RU 2020 849
Ordinanza
sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili
e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia
in relazione al coronavirus
(COVID-19)
del 20 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,
ordina:
Art. 1 Sospensione dei termini
Se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, la sospensione inizia dall’entrata in vigore della presente ordinanza e dura fino al 19 aprile 2020 incluso.
Gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile.
La sospensione vale anche per i termini stabiliti da un’autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 e vale fino al 19 aprile 20202.
20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr RS 173.110.4
Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19). O