RU 2020 6209
Regolamento interno
della Commissione delle comunicazioni
Modifica del 23 ottobre 2020
Approvata dal Consiglio federale il 18 novembre 2020
La Commissione delle comunicazioni
ordina:
I
Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione delle comunicazioni è modificato come segue:
Titolo Regolamento interno della ComCom Ingresso La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), visti gli articoli 56 capoverso3 e 62 capoverso1 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:
Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto normativo «Commissione» è sostituito con «ComCom».
Art. 4, frase introduttiva, nonché lett. a, c, d, f, h, i
La ComCom è competente in particolare per:
a. rilasciare le concessioni per il servizio universale (art. 14 cpv. 1 LTC) e le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (22a cpv. 1 LTC);
decidere in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);
Abrogata
Abrogata
vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione o gli elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC);
assumere a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresentare la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate (art. 64 cpv. 3 LTC).
Art. 8 cpv.1, parte introduttiva, nonché lett. a e c
L’UFCOM prepara gli affari della ComCom, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve le competenze della ComCom e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso:
rilascia le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze non destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (art. 22 cpv.2 lett. a LTC) e le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione su delega della ComCom
prepara le decisioni relative alle domande d’accesso (art. 11a cpv. 1 LTC) e alle controversie riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);
Art. 19 Indennità dei membri della ComCom
L’indennità dei membri della ComCom è disciplinata dagli articoli 8l–8t dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
23 ottobre 2020 Commissione delle comunicazioni: Stephan Netzle Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.