RU 2021 46
Ordinanza
sulle monete
(OMon)
Modifica del 18 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 aprile 20001 sulle monete è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 19992 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento,
Art. 6 Ritiro dalla circolazione
La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, danneggiate o messe fuori corso.
Le monete logore e danneggiate sono rimborsate al loro valore nominale.
La Banca nazionale svizzera accetta le monete danneggiate soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori relativi all’accettazione e al controllo delle monete;
le monete danneggiate sono prive di sostanze e di materiali estranei;
le monete danneggiate sono riconoscibili singolarmente come monete e sono adatte agli apparecchi automatici.
La Banca nazionale svizzera consegna le monete riportate che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3 alla Zecca federale. Quest’ultima le elimina correttamente. Chi riporta le monete può chiederne la restituzione a proprie spese.
In caso di sospetto, la Zecca federale verifica l’autenticità delle monete consegnate.
2021-0054 RU 2021 46 Monete.O RU 2021 46
Per i lavori straordinari eseguiti in relazione all’accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate, la Banca nazionale svizzera può riscuotere un compenso in funzione del tempo impiegato che deduce dal valore nominale da rimborsare.
In caso di controversie, l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) emana una decisione.
Art. 7a Convenzioni con la Banca nazionale svizzera
Il DFF può concludere convenzioni con la Banca nazionale svizzera al fine di disciplinare la collaborazione e il coordinamento negli ambiti dell’emissione e della circolazione delle monete.
Può delegare all’AFF la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative che non implicano importanti oneri finanziari.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |