RU 2020 5303
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv.1
Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 355 franchi.
Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa
Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 40 franchi al mese.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |