RU 2020 57
Legge federale
sulle professioni sanitarie
(LPSan)
del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 117a capoverso2 lettera a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20152,
decreta:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità:
della formazione nelle professioni sanitarie impartita nelle scuole universitarie e in altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
dell’esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni di cui alla lettera a.
Art. 2 Oggetto
Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
infermiere;
fisioterapista;
ergoterapista;
levatrice;
dietista;
RS 811.21
optometrista;
osteopata.
Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:
le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: 1. bachelor in cure infermieristiche, 2. bachelor in fisioterapia, 3. bachelor in ergoterapia, 4. bachelor di levatrice, 5. bachelor in alimentazione e dietetica, 6. bachelor in optometria, 7. bachelor in osteopatia, 8. master in osteopatia;
l’accreditamento di tali cicli di studio;
il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale;
il registro delle professioni sanitarie (registro).
Capitolo 2 Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio
Art. 3 Competenze generiche
I cicli di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:
essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata;
essere in grado, nell’esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente;
essere in grado di valutare l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza;
conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorare la qualità di vita;
disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare i propri provvedimenti;
conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale;
sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in maniera dimostrabile;
avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca;
essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.
Art. 4 Competenze sociali e personali
I cicli di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti in modo che possano far fronte alle future esigenze professionali.
Nell’esercizio della professione, coloro che hanno concluso uno di tali cicli di studio devono essere in grado in particolare di:
assumere le proprie responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente nel rispetto dei principi etici riconosciuti;
riconoscere i propri punti forti e deboli e rispettare i limiti della propria attività;
rispettare il diritto all’autodeterminazione delle persone in cura;
instaurare con le persone in cura e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze.
Art. 5 Competenze professionali specifiche
In collaborazione con le scuole universitarie interessate, gli altri istituti accademici interessati e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, il Consiglio federale disciplina le competenze professionali specifiche che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a. Sente previamente il Consiglio delle scuole universitarie in conformità con la LPSU4.
Il Consiglio federale adatta periodicamente le competenze professionali specifiche all’evoluzione delle professioni sanitarie.
Capitolo 3 Accreditamento dei cicli di studio
Art. 6 Obbligo di accreditamento
I cicli di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a devono essere accreditati conformemente alla presente legge.
Se è nuovo ed è offerto da un istituto non ancora accreditato a livello istituzionale, il ciclo di studio deve essere accreditato entro un anno dall’accreditamento istituzionale dell’istituto offerente.
Art. 7 Condizioni per l’accreditamento
Un ciclo di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a è accreditato se:
la scuola universitaria o un altro istituto accademico che offre tale ciclo di studio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo30
è conforme, in termini di contenuti e struttura, alle condizioni di cui all’articolo 31 LPSU;
trasmette agli studenti le competenze definite nella presente legge e prevede che l’acquisizione di tali competenze sia verificata.
Art. 8 Procedura, validità ed emolumenti
La procedura e la durata dell’accreditamento così come i relativi emolumenti sono disciplinati agli articoli 32–35 LPSU6.
Art. 9 Provvedimenti in caso di mancato rispetto dell’obbligo di accreditamento
Se una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU7 offre un ciclo di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a che non è accreditato, il Cantone sede della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico adotta i necessari provvedimenti amministrativi.
Possono essere adottati in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
la diffida;
il divieto di offrire e svolgere il ciclo di studio;
una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi.
Capitolo 4 Riconoscimento di titoli di studio esteri
Art. 10
Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all’articolo12 capoverso2:
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovrastatale; o
è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi.
Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell’esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero.
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.
Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione.
Capitolo 5 Esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale
Sezione 1 Esercizio della professione
Art. 11 Obbligo di autorizzazione
L’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata.
Art. 12 Condizioni per l’autorizzazione
L’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:
possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto;
è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione.
Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:
a. infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS;
fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia;
ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia;
levatrice: bachelor of science SUP di levatrice;
dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica;
optometrista: bachelor of science SUP in optometria;
osteopata: master of science SUP in osteopatia.
Chi dispone dell’autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone.
Art. 13 Restrizione dell’autorizzazione e oneri
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica oppure a oneri, sempre che questo sia necessario per garantire un’assistenza sanitaria di qualità elevata.
Art. 14 Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.
Se una persona possiede un’autorizzazione anche in un altro Cantone, l’autorità competente per la revoca informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 15 Obbligo di annunciarsi
1I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201210 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro.
I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la loro professione sanitaria, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri vincolati alla loro auto- rizzazione si applicano pure a tale attività. Queste persone devono annunciarsi presso l’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.
Art. 16 Obblighi professionali
Chi esercita una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:
esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso;
approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze attraverso l’apprendimento permanente;
rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio e di quelle acquisite conformemente alla lettera b;
tutelare i diritti delle persone in cura;
praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;
osservare il segreto professionale conformemente alle disposizioni pertinenti;
concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato;
tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi delle persone in cura e operare indipendentemente da vantaggi finanziari.
Art. 17 Autorità di vigilanza cantonale
Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul territorio cantonale una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale (autorità di vigilanza).
L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.
Art. 18 Assistenza amministrativa
Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali annunciano senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.
Sezione 2 Misure disciplinari
Art. 19 Misure disciplinari
In caso di violazione delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari:
un avvertimento;
un ammonimento;
una multa sino a 20 000 franchi;
un divieto temporaneo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo;
un divieto definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l’intero campo di attività o per una parte di esso.
In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo16 lettere b ed e possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere a–c.
Il divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.
Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione all’esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla.
Art. 20 Procedimento disciplinare in un altro Cantone
L’autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Se intende pronunciare nei confronti del titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone un divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, l’autorità di vigilanza sente l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 21 Effetti del divieto di esercizio della professione
Il divieto di esercizio della professione si applica all’intero territorio svizzero.
Esso invalida ogni autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 22 Prescrizione
Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.
Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, da un’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione.
Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.
Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.
L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.
Capitolo 6 Registro
Art. 23 Competenza e scopo
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene un registro delle professioni sanitarie (registro).
Il registro ha lo scopo di:
informare e tutelare le persone in cura;
garantire la qualità;
fornire dati statistici;
informare i servizi svizzeri ed esteri;
semplificare le procedure di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
consentire lo scambio intercantonale di informazioni sull’esistenza di misure disciplinari.
Il Consiglio federale può delegare a terzi il compito di tenere il registro. Questi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
Art. 24 Contenuto
Devono essere registrati:
i titolari di titoli di studio di cui all’articolo12 capoverso2 e di titoli esteri riconosciuti;
i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione secondo l’articolo11;
le persone che si sono annunciate conformemente all’articolo15.
Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo23 capoverso2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati.
Al fine di identificare in modo univoco le persone registrate e aggiornare i dati personali, nel registro si utilizza sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 194612
Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento.
Art. 25 Obbligo di notifica
Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio all’UFSP ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare che ordinano sulla base dell’articolo19 o del diritto cantonale nei confronti del personale sanitario soggetto alla presente legge.
Le scuole universitarie o altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori notificano all’UFSP ogni titolo di studio di cui all’articolo12 capoverso2.
L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri comunica all’UFSP i titoli di studio riconosciuti.
Art. 26 Comunicazione dei dati
I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo14 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza.
Su richiesta, l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato».
Il numero d’assicurato di cui all’articolo24 capoverso3 non è accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete.
Art. 27 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni dal registro
L’iscrizione di restrizioni è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro soppressione.
L’iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro pronuncia.
Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.
La cancellazione e l’eliminazione di iscrizioni relative all’esistenza di misure disciplinari fondate sul diritto cantonale ai sensi dell’articolo25 capoverso1 sono effettuate analogamente ai capoversi 1–3.
Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici.
Art. 28 Obbligo di pagare gli emolumenti e finanziamento
Per la propria registrazione, chi deve essere iscritto nel registro è soggetto al pagamento di un emolumento unico.
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti, segnatamente il loro ammontare; tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
Se gli emolumenti riscossi non coprono i costi effettivi risultanti dalla tenuta del registro, la quota residua viene assunta in parti uguali da Confederazione e Cantoni. La quota sostenuta dai Cantoni è ripartita tra loro sulla base del numero di abitanti.
Capitolo 7 Aiuti finanziari
Art. 29 Promovimento dell’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici ai sensi dell’articolo 2 LPSU13, nonché ad altre istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione di progetti che:
nell’ambito della formazione e dell’esercizio della professione, contribuiscono a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base e in particolare l’interprofessionalità;
rivestono un carattere esemplare a livello sovraregionale;
sono sottoposti a valutazione.
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nonché le altre istituzioni pubbliche e private che ricevono aiuti finanziari secondo il capoverso1 mettono i risultati della valutazione a disposizione della Confederazione.
Le domande di aiuti finanziari sono presentate all’UFSP. Esso concede gli aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione o mediante decisione.
L’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi computabili del progetto, inclusi quelli della valutazione.
L’aiuto finanziario è versato per tre anni al massimo.
Il Consiglio federale disciplina il calcolo degli aiuti finanziari e la procedura di concessione dei contributi.
Art. 30 Finanziamento
Mediante lo stanziamento di un credito d’impegno pluriennale, l’Assemblea federale determina l’importo massimo a concorrenza del quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari conformemente all’articolo29.
Se si prevede che gli aiuti finanziari richiesti eccederanno i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stila una lista delle priorità, cercando di garantire una ripartizione equilibrata dei mezzi tra le regioni.
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 31 Vigilanza
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
Art. 32 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 33 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 34 Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità nel relativo Cantone.
Chi prima dell’entrata in vigore della presente legge non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un’autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell’autorizzazione di cui all’articolo11 entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore e i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti sono equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo12 capoverso2. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può dichiarare i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati entro il 2023 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità equivalenti ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso2 lettera g.
I cicli di studio di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a già offerti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.
Le scuole universitarie che secondo la legge dell’8 ottobre 199914 sull’aiuto alle università oppure la legge del 6 ottobre 199515 sulle scuole universitarie professionali erano riconosciute come aventi diritto a un sussidio possono far accreditare i propri cicli di studio entro il 31 dicembre 2022, anche qualora non soddisfino le condizioni di cui all’articolo7 lettera a.
Gli articoli29 e 30 sono applicabili alle domande presentate durante la loro validità.
Art. 35 Disposizioni di coordinamento
Il coordinamento con la modifica del 20 marzo 201516 della legge sulle professioni mediche è disciplinato nell’allegato, numero4.
Art. 36 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Gli articoli29 e 30 sono applicabili per quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2017.17
Fatto salvo le disposizioni seguenti, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2020:
gli articoli29, 30 e 34 capoverso6; e
gli articoli 54a, 54b e 67b capoverso3 della legge sulle professioni mediche (allegato n. 4) entreranno in vigore in un secondo tempo.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr |
Allegato
(art. 33) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale18
Art. 321 n. 1, primo periodo
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni19, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …
2. Codice di procedura penale20
Art. 171 cpv.1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
Art. 173 cpv.1 lett. f
Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:
f. articolo 16 lettera f della legge federale del 30 settembre 201621 sulle professioni sanitarie.
3. Procedura penale militare del 23 marzo 197922
Art. 75 lett. b
Possono rifiutare di testimoniare:
b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
4. Legge del 23 giugno 200623 sulle professioni mediche Sostituzione e stralcio di espressioni
In tutta la legge «dipartimento» è sostituito con «DFI».
In tutta la legge l’espressione «come attività economica privata» è stralciata, con i necessari adeguamenti grammaticali.
Nell’articolo33a24 capoversi2 e 3 sono stralciate le espressioni «nel settore pubblico oppure come attività economica privata» e «nel settore pubblico o come attività economica privata».
Art. 6 cpv.1 lett. g
Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:
g. conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale;
Art. 34 cpv. 225
Privo di oggetto o abrogato
Art. 37 Restrizione dell’autorizzazione e oneri
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, se tali restrizioni od oneri risultano da atti normativi della Confederazione oppure se sono necessari per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata.
Art. 38
Art. 40, frase introduttiva e lett. h
Chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:
h. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività oppure dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
Art. 51 cpv. 4bis26
Al fine di identificare in modo univoco le persone elencate e per aggiornare i dati personali, nel registro si utilizza sistematicamente il numero di assicurato conformemente all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 194627
Art. 53 Comunicazione dei dati
1I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo 38 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza.
Su richiesta, l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato».
Il numero di assicurato di cui all’articolo 51 capoverso 4bis non è accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete.
Titolo dopo l’art. 54
Capitolo 7a Aiuti finanziari
Art. 54a Promovimento dell’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle scuole universitarie, a organizzazioni responsabili del perfezionamento nonché
ad altre istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione di progetti che:
nell’ambito della formazione, del perfezionamento e dell’esercizio della professione, contribuiscono a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base e in particolare l’interprofessionalità;
rivestono un carattere esemplare a livello sovraregionale;
sono sottoposti a valutazione.
Le scuole universitarie, le organizzazioni responsabili del perfezionamento nonché le altre istituzioni pubbliche e private che ricevono aiuti finanziari secondo il capoverso1 mettono i risultati della valutazione a disposizione della Confederazione.
Le domande di aiuti finanziari sono presentate all’UFSP. Esso concede gli aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione o mediante decisione.
L’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi computabili del progetto, inclusi quelli della valutazione.
L’aiuto finanziario è versato per tre anni al massimo.
Il Consiglio federale disciplina il calcolo degli aiuti finanziari e la procedura di concessione dei contributi.
Art. 54b Finanziamento
Mediante lo stanziamento di un credito d’impegno pluriennale, l’Assemblea federale determina l’importo massimo a concorrenza del quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari conformemente all’articolo 54a.
Se si prevede che gli aiuti finanziari richiesti eccederanno i mezzi a disposizione, il Dipartimento stila una lista delle priorità, cercando di garantire una ripartizione equilibrata dei mezzi tra le regioni.
Art. 67b Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016
Le autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze di Cantoni o Comuni, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica, conservano la loro validità nel relativo Cantone.
2 Chi, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, esercitava la sua attività sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze di Cantoni o Comuni e,
secondo il diritto cantonale, non necessitava di un’autorizzazione per l’esercizio di tale professione, deve disporre di un’autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Gli articoli 54a e 54b sono applicabili per quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica. Sono applicabili alle domande accettate durante la loro validità.
Coordinamento con la modifica del 20 marzo 2015 della legge sulle professioni mediche (LPMed) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 2015 della LPMed28 o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso ricevono il seguente tenore:
Sostituzione e stralcio di espressioni
In tutta la legge «dipartimento» è sostituito con «DFI».
In tutta la legge l’espressione «come attività economica privata» è stralciata, con i necessari adeguamenti grammaticali.
Nell’articolo 33a capoversi2 e 3 sono stralciate le espressioni «nel settore pubblico oppure come attività economica privata» e «nel settore pubblico o come attività economica privata».
Art. 38 Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.
Se la revoca avviene nei confronti di una persona in possesso anche di un’autorizzazione di un altro Cantone, l’autorità competente informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 40, frase introduttiva e lett. h
Chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:
h. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività oppure dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
Art. 51 cpv. 4bis
Al fine di identificare in modo univoco le persone elencate e per aggiornare i dati personali, nel registro si utilizza sistematicamente il numero di assicurato conformemente all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 194629
Art. 53 Comunicazione dei dati
1I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo 38 capoverso1 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza.
Su richiesta, l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato».
Il numero di assicurato di cui all’articolo 51 capoverso 4bis non è accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete.
5. Legge del 3 ottobre 195130 sugli stupefacenti
Art. 10 cpv.1
I medici e i veterinari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200631 sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.
6. Legge federale del 18 marzo 201132 sulle professioni psicologiche Ingresso visti gli articoli 95 capoverso1, 97 capoverso1 e 117a capoverso2 lettera a della Costituzione federale33;
Stralcio di un’espressione In tutta la legge l’espressione «nel settore privato» è stralciata.
Art. 22 cpv.2
Abrogato
Art. 23, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. e 21
1I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196035 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201236 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro.
I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la psicoterapia, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.
Art. 24 cpv.1 lett. c
L’autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente:
c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione.
Art. 25
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario per garantire un’assistenza psicoterapeutica di qualità elevata.
Art. 26
Art. 27, frase introduttiva e lett. f
Chi esercita la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:
f. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
Art. 42 Comunicazione dei dati
1I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo26 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza.
Su richiesta l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato».
Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in rete.
Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete.
Art. 49 cpv.4
Art. 49a Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016
Le autorizzazioni all’esercizio della psicoterapia alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica, conservano la loro validità nel relativo Cantone.
Chi prima dell’entrata in vigore della presente modifica esercitava la propria attività sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni e, secondo il diritto cantonale, non necessitava di un’autorizzazione per l’esercizio di tale professione, deve disporre di un’autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.