Art. 26, rubrica e frase introduttiva
Computo dei periodi d’assicurazione all’estero Per determinare la durata minima del periodo d’assicurazione secondo l’articolo 16b capoverso1 lettera a o 16i capoverso1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria della madre o del padre avente diritto in uno Stato:
Art. 28, rubrica e frase introduttiva
Computo dei periodi di attività lucrativa all’estero Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16b capoverso1 lettera b o 16i capoverso1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi di esercizio di un’attività lucrativa della madre o del padre avente diritto in uno Stato:
Art. 28a Computo dei periodi di servizio
Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16b capoverso1 lettera b o 16i capoverso1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la persona avente diritto ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG.
Art. 29, rubrica e cpv.2
Madri e padri disoccupati
Il padre che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all’articolo 16i capoverso1 lettera c LIPG, ha diritto all’indennità se:
fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; o
il giorno della nascita del figlio presta servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG e quel giorno adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 30 Madri e padri incapaci al lavoro
Le madri e i padri che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono le condizioni di cui all’articolo 16b capoverso1 lettera b o 16i capoverso1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se:
fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata oppure di indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità; o
al momento della nascita del figlio, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, hanno un rapporto di lavoro ancora valido.
Art. 31, rubrica, cpv., frase introduttiva e lett. e, nonché e 312
Indennità per lavoratrici o lavoratori salariati
L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o il padre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
e. Concerne soltanto i testi tedesco e francese 2 L’indennità della madre e quella del padre sono calcolate separatamente.
Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.
Art. 32 Indennità per lavoratrici e lavoratori indipendenti
Alle madri e ai padri che esercitano un’attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 7 capoverso1.
Art. 33 Indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente
L’indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoverso1 e 31.
Art. 34 Cassa di compensazione competente
(art. 17–19 LIPG)
Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:
per le madri tenute a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
per i padri tenuti a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l’ultimo giorno di congedo di paternità fruito;
per le madri e i padri domiciliati all’estero, che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.
L’articolo 19 capoversi2 e 3 si applica per analogia.
Art. 34a Attestati
(art. 17–19 LIPG)
Per le madri e i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.
Per le madri e i padri che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego.
Il datore di lavoro presso il quale il padre è impiegato durante il congedo di paternità o la cassa di disoccupazione del padre attesta la fruizione dei giorni di congedo.
Art. 35 cpv. 2–5
L’indennità per la madre è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto.
L’indennità per il padre è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16j capoverso 3 LIPG.
È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS2.
Per il versamento dell’indennità si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 3 e 4.
Art. 36 Contributi
(art. 27 LIPG)
I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS3, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
600 17 400 0,269
400 21 400 0,275
400 23 800 0,281
800 26 200 0,287
200 28 600 0,293
600 31 000 0,299
000 33 400 0,312
400 35 800 0,324
800 38 200 0,336
200 40 600 0,349
600 43 000 0,361
000 45 400 0,373
400 47 800 0,392
800 50 200 0,410
200 52 600 0,429
600 55 000 0,448
000 57 400 0,466
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 24 a 1200 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |