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RU 2021 468

RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla
navigazione aerea) il Protocollo emendativo della Convenzione
concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di
aeromobili
(Convenzione di Tokyo)

del 18 dicembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 20202,
decreta:

Art. 1

Il Protocollo del 4 aprile 20143 emendativo della Convenzione del 14 settembre 19634 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

2021-1653 RU 2021 468 Approvazione e trasposizione del protocollo emendativo RU 2021 468

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’allegato.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.5

1° luglio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 1° luglio 2021.

Approvazione e trasposizione del protocollo emendativo RU 2021 468

Allegato

(art. 2) Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 97, titolo marginale e cpv. 1bis

2. Reati a bordo 1bis È applicabile anche ai crimini e ai delitti, nonché alle contravvendi aeromobili svizzeri o di aero- zioni di cui all’articolo 91 capoverso1 lettera g, commessi fuori della mobili stranieri che atterrano Svizzera a bordo di un aeromobile straniero se l’aeromobile atterra in in Svizzera Svizzera e l’autore è ancora a bordo.

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