RU 2020 6009
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confedération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 febbraio 2018! concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 69 Indennità
Le indennità per l’uso di locali e piazze si fondano sulle aliquote nell’allegato.
II
L’allegato è modificato come segue:
Titolo Indennità per l’uso di locali e piazze
Art. N 8
8. Garage e aree di stazionamento per veicoli a motore (se è necessario mettere i veicoli al riparo) 8.1 Garage (compresi illuminazione, riscaldamento e consumo d’acqua) — durante le prime 10 notti veicolo e notte1.50 S_ 7.50 — dall’112 notte veicolo e notte —.75 2.50 3.75 8.2 Area di stazionamento giorno — da 1501 m? Fr. 80-
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr