RU 2021 153
Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19)
(Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione,
custodia di bambini complementare alla famiglia,
operatori culturali, eventi)
Modifica del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20211,
decreta:
I
La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2bis e 3
Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.
Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell’elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.
Art. 1a Criteri e valori di riferimento
Il Consiglio federale fissa i criteri e i valori di riferimento alla base delle restrizioni e degli allentamenti riguardanti la vita economica e sociale. Tiene conto non soltanto della situazione epidemiologica, ma anche delle conseguenze sull’economia e sulla società.
2021-0866 RU 2021 153
Art. 2 cpv.1
Per agevolare l’esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum e le iniziative popolari debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum o di deposito dell’iniziativa popolare con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell’attestazione del diritto di voto.
Art. 3 cpv.2 lett. e,6 e 7
Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:
e. acquistare o far produrre materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell’acquisto o della produzione e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
La Confederazione promuove lo svolgimento dei test COVID-19 e assume i costi non coperti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni.
La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:
mette a punto un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare;
organizza un monitoraggio quotidiano che serva da base per le decisioni di inasprimento o allentamento adottate nel quadro di un piano a tappe;
definisce provvedimenti, criteri e valori soglia in funzione delle esperienze scientifiche acquisite a livello nazionale e internazionale, in particolare anche riguardo alla riduzione della trasmissione del virus via aerosol;
definisce un piano vaccinale che garantisca al maggior numero possibile di persone che lo desiderano di farsi vaccinare entro fine maggio 2021 al più tardi;
permette di allentare, abbreviare o abolire progressivamente l’obbligo di quarantena se, mediante provvedimenti alternativi quali la vaccinazione, test periodici o altro, è possibile garantire una riduzione comparabile della propagazione del virus.
Art. 3a Persone vaccinate
Le persone vaccinate contro la COVID-19 con un vaccino omologato di cui è dimostrata l’efficacia contro la trasmissione del virus non sono sottoposte a quarantena.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Art. 3b Sistema di test e di tracciamento dei contatti
In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione appronta un sistema di test e di tracciamento dei contatti (sistema TTIQ3) funzionante in tutta la Svizzera. Al tal fine può in particolare:
obbligare i Cantoni a migliorare, nel quadro del tracciamento dei contatti, la situazione relativa ai dati riguardanti i focolai epidemici e le fonti d’infezione presunti, indennizzandoli per i costi che ne conseguono;
mettere a disposizione mezzi sussidiari ai quali poter ricorrere in qualunque momento se in un Cantone il sistema TTIQ non dovesse più funzionare.
Art. 4 cpv. 3 e 4
Il Consiglio federale assicura che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai lavoratori del settore agricolo ed edile, nonché agli artigiani e ai lavoratori in servizio esterno. A tali esercizi si applicano le condizioni concernenti le misure di protezione e gli orari di apertura previsti per le mense delle imprese private e delle istituzioni pubbliche.
Il Consiglio federale assicura che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai conducenti di mezzi pesanti e che questi abbiano a disposizione un numero sufficiente di impianti sanitari.
Art. 4a Ingresso nel mondo del lavoro
Il Consiglio federale può promuovere i provvedimenti dei Cantoni volti ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, reso difficoltoso dalla crisi da COVID-19, di chi conclude la formazione scolastica.
Art. 6a Certificato COVID-19
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti del documento che certifica l’avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un’infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19.
Il documento è rilasciato su richiesta.
Il documento deve essere personale, non falsificabile e verificabile nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità e da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne.
Il Consiglio federale può disciplinare l’assunzione dei costi del documento.
La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il rilascio del documento.
TTIQ: test, tracciamento, isolamento, quarantena
Art. 8a Allentamenti a livello cantonale
Il Consiglio federale prevede allentamenti per i Cantoni la cui situazione epidemiologica è stabile o in miglioramento e che applicano una strategia di test o altri provvedimenti adatti a combattere l’epidemia di COVID-19.
Art. 11 cpv.2, primo periodo,4, secondo periodo,7, terzo periodo,11, terzo
periodo
A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l’Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni. ...
... Sulla base di un contratto di prestazioni, la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale i mezzi finanziari necessari per il versamento delle prestazioni in denaro.
... Sulla base di un contratto di prestazioni, la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria i mezzi finanziari necessari per il versamento delle indennità.
... Provvede affinché tutti gli operatori culturali, in particolare anche gli indipendenti, abbiano accesso all’indennizzo delle perdite.
Art. 11a Provvedimenti nel settore degli eventi
La Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi non coperti degli organizzatori di eventi di importanza sovracantonale autorizzati dal Cantone e previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 che, in forza dei provvedimenti di lotta contro l’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine delle autorità.
Se l’ingresso è a pagamento, gli organizzatori devono dimostrare che i biglietti acquistati sono integralmente rimborsati in caso di annullamento dell’evento.
La partecipazione della Confederazione ai costi non eccede quella dei Cantoni.
Sono presi in considerazione i costi degli organizzatori che non possono essere coperti mediante altri provvedimenti di sostegno dell’ente pubblico, assicurazioni o convenzioni di annullamento.
La Confederazione può far capo ai Cantoni e a terzi per l’esecuzione. Il ricorso a terzi avviene per incarico diretto secondo l’articolo 21 della legge federale del 21 giugno 20194 sugli appalti pubblici.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza, segnatamente l’obbligo dell’organizzatore di fornire ragguagli e di informare, nonché i costi a carico di quest’ultimo. L’articolo 12a si applica per analogia ai provvedimenti nel settore degli eventi.
Il sostegno a eventi regionali e locali compete ai Cantoni.
Art. 12 cpv.1, 1ter–1septies,2, 2quater, 3, 6 e 7
Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati per i casi di rigore concernenti imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (imprese) che sono state fondate o hanno avviato la loro attività prima del 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2020 avevano la sede nel Cantone, e che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell’organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell’industria alberghiera nonché le aziende turistiche.
Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che, nell’esercizio in cui è accordato e nei tre anni successivi, l’impresa beneficiaria:
non distribuisca dividendi o tantièmes o non ne decida la distribuzione; e
non restituisca apporti di capitale o non ne decida la restituzione.
La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dei Cantoni ammonta a:
il 70 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso1 adottati a favore di imprese con una cifra d’affari annuale fino a5 milioni di franchi;
il 100 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso1 adottati a favore di imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.
1quinquies In merito ai provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d’affari annuale superiore a5 milioni di franchi il Consiglio federale emana disposizioni particolari riguardanti:
i giustificativi da richiedere;
il calcolo dei contributi; l’importo del contributo deve basarsi sui costi non coperti derivanti dalla diminuzione della cifra d’affari;
l’importo massimo dei contributi; per le imprese con una diminuzione della cifra d’affari superiore al 70 per cento, il Consiglio federale prevede importi massimi più elevati;
le prestazioni proprie che i proprietari delle imprese devono fornire se l’importo supera i5 milioni di franchi; per il calcolo della prestazione propria si tiene conto delle prestazioni fornite dal 1° marzo 2020 e del capoverso 1bis;
l’erogazione di mutui, fideiussioni o garanzie.
1sexies Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d’affari annuale fino a5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d’affari annuale superiore a5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni le condizioni cui è subordinato il sostegno secondo il diritto federale devono essere soddisfatte senza modifica alcuna; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest’ultimo. 1septies Le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a5 milioni di franchi che nell’anno in cui ricevono un contributo non rimborsabile realizzano un utile imponibile annuale ai sensi degli articoli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta lo versano al Cantone competente; l’importo versato al Cantone non eccede quello del contributo ricevuto. Il Cantone destina alla Confederazione il 95 per cento dell’importo ricevuto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente le modalità con cui tenere conto delle perdite dell’anno precedente e l’iscrizione contabile.
In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1quater lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Purché sia usata la necessaria diligenza, è consentito versare acconti per un importo pari ai contributi che saranno verosimilmente richiesti, in modo da accelerare la procedura.
Abrogato
Il Cantone che chiede fondi della Confederazione per finanziare i propri provvedimenti per i casi di rigore deve assicurare la parità di trattamento a tutte le imprese che hanno sede nel suo territorio indipendentemente dal Cantone in cui esercitano l’attività.
Ai fini dell’adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le autorità di perseguimento penale e i tribunali competenti nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.
Art. 12b cpv.5, 6 lett. b, sesto periodo e c,7, terzo periodo e 9
Abrogato
I contributi sono concessi alle condizioni seguenti:
... Se il club non riduce i salari o non li riduce nella misura richiesta, il contributo accordatogli ammonta al 50 per cento al massimo delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso4;
per cinque anni a decorrere dalla ricezione dei contributi, la massa salariale di tutti i collaboratori e di tutti i giocatori può aumentare al massimo in misura equivalente all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo; è determinante la massa salariale versata nella stagione 2019/2020. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore;
... Può emanare disposizioni volte a prevenire gli abusi.
Le richieste concernenti partite disputate tra il 29 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono essere presentate sino al 30 aprile 2021.
Art. 14 cpv.1 lett. d e 1bis
Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti:
d. l’Ufficio federale delle comunicazioni può versare contributi su richiesta, attingendo ai proventi del canone radiotelevisivo, a favore delle aziende private di radiotelevisione seguenti: 1. stazioni radiofoniche commerciali titolari di una concessione FM valida, 2. stazioni radiofoniche complementari titolari di una concessione, 3. stazioni televisive regionali titolari di una concessione.
I versamenti di cui al capoverso1 lettera d si basano sulla comprovata diminuzione dei proventi della pubblicità e delle sponsorizzazioni tra il 2019 e il 2021, ma ammontano al massimo a 20 milioni di franchi. L’aiuto è accordato a condizione che i beneficiari si impegnino per scritto a rimborsare all’Ufficio federale delle comunicazioni l’aiuto ricevuto qualora per il 2021 siano distribuiti dividendi.
Art. 15 cpv.1, secondo periodo
... Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.
Art. 17 cpv.1 lett. h, nonché2 e 3
Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:
h. la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto secondo l’articolo 35 capoverso 2 LADI.
A tutte le persone aventi diritto all’indennità secondo la LADI è riconosciuto per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell’attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all’articolo 27 LADI.
Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all’occorrenza della stessa durata.
Art. 17b Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto
In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI7, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021. La modifica retroattiva di un preannuncio deve essere chiesta al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.
Per le aziende che introducono il lavoro ridotto a seguito dei provvedimenti che le autorità hanno ordinato dal 18 dicembre 2020, in deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI il lavoro ridotto inizia a decorrere retroattivamente, su richiesta, il giorno dell’entrata in vigore del provvedimento in questione. La richiesta deve essere presentata al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.
In deroga all’articolo 38 capoverso 1 LADI, i diritti all’indennità di cui ai capoversi1 e 2 devono essere fatti valere entro il 30 aprile 2021 presso la cassa di disoccupazione competente.
Art. 17c Provvedimenti a favore di istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici
La Confederazione versa aiuti finanziari ai Cantoni che hanno indennizzato le strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici al fine di compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19.
Gli aiuti finanziari coprono il 33 per cento degli indennizzi corrisposti dai Cantoni al fine di compensare il mancato versamento delle rette, ma al massimo per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza.
Art. 17d Concessione di anticipi
Se una richiesta di aiuti COVID-19 (indennità per lavoro ridotto, casi di rigore, aiuti settoriali) non può essere trattata entro 30 giorni perché il calcolo della pretesa è reso difficoltoso dalla natura stessa delle attività dell’avente diritto, le autorità competenti possono concedere anticipi secondo una procedura semplificata.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 25 giugno 19828 sull’assicurazione contro la disoccupazione Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021 Tra il 1° gennaio 2021 e l’entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 2020 9 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani i disoccupati che compiono
anni entro il 1° luglio 2021 e che hanno pagato i contributi all’AVS durante almeno
anni non esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione.
2. Legge federale del 19 giugno 202010 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
Art. 30 cpv. 1bis
Privo di oggetto
III
La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv.1 della Costituzione federale [Cost.]11). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. b Cost.).
Fatti salvi i capoversi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 entra in vigore il 20 marzo 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2021.12
L’articolo 17 capoversi2 e 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2023.
L’articolo 17 capoverso1 lettera h ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
L’articolo 17c ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
La validità dell’articolo 17a è prorogata sino al 30 giugno 2021.
L’articolo 17b capoverso1 entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
L’articolo11 capoverso2 entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
Pubblicazione urgente del 19 marzo 2021 ai sensi dell’art.7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
L’articolo 12b entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
La cifra II entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino all’entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 202013 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
L’articolo 3 capoverso2 lettera e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
L’articolo 6a ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
L’articolo 15 capoverso1 entra in vigore il 1° aprile 2021 e ha effetto sino al 30 giugno 2021.
L’articolo 11a ha effetto sino al 30 aprile 2022.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 | Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 |
|---|---|
Il presidente: Alex Kuprecht | Il presidente: Andreas Aebi |
La segretaria: Martina Buol | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |