RU 2020 971
Ordinanza
sul registro di commercio
(ORC)
Modifica del 6 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 ottobre 20071 sul registro di commercio è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 933 capoverso2, 943 e 950 capoverso2 del Codice delle obbligazioni (CO)2; visto l’articolo 102 lettera a della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione (LFus),
Titolo prima dell’articolo1
Titolo 1 Disposizioni generali
Capitolo 1 Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
l’organizzazione della tenuta del registro di commercio;
la struttura e il contenuto del registro di commercio;
la comunicazione elettronica con le autorità del registro di commercio;
la procedura d’iscrizione, modifica e cancellazione di enti giuridici;
la comunicazione di informazioni e la consultazione del registro di commercio.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
impresa: un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno;
domicilio legale: l’indirizzo presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile alla sua sede.
Art. 3 Uffici del registro di commercio
L’organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d’interesse.
Art. 4
Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.
L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:
emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;
verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
svolgere le ispezioni;
interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.
Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti.
Inserire prima del titolo del capitolo 3
Art. 5a Informazione e rapporto
Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività.
L’UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all’ufficio cantonale del registro di commercio e al responsabile dell’unità amministrativa di cui fa parte tale ufficio. L’UFRC controlla successivamente le misure correttive raccomandate nel quadro delle ispezioni.
Art. 10 Deroghe
Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l’articolo 936 CO:
il numero di assicurato AVS;
la corrispondenza relativa a un’iscrizione;
le copie dei documenti d’identità;
le copie dei documenti di cui all’articolo 62.
Art. 11 cpv.4
Art. 12 Offerta elettronica
Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall’ufficio del registro di commercio.
Titolo prima dell’art.13
Capitolo 7 Banche dati centrali
Art. 13 Ricerche su ditte e nomi
Su domanda, l’UFRC svolge ricerche scritte su ditte e nomi di enti giuridici nella banca dati centrale degli enti giuridici di cui all’articolo 928b CO.
Mette a disposizione la piattaforma Internet Regix per la registrazione completamente elettronica dei mandati di ricerca.
Art. 14 Indice centrale delle ditte (Zefix)
I dati degli enti giuridici accessibili gratuitamente in Internet secondo l’articolo 928b capoverso 2 CO possono essere consultati mediante la piattaforma Internet Zefix o un’interfaccia tecnica. Questi dati non esplicano effetti giuridici.
L’UFRC mette a disposizione del pubblico per utilizzo gratuito i dati degli enti giuridici attivi necessari alla loro identificazione contenuti nella banca dati centrale degli enti giuridici.
Il DFGP determina:
i dati che devono figurare nella banca dati centrale degli enti giuridici;
i dati della banca dati centrale degli enti giuridici che sono pubblici;
il contenuto delle raccolte di dati che sono resi accessibili;
le condizioni e le modalità di accesso alle raccolte di dati.
Art. 14a Banca dati centrale delle persone
L’UFRC è responsabile della concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e della protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati.
Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all’allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici.
Titolo prima dell’art.15
Titolo 2 Procedura d’iscrizione
Capitolo 1 Notificazione e documenti giustificativi
Sezione 1 Notificazione
Art. 15 e titolo prima dell’art.16
Art. 16 cpv.3
Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli arti-
Art. 17 Persone che notificano l’iscrizione
Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione è effettuata:
da una o più persone autorizzate a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma;
da terzi con procura;
dal proprietario in caso di procura non commerciale;
dal capo dell’indivisione.
Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:
la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza (art. 933 cpv. 2 CO);
la modifica dei dati personali secondo l’articolo 119;
la cancellazione del domicilio legale secondo l’articolo 117 capoverso3.
La procura conferita a terzi secondo il capoverso1 lettera b, deve essere firmata da uno o più membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione autorizza- to a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata alla notificazione.
Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell’eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.
Art. 18 Firma
Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all’articolo17.
La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l’ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un’autenticazione non è richiesta in caso di firme di terzi con procura e se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il medesimo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati per dubitare dell’autenticità della firma, l’ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione.
Se firmano la notificazione presso l’ufficio del registro di commercio, le persone che notificano l’iscrizione devono attestare la loro identità mediante passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno svizzera validi.
Le notificazioni elettroniche devono essere munite di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo2 lettere e e j FiEle4. Fatto salvo l’articolo 21, non devono essere depositate le firme autografe delle persone che sottoscrivono la notificazione.
