Fonte

RU 2021 25

Ordinanza
sugli esplosivi
(OEspl)

Modifica del 13 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 58b Esonero dall’obbligo di partecipare a una formazione complementare a causa della pandemia di COVID-19

Fino al 27 settembre 2021 l’obbligo di cui all’articolo 58 capoverso 2 di partecipare a una formazione complementare non si applica ai titolari di un permesso che hanno ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare l’ultima volta dopo il 31 dicembre 2014.

Mediante decisioni di portata generale, la SEFRI può prorogare il termine indicato nel capoverso1 al massimo fino al 31 dicembre 2022 per i titolari di un permesso che hanno ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare l’ultima volta dopo il 31 dicembre 2014 e che non hanno potuto partecipare a una formazione complementare perché quest’ultima non ha avuto luogo a causa della pandemia di COVID-19. Pubblica le decisioni di portata generale nel Foglio federale.

2021–0035 RU 2021 25 Esplosivi. O RU 2021 25

II

La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2021.

Ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

13 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr