Fonte

RU 2020 4969

Legge federale
sul contratto d’assicurazione
(Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20171,
decreta:

I

La legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese Titoli prima dell’art.1

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Conclusione del contratto

Art. 2a

Diritto di revoca 1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all’assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Fintantoché, nonostante la revoca, il terzo leso può fare valere in buona fede pretese nei confronti dell’assicuratore, lo stipulante deve il premio e l’assicuratore non può opporre al terzo leso l’inefficacia del contratto.

Art. 2b

Effetti 1 La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione della revoca del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev’essere restituito il valore al momento della revoca.

Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

Lo stipulante non deve all’assicuratore nessun’altra indennità. Ove l’equità lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte all’assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Titolo prima dell’art3

Sezione 2 Obblighi d’informare

Art. 3, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), cpv.,1

frase introduttiva e lett. b, f, h–j, nonché3

Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:

  1. l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni;

  2. i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;

  3. il diritto di revoca secondo l’articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca;

  4. il termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’articolo 38 capoverso1;

  5. la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l’estinzione del contratto. 3 Il datore di lavoro che conclude un’assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.

Art. 3a

Violazione 1 Se l’assicuratore ha violato l’obbligo d’informare di cui all’artidell’obbligo d’informare colo3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all’assicuratore.

Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo3, ma al più tardi due anni dopo la violazione dell’obbligo.

Art. 4, titolo marginale, nonché cpv. e 31

Dichiarazioni 1 Il proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un queobbligatorie

a. In genere stionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. 3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato domande precise, non equivoche.

Art. 5, titoli marginali b e c, nonché cpv.2

  1. In caso di rappresentanza

  2. Nell’assicura- 2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i zione di terzi fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.

Art. 6 cpv.1, primo periodo, nonché2 e 3

Se nel rispondere alle domande di cui all’articolo4 capoverso1 chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. ...

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.

Titolo prima dell’art.9

Sezione 3 Contenuto e obbligatorietà del contratto

Art. 9

Copertura 1 Perché un assicuratore sia tenuto a fornire la prestazione in caso di provvisoria copertura provvisoria, è sufficiente che i rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. L’obbligo d’informare dell’assicuratore si riduce di conseguenza.

Un premio è dovuto per quanto sia convenuto o usuale.

Se non è limitata nel tempo, la copertura provvisoria può essere disdetta in ogni tempo con un preavviso di quattordici giorni. Essa cessa comunque al momento della conclusione del contratto definitivo con l’assicuratore in questione o con un altro assicuratore.

L’assicuratore deve confermare per scritto la copertura provvisoria.

Art. 10

Assicurazione 1 Il contratto può esplicare effetti a una data anteriore alla sua conclucon effetto retroattivo sione se sussiste un interesse assicurabile.

L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.

Art. 11

Polizza 1 L’assicuratore rilascia allo stipulante una polizza che stabilisce i

a. Contenuto diritti e gli obblighi delle parti. 2 L’assicuratore deve rilasciare allo stipulante che ne faccia richiesta una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l’assicurazione è stata conclusa.

Art. 12

Art. 16

Oggetto 1 L’assicurazione ha per oggetto un interesse assicurabile dello stipudell’assicurazione lante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).

Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia concluso l’assicurazione per conto proprio.

Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’assicuratore può opporre loro tutte le eccezioni opponibili allo stipulante.

Art. 17 e 18

Titolo prima dell’art. 19

Sezione 4 Premio

Art. 19, titolo marginale, nonché cpv.2

Scadenza 2 Abrogato

Art. 20, titolo marginale, nonché cpv. e 21

Obbligo 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto della diffida. Conseguenze concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in della mora un’altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida.

Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.

Art. 21, titolo marginale, nonché cpv. e 21

Rapporto1 e 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese contrattuale dopo la mora

Art. 22 e 23

Art. 24, titolo marginale, nonché cpv.2

Divisibilità 2 Concerne soltanto il testo tedesco del premio

Titolo prima dell’art. 28

Sezione 5 Modifica del contratto

Art. 28 cpv.2

L’aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l’estensione basandosi sulle risposte alle domande di cui all’articolo4 capoverso1.

Art. 28a

Diminuzione 1 In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può del rischio recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, o esigere una riduzione del premio.

Se l’assicuratore respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta dell’assicuratore.

La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l’assicuratore riceve la comunicazione di cui al capoverso1.

Titolo prima dell’art. 35a

Sezione 6 Estinzione del contratto

Art. 35a

Recesso 1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si ordinario può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.

Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.

L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.

Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie (art.2 cpv.2 della legge del 26 settembre 20143 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv.1 della presente legge). Nell’assicurazione collettiva d’in- dennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti.

Art. 35b

Recesso 1 Per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, si può straordinario recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.

Si considera grave motivo segnatamente:

  1. una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto;

  2. ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.

Art. 35c

Casi 1 Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all’asd’assicurazione pendenti sicuratore di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici esistenti a seguito di malattia o infortunio, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi del sinistro.

In caso di cambiamento di assicurazione, è fatta salva la prosecuzione dell’assicurazione da parte di un altro assicuratore, che assuma gli obblighi di prestazione di cui al capoverso1 quanto alla loro durata o alla loro entità.

Art. 36 cpv.1 e 2

Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l’assicuratore che è parte al contratto non dispone dell’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa prescritta dalla legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o tale autorizzazione gli è stata revocata.

Abrogato

Art. 37 cpv.1, secondo periodo, e 2

... È fatto salvo l’articolo 55 LSA5.

Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capoverso3.

Titolo prima dell’art. 38

Sezione 7 Verificarsi del sinistro

Art. 38a

Obbligo di 1 In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per salvataggio scemare il danno. Quando non vi sia pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile, l’assicuratore può limitare l’indennità all’importo cui si troverebbe ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto.

Art. 38b

Divieto di 1 Prima che il danno sia valutato, l’avente diritto non deve senza il cambiamento consenso dell’assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, sempre che il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall’interesse pubblico.

Se l’avente diritto contravviene a quest’obbligo con intenzione fraudolenta, l’assicuratore non è vincolato al contratto.

Art. 38c

Spese per 1 L’assicuratore è tenuto a rimborsare all’avente diritto le spese delle scemare il danno misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 38a cpv. 1), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all’indennità eccedano l’importo della somma assicurata.

Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l’assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 41a

Versamento 1 Se l’assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il di acconti termine di cui all’articolo 41 capoverso1 l’avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell’importo non contestato.

La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

Titolo prima dell’art. 43

Sezione 8 Altre disposizioni

Art. 44 cpv.1

Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l’assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera e a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell’avente diritto che gli abbia notificato le sue ragioni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.

Art. 45, titolo marginale, e cpv.1

Violazione 1 Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o del contratto l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando:

  1. risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa; o

  2. lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni dovute dall’assicuratore.

Art. 46 cpv.1, primo periodo, e 3

Fatto salvo il capoverso3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. ...

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.

Art. 46a

Fallimento 1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’ammidello stipulante nistrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto.

Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impignorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa fallimentare.

Art. 46b

Cumulo di 1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e assicurazioni per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne senza indugio conoscenza, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a ogni assicuratore.

Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.

Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha concluso più assicurazioni nell’intento di procurarsi con esse un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto.

Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.

Art. 46c

Responsabilità 1 In caso di cumulo di assicurazioni, ogni assicuratore risponde del in caso di cumulo di danno nella proporzione esistente fra la somma da esso assicurata e assicurazioni l’importo totale delle somme assicurate.

Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, fatto salvo l’articolo 38c capoverso2, per la quota che incombe all’assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all’avente diritto contro l’assicuratore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l’indennità.

Accaduto il sinistro, l’avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori.

Titoli prima dell’art. 48

Capitolo 2 Disposizioni speciali

Sezione 1 Assicurazione di cose

Art. 48, 49 e 50 cpv.2

Art. 51a

Somma assicu- 1 Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge rata; obbligo di risarcimento (art. 38c), l’assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza nella sottoassicurazione della somma assicurata.

Ex art. 69 cpv.2

Art. 52 e 53

Art. 54 cpv.2 e 3, primo periodo

Entro 30 giorni dal trapasso di proprietà il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.

L’assicuratore può recedere dal contratto, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario. ...

Art. 55

Art. 58

Ex art. 67

Titolo prima dell’art. 59

Sezione 2 Assicurazione per la responsabilità civile

Art. 59

Assicurazione 1 Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della per la responsabilità civile responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l’asa. Estensione sicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l’esercizio nonché agli altri lavoratori.

L’assicurazione copre sia le pretese di risarcimento dei danneggiati sia i diritti di regresso di terzi.

Nell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non è possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente.

Art. 60 cpv. 1bis e 3

Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.

Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l’indicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa.

Art. 61 –72

Titolo prima dell’art. 73

Sezione 3 Assicurazione sulla vita

Art. 73 cpv.1

Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di somma fissa non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notifica per scritto all’assicuratore.

Art. 75, 87 e 88

Art. 89

Assicurazione Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal sulla vita; estinzione contratto dopo un anno per scritto o in un’altra forma che consenta la anticipata prova per testo.

Art. 89a

Art. 90

Trasformazione 1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può e riscatto

a. In genere esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.

Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l’assicuratore versa il valore di riscatto allo stipulante.

Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.

Art. 95

Diritto di pegno Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’assicuratore il dell’assicuratore; liquidazione diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l’assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.

Titolo prima dell’articolo 95a

Sezione 4 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie

Art. 95a

Assicurazione Ex art. 87 collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario

Art. 95b

Ex art. 88

Titolo prima dell’articolo 95c

Sezione 5 Coordinamento

Art. 95c

Diritto di 1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono regresso dell’assicuratore cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni.

L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.

Il capoverso2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:

  1. convivono con lui;

  2. hanno con lui un rapporto di lavoro;

  3. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.

Art. 96

Esclusione Nell’assicurazione di somma fissa i diritti verso terzi spettanti per del diritto di regresso effetto del sinistro all’avente diritto non passano all’assicuratore. dell’assicuratore

Titolo prima dell’art. 97

Capitolo 3 Disposizioni imperative

Art. 97

Disposizioni Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere moinderogabili dificate mediante convenzione: articoli10 capoverso2, 13, 24, 35b, 35c, 41 capoverso2, 46a, 46b capoversi1 e 2, 46c capoverso1, 47, 51, 58 capoverso4, 60, 73, 74 capoverso1 e 95c capoversi1 e 2.

Art. 98

Disposizioni Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere moche non possono essere modificate dificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’avente a danno dello stipulante diritto: articoli 1–3a,6, 9, 11, 14 capoverso4, 15, 20, 21, 28, 28a, o dell’avente 29 capoverso2, 30, 32, 34, 35a, 38c capoverso2, 39 capoverso 2 diritto numero2 secondo periodo, 41a, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54, 56, 57, 59, 76 capoverso1, 77 capoverso1, 89, 90–95a, 95b capoverso1, 95c capoverso3 e 96.

Art. 98a

Eccezioni 1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:

  1. alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, e alle assicurazioni trasporti;

  2. alle assicurazioni con stipulanti professionisti. 2 Sono considerati stipulanti professionisti:

a. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;

  1. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 19347 sulle banche e la legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi;

  2. le imprese di assicurazione secondo la LSA9;

  3. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;

  4. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;

  5. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi;

  6. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti: 1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, 2. importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi, 3. capitale proprio di2 milioni di franchi. 3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso2 lettera g sono applicati al conto di gruppo. 4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso1.

Titolo prima dell’art. 100

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 101a –102 e 103 cpv.1

Art. 104

Disposizione Ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del transitoria della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: 19 giugno 2020

  1. le prescrizioni di forma;

  2. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.

II

Il Codice delle obbligazioni10 è modificato come segue:

Art. 40a cpv.2 e 2bis

Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 201811 sui servizi finanziari.

Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 190812 sul contratto d’assicurazione.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 ottobre 2020.13

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.14

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 novembre 2020.

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