Titolo prima dell’art 20
Sezione 2 Documenti giustificativi
Art. 21 cpv.2
Se firma presso l’ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno svizzera validi. L’ufficio del registro di commercio legalizza la firma.
Art. 24 cpv.1
Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l’esistenza. L’ufficio del registro di commercio, competente per l’iscrizione di tale fatto, verifica l’esistenza dell’ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio.
Art. 24a Identificazione di persone fisiche
L’identitàdelle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell’articolo 24b, l’ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato.
L’identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un’autentica di firma, se riportano i dati indicati all’articolo 24b.
Eventuali copie dei documenti di identità sono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace.
Art. 24b cpv.2
Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:
eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;
il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato;
se del caso, il numero personale già assegnato e non significante della banca dati centrale delle persone.
Art. 26 Termine
Se per l’iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest’ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:
sono consegnati all’ufficio del registro di commercio o, all’indirizzo di questo, alla Posta Svizzera entro l’ultimo giorno del termine previsto; o
è stato confermato al mittente che la notificazione elettronica e i documenti giustificativi in forma elettronica necessari sono stati ricevuti entro l’ultimo giorno del termine previsto.
Art. 27 Rettificazione
L’ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d’ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero.
Art. 28 Complemento
Su domanda o d’ufficio, l’ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero.
Art. 29a Set di caratteri
Le iscrizioni nel registro di commercio sono effettuate con il set di caratteri ISO 8859-155.
Art. 34 Informazione sull’approvazione
L’ufficio cantonale del registro di commercio informa su richiesta le persone che hanno presentato una notificazione non appena l’iscrizione è approvata dall’UFRC. Precisa che l’iscrizione acquisisce validità soltanto con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 36
Art. 37 cpv.2
Se è già stato attribuito all’impresa individuale, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.
Art. 39 cpv.4
Se nei casi di cui ai capoversi1 e 2 l’attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all’articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l’impresa. A quest’ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.
Art. 40 cpv.2
Se è già stato attribuito alla società in nome collettivo o in accomandita, il numero di identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.
Art. 42 cpv.3 lett. b
In caso di scioglimento della società l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
b. la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
Art. 43 cpv.1 lett. h e i
Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire
ISO/IEC 8859-15, 1999, tecnologia dell’informazione – insiemi di caratteri codificati ad otto bit byte singolo - parte 15: latino-9. La norma può essere consultata e ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere consultata sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).
Abrogata
in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 20086 sui titoli contabili (LTCo).
Art. 44 lett. g n. 4
g. la constatazione dei promotori che: 4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
Art. 45 cpv.1 lett. t
L’iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
t. in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione titoli contabili ai sensi della LTCo7.
Art. 46 cpv.2 lett. g e h, nonché3 frase introduttiva e lett. d
Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
Abrogata
nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione titoli contabili ai sensi della LTCo8.
Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento di capitale è effettuato mediante capitale proprio, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:
d. in caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, la relazione di revisione di un revisore abilitato.
Art. 47 cpv.2 lett. e
L’atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d’amministrazione e sulla modifica dello statuto accerta che:
e. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Art. 48 cpv.1 lett. j
L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:
j. nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo9.
Art. 51 cpv.1 lett. c
Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un aumento condizionale di capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
c. nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la dichiarazione delle persone notificanti l’iscrizione che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo10.
Art. 52 cpv.1 lett. d
Con la notificazione per l’iscrizione delle deliberazioni del consiglio d’amministrazione concernenti le constatazioni sull’esercizio dei diritti di conversione e d’opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
d. nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione titoli contabili ai sensi della LTCo11.
Art. 54 cpv.1 lett. f e 2 lett. e
Con la notificazione per l’iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
Abrogata 2 L’atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:
la constatazione che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Art. 63 cpv.3 lett. c
L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
c. la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
Art. 66 cpv.1 lett. g e h
Con la notificazione per l’iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
Abrogata
in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo12.
Art. 67 lett. e n. 4
e. la constatazione dei promotori che: 4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Art. 68 cpv.1 lett. u
L’iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:
u. in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione titoli contabili ai sensi della LTCo13.
Art. 69 cpv.2 lett. e
Se a un amministratore sono revocati i diritti di gestione e di rappresentanza, l’iscrizione nel registro di commercio contiene:
e. la ditta modificata, in quanto debba essere adeguata.
Art. 71 cpv.1 lett. i
Art. 72 lett. e n. 5
e. la constatazione dei promotori che: 5. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Art. 74 cpv.2 lett. f
Art. 75 cpv.2 lett. d e f
L’atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti e la modifica dello statuto constata che:
laddove non siano già soci, i sottoscrittori accettano eventuali obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, il divieto di concorrenza, i diritti preferenziali, di prelazione e di compera nonché le pene convenzionali;
non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Art. 84 cpv.1 lett. g
Art. 85 lett. h
Il verbale dell’assemblea costitutiva contiene le indicazioni seguenti:
h. la constatazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
Art. 86
Art. 90 cpv.3
Se è già stato attribuito all’associazione, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.
Art. 95 cpv.1 lett. k, l, o, nonché2
L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:
se la fondazione soggiace a una vigilanza, l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la sua attività;
se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’indicazione di tale fatto nonché la data di un’eventuale decisione di esonero dell’autorità di vigilanza;
se si tratta di una fondazione ecclesiastica o di una fondazione di famiglia, l’indicazione di tale fatto.
Abrogato
Art. 102 cpv.1 lett. g
Con la notificazione per l’iscrizione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
g. in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo14.
Art. 104 lett. q
L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale variabile contiene le indicazioni seguenti:
q. in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione titoli contabili ai sensi della LTCo15.
Art. 106 cpv.3
Se è già stato attribuito all’istituto di diritto pubblico, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.
Art. 116 cpv.3 lett. a e c
Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il numero d’identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:
un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale;
un’impresa individuale cancellata è iscritta d’ufficio nel registro di commercio nell’ambito di una procedura.
Art. 117 Sede, domicilio legale e altri indirizzi
Come sede è iscritto il nome del Comune politico.
Come domicilio legale è iscritto l’indirizzo del luogo presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell’indirizzo dell’ente giuridico oppure di quello di un terzo (indirizzo c/o).
Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l’iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo.
Se le circostanze lasciano presumere che l’indirizzo notificato quale domicilio legale sia un indirizzo c/o senza essere dichiarato tale, l’ufficio del registro di commercio chiede all’ente giuridico di presentare la dichiarazione secondo il capoverso3 oppure documenti giustificativi per un proprio indirizzo, in particolare un contratto di locazione o un estratto del registro fondiario.
Oltre all’indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale.
Art. 118 cpv.2
Per l’iscrizione l’ufficio del registro di commercio riprende inalterata la formulazione dello scopo dell’ente giuridico dallo statuto o dall’atto di fondazione.
Art. 119 Dati personali
Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:
il cognome;
almeno un nome scritto per esteso;
su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;
il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato;
i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati;
la funzione che la persona riveste in seno all’ente giuridico;
il tipo di diritto di firma o l’indicazione che la persona non è autorizzata a firmare;
il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.
La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali
L’iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti:
se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio: 1. la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio, 2. il numero d’identificazione delle imprese, 3. la sede, 4. la funzione;
se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio: 1. il nome o la designazione, 2. se del caso, il numero d’identificazione delle imprese, 3. l’indicazione che l’ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio, 4. la sede, 5. la funzione.
Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l’iscrizione deve indicare le persone di cui è composta.
Art. 123 cpv.2 lett. a, nonché3 e 4
Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire
a. Abrogata 3 La decisione in merito all’iscrizione del trasferimento di sede compete all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede. Informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare e gli ingiunge di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente.
L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale senza ulteriori verifiche, ma non sono iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 125 cpv.2
Se la trasmissione è effettuata elettronicamente, la riservatezza deve essere garantita.
Art. 127 cpv.1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. d
Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle prescrizioni della LDIP16, oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell’ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire
d. se del caso, l’autorizzazione secondo la legge federale del 16 dicembre 198317 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.
Art. 130 cpv.2
Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all’iscrizione della fusione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito all’iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente senza ulteriori verifiche.
Art. 133 cpv.2
Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all’iscrizione della scissione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici assuntori in merito all’iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente senza ulteriori verifiche.
Art. 152 Contenuto delle diffide dell’ufficio del registro di commercio
Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso2, 934a capoverso2, 938 capoverso1 e 939 capoverso 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine.
La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito.
Art. 152a Notificazioni delle diffide dell’ufficio del registro di commercio
Le diffide dell’ufficio del registro di commercio sono notificate:
mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta al domicilio legale dell’ente giuridico; o
secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.
La notificazione è considerata avvenuta quando è presa in consegna al domicilio legale dell’ente giuridico. L’invio postale raccomandato che non è stato ritirato è considerato avvenuto il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché l’ente giuridico dovesse aspettarsi un invio.
La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
il domicilio legale iscritto dell’ente giuridico non corrisponde più ai fatti e non può essere individuato con ricerche ragionevolmente esigibili; o
una notificazione non è possibile o comporterebbe un onere straordinario.
La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Art. 153 Decisione
Se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:
l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione;
il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio;
gli emolumenti;
se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO.
L’iscrizione deve menzionare la base legale e indicare espressamente che è avvenuta d’ufficio.
L’ufficio del registro di commercio non emana alcuna decisione se trasmette il caso al tribunale o all’autorità di vigilanza (art. 934 e 939 CO).
Art. 153a –156
Art. 157 Determinazione delle imprese soggette all’obbligo di iscrizione e delle modifiche di fatti iscritti
Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente:
gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione non iscritti;
le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti.
A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti imprese soggette a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorità devono inoltre collaborare all’accertamento dell’identità delle persone fisiche
Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorità dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.
Chiedono agli enti giuridici se i fatti iscritti la cui ultima modifica risale a più di dieci anni sono ancora attuali.
Art. 158 cpv.1
In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l’autorità comunica all’ufficio del registro di commercio:
la dichiarazione di fallimento;
le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;
le misure provvisionali;
l’annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità di ricorso;
la revoca del fallimento;
la nomina di un’amministrazione speciale del fallimento;
la sospensione per mancanza di attivo;
la riapertura della procedura fallimentare;
la chiusura della procedura fallimentare.
Art. 159 Contenuto dell’iscrizione del fallimento
L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: 1. il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, 2. la data e il momento della dichiarazione di fallimento, 3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: 1. il fatto che al ricorso è stato accordato l’effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, 2. la data della decisione, 3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
se è nominata un’amministrazione speciale del fallimento, 1. il fatto che è stata nominata un’amministrazione speciale del fallimento, 2. la data della decisione, 3. i dati personali dell’amministrazione speciale del fallimento;
se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: 1. il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, 2. la data della decisione di sospensione;
se la procedura fallimentare è riaperta: 1. il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, 2. la data della decisione di riapertura, 3. in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
se la procedura fallimentare è chiusa: 1. il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, 2. la data della decisione di chiusura.
Art. 159a Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento
Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:
in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
la procedura fallimentare è chiusa da una decisione emanata dal tribunale; sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.
L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
il fatto che l’impresa individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l’attività aziendale.
Art. 160 cpv.1 e 4
Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria definitiva o provvisoria e trasmette il dispositivo della sua decisione, sempreché l’articolo 293c capoverso 2 LEF18 non preveda la rinuncia alla comunicazione.
Se la moratoria è sospesa, tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio.
Titolo dopo l’art. 161
Titolo 6 Reiscrizione di enti giuridici cancellati
Art. 162 e163
Art. 164 Reiscrizione
In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l’iscrizione dell’ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.
Art. 165
Titolo prima dell’art. 166
Titolo 7 Conservazione e consegna di atti e qualità dei dati
Art. 166 cpv.7
Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma elettronica non possono essere cancellati. Devono essere conservati dall’ufficio del registro di commercio in modo da impedire che i dati possano essere modificati.
Art. 169 Qualità dei dati
I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per le banche dati centrali rispettano le esigenze seguenti:
i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l’integrità;
il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati sistemi elettronici;
i dati sono salvati conformemente alle norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;
è disponibile la documentazione relativa al programma e al formato.
Al fine di garantire l’operatività e la sicurezza dei loro sistemi elettronici i Cantoni e la Confederazione adempiono i compiti seguenti:
lo scambio dei dati tra i diversi sistemi;
la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;
la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
il disciplinamento dei diritti d’accesso ai dati e ai sistemi elettronici;
la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
i provvedimenti da prendere in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.
L’UFRC può disciplinare in una direttiva la procedura dello scambio dei dati nonché la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi. Può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi.
II
La presente ordinanza entra in vigore come segue:
gli articoli 14a, 24b cpv.2, 43 cpv.1 lett. i, 45 cpv.1 lett. t, 46 cpv.2 lett. h, 48 cpv.1 lett. j, 51 cpv.1 lett. c, 52 cpv.1 lett. d, 66 cpv.1 lett. h, 68 cpv. 1 lett. u, 102 cpv.1 lett. g e 104 cpv.1 lett. q il 1° aprile 2020;
le altre disposizioni il 1°gennaio 2021.
6 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.