Fonte

RU 2021 37

Ordinanza
sulla geoinformazione
(OGI)

Modifica del 3 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificata come segue:

Art. 2 lett. k e l

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. servizio di trasformazione: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;

  2. dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.

Art. 28a Dati pubblici aperti

Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A.

Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.

In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limitato o negato.

Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.

2021-0052 RU 2021 37

Art. 44 Emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

  1. l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a;

  2. l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;

  3. l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;

  4. l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a.

In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.

Sono riscossi emolumenti per:

  1. l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l’articolo 28a;

  2. l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;

  3. prestazioni di servizio particolari;

  4. i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46;

Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi3 e 4.

Art. 44a Costi di approntamento

Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.

Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:

  1. supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità;

  2. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.

Art. 45 Imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.

Art. 45a –45e

Abrogati

Art. 46 cpv.1 lett. b, e, f, nonché2 e 3

Sono riscossi emolumenti forfettari per:

  1. l’utilizzazione di servizi e prestazioni particolari;

  2. Abrogata

  3. Abrogata 2 Oltre all’emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto.

Abrogato

Art. 46a Tariffe degli emolumenti

Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.

Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:

  1. ciò è nell’interesse della Confederazione;

  2. l’utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.

Art. 47

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geologia nazionale Introduzione prima del titolo della sezione 5

Art. 13a Emolumenti

Gli emolumenti per l’accesso a dati e informazioni geologici e per la loro utilizzazione, per le prestazioni ufficiali della geologia nazionale e per le prestazioni di servizio dei servizi specializzati in materia di geologia nazionale sono retti per analogia

Art. 20

2. Ordinanza del 21 maggio 20084 sulla misurazione nazionale

Art. 29

L’Ufficio federale di topografia stabilisce per quali geodati di base e geoservizi della misurazione nazionale è ammessa l’utilizzazione senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

Esso stabilisce in particolare quali geodati di base della misurazione nazionale sono liberamente accessibili e utilizzabili quali dati pubblici aperti ai sensi dell’articolo 28a

Art. 31

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.

3 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr