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Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus

AS 2020 849 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 20 mar 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-849/it/ordinanza-sulla-sospensione-dei-termini-nei-procedimenti-civili-e-amministrativi-ai-fini-del-mantenimento-della-giustizia-in-relazione-al-coronavirus

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (RS 173.110.4)

RU 2020 849

Ordinanza
sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili
e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia
in relazione al coronavirus
(COVID-19)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 101

Art. 1 Sospensione dei termini

Se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, la sospensione inizia dall’entrata in vigore della presente ordinanza e dura fino al 19 aprile 2020 incluso.

Gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile.

La sospensione vale anche per i termini stabiliti da un’autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 e vale fino al 19 aprile 20202.

20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr RS 173.110.4

Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19). O