RU 2020 5389
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia
e polizia
(Org-DFGP)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 7 cpv.1 lett. b
Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali:
b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |